Consiglio Nazionale Forense, 20 settembre 2024, n. 324
SENTENZA
sul ricorso presentato dall’avv. [RICORRENTE] del Foro di Roma, in proprio, avverso la
decisione emessa in data 20-21 gennaio 2022 dal Consiglio Distrettuale di Disciplina di
Roma, notificata in data 21 gennaio 2022, con la quale è stata applicata la sanzione della
sospensione per tre anni dall’esercizio della professione.
per il ricorrente nessuno è comparso;
Per il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, regolarmente citato, nessuno è presente;
Il Consigliere relatore avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli svolge la relazione;
Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
FATTO
Il procedimento disciplinare trae origine dalla comunicazione inoltrata il 18 dicembre 2006
dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma al Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Roma in relazione al procedimento penale avviato a carico dell’avv.
[RICORRENTE] avente ad oggetto il reato di calunnia (artt. 81 e 368 c.p.) a danno degli
avvocati [AAA] e [BBB]; all’incolpato, in particolare, era stato imputato di avere querelato i
due colleghi adducendo circostanze non veritiere, per le quali egli sarebbe poi stato
condannato dal Tribunale di Roma alla pena di quattro anni di reclusione, nonché al
pagamento delle spese processuali ed al risarcimento del danno in favore delle parti civili,
con determinazione dell’importo di € 10.000,00 a titolo di provvisionale.
Il Consiglio dell’Ordine sospendeva il procedimento disciplinare avviato nei confronti
dell’avv. [RICORRENTE], a seguito della comunicazione di cui sopra ricevuta dalla Procura
della Repubblica, nell’attesa della conclusione del giudizio di appello nel procedimento
penale, promosso dall’incolpato.
Con decisione del 6 dicembre 2010, la Corte d’Appello di Roma, dichiarata la prescrizione in
relazione ad alcuni capi d’imputazione, in parziale riforma della sentenza penale di primo
grado condannava l’avv. [RICORRENTE] alla pena di un anno e otto mesi di reclusione,
nonché alla rifusione delle spese a favore delle parti civili.
La sentenza diveniva poi definitiva a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso
in cassazione proposto dall’avv. [RICORRENTE], pronunciata dalla Corte di Cassazione
con sentenza del 18 ottobre 2018. In tale sede, l’avv. [RICORRENTE] veniva condannato al
pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di € 1.000,00 alla Cassa
delle Ammende.
A seguito di richiesta di informazioni inoltrata il 3 ottobre 2019 ai fini della riattivazione del
procedimento disciplinare che era stato sospeso, il Consigliere Istruttore apprendeva che
tutti gli obblighi di pagamento posti a carico dell’avv. [RICORRENTE] nelle tre decisioni
penali in favore delle parti civili erano rimasti inadempiuti, nonostante i numerosi solleciti
inviati dalle stesse, gli avvocati [AAA] e [BBB].
In virtù di quanto sopra, il Consiglio di Disciplina, previa revoca in autotutela della
formulazione degli originari capi d’incolpazione, deliberava in data 27 aprile 2020 l’apertura
del procedimento disciplinare con il seguente – nuovo – capo d’incolpazione:
“1) violazione degli artt. 5 e 59 cdfp (artt. 9 e 64 ncdf) per aver omesso di adempiere agli
obblighi di pagamento nascenti dalle tre pronunce penali del Tribunale di Roma (decisione
dep. [OMISSIS].2008 - proc. n. [OMISSIS]/03 RG PM), della Corte di Appello di Roma
(decisione n. [OMISSIS]/10 dep. il [OMISSIS].2010) e della Corte di cassazione, Sez. 6°
Pen (sentenza del [OMISSIS].2011), non avendo corrisposto alla Cassa delle Ammende e
alle parti civili costituite nel procedimento, avv.ti [AAA] e [BBB], la provvisionale e le spese di
giudizio indicate dai giudici penali, nonostante la definitività delle condanne e le numerose
richieste ricevute.
Fatti commessi in Roma dal marzo 2008 con condotta tuttora permanente”.
All’esito del dibattimento il Consiglio di Disciplina, ritenuti provati i fatti di cui al capo di
incolpazione, applicava la sanzione della sospensione per tre anni dall’esercizio della
professione, ritenendo equo comminare la sanzione massima prevista dall’art. 64 c.d.f.,
nella misura aggravata ai sensi dell’art. 22 n. 2 lett. e) c.d.f.
In particolare, il Consiglio di Disciplina, innanzitutto, escludeva la sussistenza del legittimo
impedimento invocato dall’incolpato con pec del 23 novembre 2021 e basato su generici
“motivi di malattia, consistente in stato febbrile acuta ed infezione intestinale da accertarsi con tampone molecolare”, rilevando come dalla certificazione medica allegata all’istanza di
rinvio non risultava possibile comprendere la specifica patologia che avrebbe impedito
all’incolpato di presenziare all’udienza dibattimentale dello stesso 23 novembre 2021 e,
comunque, che lo stato febbrile e l’infezione intestinale erano meramente stati dichiarati
dall’incolpato ma non accertati dal medico certificatore.
D’altro canto, il Consiglio di Disciplina osservava che, “anche volendo considerare per
provate le motivazioni dell’annunciato impedimento addotte dal solo incolpato, quest’ultimo
ben avrebbe potuto effettuare un tampone, anche uno di quelli rapidi, per attestare, questa
volta con certificazione oggettiva, il proprio eventuale stato di positività al Covid 19”, per
concludere che, in mancanza di un referto post tampone e/o di un’ulteriore certificazione
medica, non era possibile ritenere provata l’esistenza di un impedimento di carattere
assoluto, tale da giustificare l’accoglimento dell’istanza di rinvio formulata dall’incolpato.
Quanto alle ulteriori eccezioni formulate dall’incolpato e relative all’invocata nullità della
citazione a giudizio per sua mancata audizione, il Consiglio di Disciplina rilevava come la
richiesta di audizione non fosse stata reiterata dopo la notificazione del (nuovo) verbale di
approvazione del capo d’incolpazione, avvenuta in data 22 ottobre 2020, e che pertanto la
doglianza era infondata.
Per altro verso, non era stata ritenuta accoglibile la richiesta di sospensione del
procedimento disciplinare avanzata dall’incolpato per pendenza del giudizio di revisione del
processo penale innanzi alla Corte d’Appello di Perugia, dal momento che tale procedimento
avrebbe avuto ad oggetto fatti non sovrapponibili a quelli contestati in sede disciplinare, e
che comunque quest’ultimo, per essere deciso, non aveva necessità di attendere l’esito del
giudizio penale.
Quanto al merito dell’addebito, il Consiglio di Disciplina rilevava l’assenza di prova
dell’effettivo adempimento, da parte dell’incolpato, degli obblighi di rifusione delle spese di
lite e di pagamento della provvisionale disposta a favore delle parti civili del giudizio penale.
Nel corso del dibattimento, al contrario, la teste avv. [AAA] aveva dichiarato: “preciso che ad
oggi né io né mio marito, avv. [BBB], abbiamo ricevuto il pagamento delle somme di cui alle
sentenze: precisamente erano dovuti per il giudizio di primo grado la somma di € 10.000,00
quale provvisionale, oltre € 4.010,00 per spese di lite, oltre accessori; per quanto attiene
l'appello era dovuta la somma di € 2.000,00 oltre accessori per spese di lite (con conferma
delle statuizioni civili), a tali somme si aggiungono ulteriori € 1.000,00 da versare alla Cassa
delle Ammende stante l’inammissibilità del ricorso in cassazione. ... Abbiamo ripetutamente
richiesto le somme già liquidate in sentenze e siamo intervenuti nel 2019 nella procedura
esecutiva mobiliare n. [OMISSIS]/2018 G.E. [OMISSIS] Tribunale di Roma IV Sezione,
promossa contro l’avv. [RICORRENTE], procedura che però risultò incapiente”.
In merito alla sanzione applicata, il Consiglio di Disciplina giustificava l’applicazione della
sanzione massima, nonostante la incensuratezza dell’incolpato, in considerazione dei
prevalenti elementi costituiti dalla gravità della violazione commessa, realizzata con
mancati, plurimi e prolungati inadempimenti, non onorati nemmeno in parte; dalla natura dei
titoli giudiziali generativi dei debiti (sentenze penali); dalla qualità dei soggetti offesi
(avvocati, per giunta colleghi di studio); dal comportamento processuale dell’incolpato che,
“benchè espressamente interpellato sul punto dal Consiglio dell’Ordine, ha omesso di
comunicare l’intervenuta dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione
determinando con ciò la prescrizione dell’azione disciplinare in relazione ai gravi fatti
contestati in sede penale” (oggetto degli originari capi d’incolpazione nel procedimento
disciplinare); dal fatto che “l’intervenuta prescrizione relativa ad un precedente
comportamento dell’incolpato non esclude la valutazione deontologica del fatto storico
accertato ai fini della determinazione dell’entità della sanzione in un diverso procedimento”
… assumendo quindi “valenza, anche se solo nel senso appena dichiarato, anche i fatti
accertati in sede penale ossia: a) l’aver denunciato falsamente n. 2 colleghi di essersi
introdotti abusivamente per ben due volte nella sua stanza e di essersi impossessati di una
scrittura privata e di una querela; b) per aver formato e depositato in giudizio una scrittura
privata con firma falsamente attribuita all’avv. [AAA]”.
Con ricorso depositato il 20 febbraio 2022 l’incolpato impugnava la decisione del Consiglio di
Disciplina, contestando l’addebito disciplinare sulla base di cinque motivi.
Con il primo motivo di censura (“violazione del diritto di difesa”), il ricorrente sostiene di avere formulato istanza di differimento dell’udienza dibattimentale del 23 novembre 2021 in
conseguenza della sua impossibilità a comparire per via di uno stato influenzale e febbrile
comprovato da certificato medico; ciò nonostante, il Consiglio di Disciplina aveva chiuso la
fase istruttoria e definito il procedimento disciplinare senza tenere conto del legittimo
impedimento invocato, sulla base della considerazione che il certificato medico prodotto non
consentiva di individuare il tipo di stato morboso che avrebbe impedito la partecipazione
dell’incolpato all’udienza.
L’incolpato ritiene che sia stato leso il suo diritto di difesa, con effetto di nullità dell’udienza
dibattimentale e, conseguentemente, della decisione assunta dal Consiglio di Disciplina,
anche perché, negando il differimento, il Consiglio di Disciplina aveva di fatto negato
all’incolpato il diritto di essere sentito personalmente, come egli aveva peraltro
espressamente richiesto con memoria del 15 novembre 2021 (otto giorni prima dell’udienza
dibattimentale).
Con il secondo motivo di doglianza (“nullità dell’atto di citazione per mancata audizione
dell’incolpato”), l’incolpato lamenta di non essere stato personalmente sentito nemmeno dal
Consigliere Istruttore, antecedentemente alla citazione a giudizio, e contesta la decisione
del Consiglio di Disciplina che, sul punto, aveva rigettato la richiesta del ricorrente
sostenendo che tale istanza non era stata ripresentata dopo la notifica della seconda
approvazione del verbale di incolpazione.
Con il terzo motivo di ricorso (“pendenza del procedimento di revisione”), l’incolpato
eccepisce l’illegittimità della decisione del Consiglio di Disciplina nella parte in cui non aveva
ritenuto di sospendere il procedimento disciplinare nonostante la pendenza del processo di
revisione del giudizio penale presso la Corte d’Appello di Perugia. A tale riguardo, il
ricorrente sostiene che le prove acquisite nell’ambito di tale procedimento dimostrerebbero
la propria assoluta innocenza. L’accoglimento della revisione, aggiunge il ricorrente,
avrebbe peraltro l’effetto di restituzione, a favore dell’incolpato, delle somme – ove pagate –
in esecuzione delle condanne.
Con il quarto motivo (“prescrizione delle spese e provvisionale di primo grado e secondo
grado e dell’addebito disciplinare”), il ricorrente afferma che, in ogni caso, i crediti vantati
dagli avvocati [AAA] ed [BBB] dovrebbero ritenersi ormai prescritti, dal momento che il
giudizio penale si sarebbe definitivamente concluso in data 18 ottobre 2011, non essendovi
prova in atti del fatto che le parti civili abbiano mai formulato richieste di pagamento.
Parimenti sarebbe prescritto il debito relativo alla condanna al pagamento alla Cassa delle
Ammende, quale credito soggetto a prescrizione in cinque anni.
Da ultimo, con il quinto motivo (“sproporzione della sanzione disciplinare”), l’incolpato chiede
che la sanzione venga rideterminata, in considerazione, tra l’altro, del fatto che il ricorrente
non avrebbe precedenti disciplinari ed avrebbe una situazione familiare particolarmente
delicata, con una figlia da sostenere economicamente ed una moglie con gravi problemi di
tiroide.
L’incolpato conclude chiedendo: a) “che venga dichiarata la nullità dell’atto di citazione a
giudizio per mancata audizione dell’incolpato”; b) “che venga dichiarata la nullità
dell'udienza dibattimentale del 23 novembre 2021 e della conseguente decisione n.
147/2021, per violazione del diritto di difesa”; c) “la sospensione del procedimento
disciplinare fino alla conclusione del giudizio di revisione del processo penale pendente
avanti alla Corte di Appello di Perugia”; d) “che venga dichiarato prescritto l'addebito e/o
incolpazione disciplinare”; e) “che la sanzione applicata del CDD di Roma della sospensione
per anni 3 venga rideterminata con applicazione della sanzione della censura”.
Con pec del 22 maggio 2024 l’incolpato depositava: a) istanza di differimento dell’udienza
del 23 maggio 2024 “per assoluta incapacità a comparire” a causa di una lombosciatalgia
acuta per la quale gli erano stati prescritti sette giorni di riposo assoluto, come da certificato
medico allegato; b) “verbale di transazione dell’11 dicembre 2003 tra il ricorrente e gli
avvocati [BBB] e [AAA] attinenti le cause ed azioni civili”.
All’udienza del 23 maggio 2024 il Collegio, “rilevato che la documentazione allegata
all’istanza di differimento non attesta un legittimo assoluto impedimento a comparire”,
rigettava l’istanza e disponeva procedersi oltre.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare si osserva, in merito all’istanza di rinvio depositata dall’incolpato e rigettata
dal Collegio, che la certificazione medica prodotta non attesta una “assoluta impossibilità a
comparire”, come prevista dall’art. 59 co. 1 lett. d) n. 3 della legge n. 247 del 31 dicembre
2012, dall’art. 21 co. 2 lett. c) del Regolamento del Consiglio Nazionale Forense n. 2 del 21
febbraio 2014 e dall’art. 420-ter c.p.p., applicabile al procedimento disciplinare.
Secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, “l’assenza del
professionista all’udienza disciplinare comporta il necessario rinvio dell’udienza stessa solo
qualora sia comprovata l’assoluta impossibilità a comparire per caso fortuito, forza maggiore
o altro legittimo impedimento, specifico e documentato” (sentenza n. 7073 del 3 marzo 2022;
conforme: n. 24377 del 3 novembre 2020). In conformità si è pronunciata la giurisprudenza
del Consiglio Nazionale Forense (sentenza n. 48 del 18 marzo 2021).
La Corte di Cassazione, con la sentenza a Sezioni Unite n. 20384 del 16 luglio 2021, ha
anche precisato che “la mancata partecipazione comporta una lesione del diritto di difesa
solo se determinata da un impedimento a comparire dalle caratteristiche tali da non
risolversi in una mera difficoltà di presenziare all’udienza nella data stabilita, bensì in una
situazione impeditiva di natura cogente che determini la “assoluta impossibilità di comparire
per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento” (art. 420 ter c.p.p.). Sebbene
tale requisito non concerna soltanto la capacità di recarsi fisicamente in udienza, ma anche
quella di parteciparvi dignitosamente ed attivamente per l’esercizio del diritto costituzionale
di difesa, cionondimeno, anche al fine di garantire il necessario bilanciamento con il principio
di ragionevole durata del processo, la condizione ostativa così delineata non può derivare in
via automatica dall’esistenza di una patologia più o meno invalidante, dovendo questa
essere vagliata dal giudice di merito (con esiti certamente non rivedibili in sede di legittimità
se congruamente motivati) sotto il profilo di una impossibilità effettiva ed assoluta (oltre che
non ascrivibile al soggetto), perché non dominabile né contenibile secondo parametri di
normale esigibilità”.
Nel caso specifico, il certificato medico depositato non formula un giudizio negativo circa
l’impossibilità assoluta a presenziare all’udienza.
In termini specifici si può rimandare alla sentenza n. 117 del 23 ottobre 2000 del Consiglio
Nazionale Forense: “L’impedimento del professionista a comparire dinanzi al consiglio
dell’ordine nell’ambito di un procedimento disciplinare non può ritenersi sussistente qualora
sia sorretto da un certificato medico che attesti la presenza di una malattia (lombosciatalgia),
che non giustifica di per sé l’assoluto impedimento a comparire”.
In conformità, rispetto all’assenza di impedimento assoluto a comparire in presenza di
certificato medico attestante sindrome da lombosciatalgia acuta, si rimanda anche alle
sentenze della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 29589 dell’11 ottobre 2022 e del
Consiglio Nazionale Forense n. 163 del 17 luglio 2021 e n. 57 dell’11 aprile 2003.
In forza di quanto sopra, deve ritenersi confermata la conclusione di insussistenza dei
presupposti di un legittimo impedimento dell’incolpato, suscettibile di determinare un
necessario rinvio dell’udienza.
Quanto sopra osservato in merito all’assenza di legittimo impedimento in occasione
dell’udienza dibattimentale celebrata innanzi al Consiglio di Disciplina si applica anche ai fini
della valutazione e prova dell’esistenza di un legittimo impedimento dell’incolpato a
comparire dinanzi a questo giudice disciplinare.
Nello specifico, si richiama e conferma l’orientamento di questo Consiglio che ha ritenuto
inidoneo a comprovare una situazione di legittimo impedimento, tale da giustificare il rinvio
dell’udienza, un certificato medico dove erano genericamente prescritti “tre giorni di riposo
domiciliare e cure per sindrome influenzale” (sentenza n. 141 del 27 luglio 2020; conforme:
sentenza n. 194 del 19 dicembre 2019).
Ed ancora: “il mero sospetto di Sars-Cov2, non supportato da alcun test specifico, non basta
a giustificare il rinvio dell’udienza disciplinare per legittimo impedimento, che deve infatti
essere documentato, assoluto e non meramente ipotetico ed eventuale (Nel caso di specie,
l’incolpato si era limitato a certificare sintomi riconducibili (anche) al Covid-19 senza tuttavia
effettuare alcun esame medico specifico, neppure rapido)” (sentenza del Consiglio
Nazionale Forense n. 50 del 24 marzo 2021; conforme: n. 122 del 11 giugno 2021).
Per quanto riguarda poi il certificato medico del 24 novembre 2021 allegato al ricorso, esso è
stato formato in data successiva (il giorno seguente) alla celebrazione dell’udienza
dibattimentale innanzi al Consiglio di Disciplina e quindi è inconferente ed inutilizzabile.
Venendo al secondo motivo di doglianza e cioè alla contestazione in merito alla mancata
audizione dell’incolpato, quale fattore idoneo a comportare la nullità della decisione
disciplinare, si osserva che nessuna richiesta di audizione davanti al Consigliere Istruttore,
ex art. 59 co. 1 lett. b) n. 2) della legge n. 247 del 31 dicembre 2012 ed ex art. 17 co. 2 n. 2,
lett. c) del Regolamento del Consiglio Nazionale Forense n. 2 del 21 febbraio 2014, risulta
presentata dall’incolpato.
La richiesta di audizione del 25 maggio 2020 si riferiva alla pristina incolpazione, poi
annullata in autotutela dal Consiglio di Disciplina con significative modificazioni (essendo
venuti meno i capi nei quali si contestavano gli episodi di calunnia), cosicchè non può
parlarsi di permanenza della validità della prima richiesta di audizione, essendo mutato
sostanzialmente il quadro incolpatorio.
In ogni caso, la mancata audizione dell’incolpato, il quale abbia chiesto di essere sentito nel
corso della fase preliminare al procedimento disciplinare, non è causa di nullità (cfr.
sentenze della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 13167 del 17 maggio 2021, e del
Consiglio Nazionale Forense, n. 162 del 17 luglio 2021); senza contare che, ove l’incolpato
fosse comparso all’udienza dibattimentale, avrebbe ben potuto essere sentito in quella
sede.
La terza censura attiene alla richiesta, reiterata in questa sede, di sospensione del
procedimento disciplinare per pendenza innanzi alla Corte d’Appello di Perugia del
procedimento di revisione della sentenza penale.
La sospensione è facoltativa, ex art. 54 co. 2 della legge n. 247 del 31 dicembre 2012, e può
essere disposta solo qualora risulti indispensabile acquisire atti e notizie appartenenti al
processo penale, il che non appare necessario nella fattispecie, posto che l’incolpato non ha
chiarito quali sarebbero gli elementi utili da acquisire nel processo di revisione, né ha riferito
sullo stato del procedimento di revisione.
Si conferma sul punto l’orientamento di questo Consiglio: “con l’entrata in vigore della l.
247/2012 (art. 54), la c.d. pregiudizialità penale ha subìto una forte attenuazione, giacché
ora il procedimento disciplinare “può” essere sospeso solo se ciò sia ritenuto
“indispensabile”, poiché esso “si svolge ed è definito con procedura e valutazioni autonome
rispetto al processo penale avente per oggetto i medesimi fatti”. Stante la regola
dell’autonomia dei due processi (c.d. doppio binario), l’obbligo di motivazione deve
considerarsi più cogente nel caso in cui il Consiglio di Disciplina ritenga in via di eccezione di
esercitare discrezionalmente la facoltà di sospendere il procedimento disciplinare, e non nel
caso contrario” (sentenza n. 332 del 27 dicembre 2023; in conformità cfr. sentenza della
Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 30650 del 3 novembre 2023).
Anche il quarto motivo d’impugnazione è infondato, dovendosi escludere che, in relazione
alla vicenda disciplinare, siano maturati i termini di prescrizione dell’illecito deontologico
contestato.
In particolare, il capo d’incolpazione attiene al mancato adempimento degli obblighi di
pagamento gravanti in capo all’avv. [RICORRENTE] in forza delle tre sentenze di condanna
intervenute in sede penale e si riferisce, quindi, ad illeciti di natura permanente (“ai fini della
prescrizione dell’azione disciplinare, l’inadempimento delle obbligazioni nei confronti dei
terzi (art. 64 c.d.f.) è illecito di natura permanente”: sentenza del Consiglio Nazionale
Forense n. 163 del 25 luglio 2023; conforme, n. 116 del 7 giugno 2023).
Inoltre, ancorché le condotte contestate abbiano avuto origine in data antecedente l’entrata
in vigore della legge n. 247 del 31 dicembre 2012, il regime di prescrizione applicabile alla
fattispecie concreta deve essere individuato con riguardo al momento di cessazione dell’illecito disciplinare omissivo o permanente (cfr. sentenza della Corte di Cassazione,
Sezioni Unite, n. 5596 del 28 febbraio 2020).
Non essendo emersi elementi per ritenere che, a seguito dell’apertura del procedimento
disciplinare, l’incolpato abbia provveduto al pagamento degli importi dovuti in forza delle
sentenze penali, la fattispecie si deve intendere regolata dall’attuale disposto dell’art. 56
della legge n. 247 del 31 dicembre 2012.
La permanenza della condotta omissiva all’attualità impedisce possa parlarsi di prescrizione
dell’azione disciplinare, posto che l’exordium praescriptionis è da ricollegare alla cessazione
della permanenza della condotta (cfr. sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n.
23746 del 28 ottobre 2020), ovvero in alternativa, non essendo concepibili illeciti
imprescrittibili, nella data della decisione del CDD, ovvero nella data del 20 gennaio 2022 ,
con conseguente rigetto dell’eccezione di prescrizione proposta.
Il ricorrente invoca inoltre l’intervenuta prescrizione dei crediti vantati dalle parti civili del
processo penale nei suoi confronti.
Sul punto si osserva, innanzitutto, che nel caso non si tratterebbe di un problema di
prescrizione dell’azione disciplinare, bensì di sussistenza dei suoi presupposti. Ciò in
quanto, secondo la prospettazione dell’incolpato, non persistendo più inadempimento, una
volta prescritta l’obbligazione, non sussisterebbe neppure più l’illecito disciplinare.
Il problema potrebbe porsi, però, solo se la prescrizione delle obbligazioni inadempiute fosse
maturata prima dell’esercizio dell’azione disciplinare. È invece irrilevante una (eventuale)
prescrizione delle obbligazioni civili nel corso del procedimento disciplinare, posto che il fatto
dell’inadempimento si è ormai perfezionato e che le vicende successive all’inadempimento
non fanno venire meno lo stesso.
Ciò posto, quanto alle obbligazioni di pagamento, le sentenze di condanna sono divenute
definitive solo a seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione,
risalente al 18 ottobre 2011, e l’eventuale prescrizione delle medesime obbligazioni – in
mancanza di atti interruttivi – risalirebbe pertanto al 18 ottobre 2021. Infatti, in pendenza del
procedimento dal quale hanno avuto origine le obbligazioni, il decorso della relativa
prescrizione non operava. Anche la condanna al risarcimento dei danni – diritto che si
prescrive in cinque anni – gode della prescrizione decennale propria del titolo esecutivo, una
volta che il diritto sia in questo consacrato (art. 2953 c.c.).
L’intervento nell’esecuzione forzata del quale ha riferito la teste avv. [AAA], in ogni caso, ha
avuto effetto interruttivo della prescrizione delle obbligazioni civili. Pertanto, anche a voler
ricollegare la cessazione della permanenza dell’illecito da inadempimento al perfezionarsi
del fenomeno estintivo dell’obbligazione civile, l’azione disciplinare, in quanto esercitata
prima della prescrizione delle obbligazioni civili, è stata tempestivamente azionata e non è
ancora prescritta.
È comunque opportuno evidenziare che l’eventuale prescrizione dei crediti di terzi nei
confronti dell’incolpato non renderebbe meno colpevole la condotta di quest’ultimo, la cui
rilevanza disciplinare rimarrebbe integra ed immutata, non elidendo il fatto storico
dell’inadempimento di cui al capo d’incolpazione contestato.
In forza di tutto quanto sopra, rimane confermata la violazione, da parte dell’incolpato,
dell’obbligo di adempimento delle obbligazioni assunte verso i terzi, in merito alla quale può
essere richiamato il consolidato orientamento di questo Consiglio: “commette e consuma
illecito deontologico l’avvocato che non provveda al puntuale adempimento delle proprie
obbligazioni nei confronti dei terzi e ciò indipendentemente dalla natura privata o meno del
debito, atteso che tale onere di natura deontologica, oltre che di natura giuridica, è
finalizzato a tutelare l’affidamento dei terzi nella capacità dell’avvocato al rispetto dei propri
doveri professionali e la negativa pubblicità che deriva dall’inadempimento si riflette sulla
reputazione del professionista ma ancor più sull’immagine della classe forense. E ancora
più grave risulta essere l’illecito deontologico nel caso in cui il professionista, non
adempiendo ad obbligazioni titolate, giunga a subire sentenze, atti di precetto e richieste di
pignoramento, considerato che l’immagine dell’avvocato risulta in tal modo compromessa
agli occhi dei creditori e degli operatori del diritto quali giudici ed ufficiali giudiziari” (sentenza del Consiglio Nazionale Forense n. 250 del 14 novembre 2023; conformi, n. 113 del 25
giugno 2022, n. 8 del 17 febbraio 2016, n. 182 del 30 novembre 2015, n. 173 del 30
novembre 2015, n. 165 dell’11 novembre 2015 e n. 27 del 12 marzo 2015).
Con l’ultimo motivo di gravame l’incolpato contesta la congruità della sanzione applicata.
Ai fini della valutazione sul grado di congruità della sanzione, è necessario verificare la
proporzionalità e l’adeguatezza del trattamento sanzionatorio comminato per le violazioni
del codice deontologico contestate.
L’art. 64 c.d.f. (“Obbligo di provvedere all’adempimento di obbligazioni assunte nei confronti
dei terzi”) prevede la sanzione edittale della sospensione da due a sei mesi, che nei casi più
gravi può essere aumentata fino ad un massimo di tre anni.
Nella fattispecie, il Consiglio di Disciplina ha applicato la sanzione aggravata nella massima
misura possibile, che si traduce in un aumento di nove volte della sanzione edittale.
L’aggravamento della sanzione edittale appare pienamente giustificato dalla condotta
reiteratamente inadempiente dell’incolpato, dalla qualità dei soggetti lesi dal suo
comportamento (già colleghi di studio), dalla fonte giudiziale (penale) delle obbligazioni
inadempiute e finanche dal comportamento processuale dell’incolpato, il quale aveva celato
al Consiglio di Disciplina l’esito della sentenza penale d’appello: il 4 giugno 2012 il
Consigliere Istruttore gli aveva chiesto notizie sul giudizio di appello; l’incolpato aveva
risposto il 31 dicembre seguente dichiarando di non conoscerne l’esito e riferendo che si
sarebbe informato presso il suo difensore; nulla essendo seguito, il Consigliere Istruttore
aveva ottenuto informazioni direttamente dalla Corte d’Appello, dalla quale aveva appreso, il
27 giugno 2019, che la sentenza d’appello era stata emessa sin dal 6 febbraio 2010, vale a
dire quasi tre anni prima del riscontro che l’incolpato aveva dato alla richiesta di
aggiornamento che gli aveva indirizzato il Consigliere Istruttore.
Ciò detto, a conferma della corretta applicazione di una sanzione aggravata, questo
Consiglio ritiene che essa possa essere contenuta in una misura inferiore a quella massima,
in considerazione dell’incensuratezza dell’incolpato e del fatto che, rispetto ai quattro
complessivi capi d’imputazione nel processo penale a carico dell’incolpato (peraltro non
oggetto dei capi d’incolpazione nella sede disciplinare), per due era stata dichiarata la
prescrizione, senza quindi giungere, almeno per quelle condotte, ad un giudizio di
colpevolezza.
Per altro verso, l’asserito stato di bisogno non scrimina la rilevanza deontologica né attenua
la sanzione disciplinare per l’inadempimento delle obbligazioni nei confronti dei terzi, tanto
più in mancanza di resipiscenza. Oltre tutto, l’esistenza dei gravi problemi economico-
familiari addotta dall’incolpato non è provata (la documentazione medica prodotta per
comprovare lo stato di malattia della moglie è inconferente, nemmeno riferendosi alla
patologia dedotta).
P.Q.M.
visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;
il Consiglio Nazionale Forense in parziale riforma della decisione del Consiglio di Disciplina,
applica la sanzione della sospensione dalla professione forense per due anni;
Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di
informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione
elettronica sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli
interessati riportati nella sentenza.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 23 maggio 2024
(omisssis)






