Consiglio di Stato, sez. III, 1 marzo 2021, n. 1006
Va sospeso lâobbligo della mascherina per studenti con difficoltĂ respiratorie. Le autoritĂ competenti devono verificare che lâimposizione del dispositivo non abbia un impatto nocivo sulla salute psico-fisica di scolari giovanissimi.
Va sospeso lâobbligo di indossare il dispositivo di protezione individuale o, piĂš banalmente la mascherina per evitare la diffusione del virus Covid, nel caso di minore con difficoltĂ respiratorie.
Segnatamente il Consiglio di Stato ha accolto lâistanza cautelare, sospenso lâesecutorietĂ degli atti impugnati, e in particolare lâobbligo di indossare il DPI per lâintera durata della giornata scolastica, nei confronti della appellante minore con acclarate difficoltĂ respiratorie connesse allâuso del DPI.
Il Consiglio di Stato ha tuttavia precisato che la sospensione âerga omnesâ dellâobbligo è stata rimessa, correttamente, alle competenti autoritĂ occorrendo una nuova, urgente, motivata rilevazione specifica dellâimpatto dellâuso prolungato del DPI anche alla luce dei criteri dettati dallâO.M.S. Risulta evidente che âlâimposizione non giustificata di un dispositivo come il DPI su scolari giovanissimi presuppone lâonere per lâautoritĂ emanante di provare scientificamente che lâutilizzo non abbia impatto nocivo sulla salute psico-fisica dei destinatari, salvo - una volta che il Giudice abbia ordinato tale nuovo accertamento - il prodursi della responsabilitĂ per il ritardo, lâomissione o comunque le conseguenze dannose prodottesi nellâeventualitĂ , che si scongiura fortemente, di una persistente carenza di istruttoria scientifica, cui peraltro il Giudice non può sostituirsi in nessun casoâ.
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Consiglio di Stato, sez. III, 1 marzo 2021, n. 1006






