Consiglio di Stato, sez. III, 1 marzo 2021, n. 1006
Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1791 del 2021, proposto dalla sig.ra-omissis-e -omissis-in proprio e nella qualitĂ di esercente la patria potestĂ sul minore -omissis-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dallâavvocato Francesco Scifo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, Ministero dellâInterno, Ministero dellâIstruzione, Provincia Autonoma di Bolzano, Dirigente Scolastico -omissis-, non costituiti in giudizio;
per la riforma dellâordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. - omissis -, resa tra le parti, concernente lâobbligo di mascherina a scuola continuativo per minori infradodicenni;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Vista lâistanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm.;
Considerato che lâordinanza appellata, dopo una articolata disamina delle disposizioni contestate, ha rilevato che lâobbligo indiscriminato per tutti gli scolari di etĂ compresa tra 6 e 12 anni non trova, nella documentazione scientifica e nei verbali C.T.S. indicati quale fondamento della misura, una risposta certa e univoca;
Rilevato, in particolare, che la stessa ordinanza richiama le prescrizioni, che certamente i pareri scientifici a supporto degli atti impugnati non avrebbero potuto ignorare, con cui lâOrganizzazione Mondiale per la SanitĂ ha posto condizioni e fornito approfondite indicazioni tali da non poter rendere âmisura normale e incondizionataâ lâuso del DPI per i minori di anni 12 durante lâintera durata della permanenza in classe;
Considerato, oltre a quanto chiarito dalla ordinanza appellata, che le prescrizioni O.M.S. male o solo parzialmente valutate nella loro puntuale specificitĂ , mirano alla tutela di valori costituzionalmente tutelati degli scolari piĂš giovani, ed in particolare la salute e la capacitĂ di pieno apprendimento oltrechĂŠ di sviluppo psicosociale, assumendo cosĂŹ il ruolo di criteri di valutazione che ben eccedono lâambito della azione amministrativa o della valutazione tecnico-scientifica generica, quale emerge, sul tema in esame, dai successivi verbali CTS che la stessa ordinanza considera espressione di motivazione perplessa e non esaustiva;
Ritenuto che, in merito alla censura proposta dagli appellanti, secondo cui la ordinanza si sarebbe limitata ad un âremandâ allâAmministrazione invece che sospendere per intero lâobbligo di DPI, occorre stabilire che lâobbligo derivante dagli atti impugnati sia sospeso nei confronti della minore -OMISSIS-, come giĂ stabilito con decreto presidenziale n. -omissis-, trattandosi di tutelare il bene primario della vita della ricorrente e dei suoi genitori quali tutori della potestĂ genitoriale;
Rilevato, invece, che per la ulteriore e generale popolazione studentesca di minori di anni 12 â a differenza della odierna appellante, che ha dimostrato positivamente le difficoltĂ respiratorie connesse allâuso del DPI â la sospensione âerga omnesâ dellâobbligo è stata rimessa, correttamente, alle competenti autoritĂ emananti; ciò, ad integrazione di quanto affermato dal TAR, non può in alcun modo consentire agli organi responsabili la dilazione o il mero richiamo a precedenti â e dal T.A.R. ritenuti insufficienti â documenti scientifici anche del CTS, occorrendo invece una nuova, urgente, motivata rilevazione specifica dellâimpatto dellâuso prolungato del DPI anche alla luce dei criteri dettati dallâO.M.S. restando evidente che lâimposizione non giustificata di un dispositivo come il DPI su scolari giovanissimi presuppone lâonere per lâautoritĂ emanante di provare scientificamente che lâutilizzo non abbia impatto nocivo sulla salute psico-fisica dei destinatari, salvo â una volta che il Giudice abbia ordinato tale nuovo accertamento, con la pronuncia del T.A.R. e il decreto odierno â il prodursi della responsabilitĂ per il ritardo, lâomissione o comunque le conseguenze dannose prodottesi nellâeventualitĂ , che si scongiura fortemente, di una persistente carenza di istruttoria scientifica, cui peraltro il Giudice non può sostituirsi in nessun caso;
P.Q.M.
In parziale accoglimento dellâistanza cautelare, sospende lâesecutorietĂ degli atti impugnati, e in particolare lâobbligo di indossare il DPI per lâintera durata della giornata scolastica, nei confronti della appellante minore -OMISSIS-, come rappresentata dai genitori appellanti anchâessi in atti.
Conferma per il resto lâordinanza appellata, con particolare riguardo al âremandâ ivi disposto e alle conseguenze che ne derivano.
Fissa per la discussione collegiale la Camera di Consiglio del 25 marzo 2021.
Il presente decreto sarĂ eseguito dallâAmministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederĂ a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui allâarticolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dellâarticolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignitĂ della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere allâoscuramento delle generalitĂ nonchĂŠ di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti appellanti.
CosĂŹ deciso in Roma il giorno 1 marzo 2021.





