Consiglio di Stato, sez. III, 1 marzo 2021, n. 1006

Va sospeso l’obbligo della mascherina per studenti con difficoltà respiratorie. Le autorità competenti devono verificare che l’imposizione del dispositivo non abbia un impatto nocivo sulla salute psico-fisica di scolari giovanissimi.

Va sospeso l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione individuale o, più banalmente la mascherina per evitare la diffusione del virus Covid, nel caso di minore con difficoltà respiratorie.
Segnatamente il Consiglio di Stato ha accolto l’istanza cautelare, sospenso l’esecutorietà degli atti impugnati, e in particolare l’obbligo di indossare il DPI per l’intera durata della giornata scolastica, nei confronti della appellante minore con acclarate difficoltà respiratorie connesse all’uso del DPI.

Il Consiglio di Stato ha tuttavia precisato che la sospensione “erga omnes” dell’obbligo è stata rimessa, correttamente, alle competenti autorità occorrendo una nuova, urgente, motivata rilevazione specifica dell’impatto dell’uso prolungato del DPI anche alla luce dei criteri dettati dall’O.M.S. Risulta evidente che “l’imposizione non giustificata di un dispositivo come il DPI su scolari giovanissimi presuppone l’onere per l’autorità emanante di provare scientificamente che l’utilizzo non abbia impatto nocivo sulla salute psico-fisica dei destinatari, salvo - una volta che il Giudice abbia ordinato tale nuovo accertamento - il prodursi della responsabilità per il ritardo, l’omissione o comunque le conseguenze dannose prodottesi nell’eventualità, che si scongiura fortemente, di una persistente carenza di istruttoria scientifica, cui peraltro il Giudice non può sostituirsi in nessun caso”.

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Consiglio di Stato, sez. III, 1 marzo 2021, n. 1006