Consiglio di Stato, sez. IV, 16 luglio 2007, n. 4007

«…anche successivamente all’entrata in vigore della Legge 7 agosto 1990 n. 241 il voto numerico attribuito dalle competenti commissioni alle prove scritte o orali di un concorso pubblico o di un esame di abilitazione esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, contenendo in sé la sua stessa motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti, (ex multis, C.d.S., sez. IV, 29 ottobre 2001, n. 5635; 27 maggio 2002, n. 2926; 1° marzo 2003, n.1162).
È stato infatti precisato che la motivazione espressa numericamente, oltre a rispondere ad un evidente principio di economicità dell’attività amministrativa di valutazione, assicura la necessaria chiarezza sulle valutazioni di merito compiute dalla commissione e sul potere amministrativo da quest’ultima espletato.
Al riguardo deve segnalarsi che la Corte Costituzionale con la recente ordinanza n. 420 del 2005 ha ancora una volta dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 in relazione agli artt. 3, 24, 97 e 113 della Costituzione, proprio con riferimento al sollevato dubbio circa l’obbligo della valutazione delle prove di un concorso a posti di pubblico impiego in modo diverso dall’attribuzione del punteggio numerico».

Consiglio di Stato, sez. IV, 16 luglio 2007, n. 4007