Consiglio Nazionale Forense, 20 settembre 2024, n. 324

Commette illecito deontologico l’avvocato che non adempie alle proprie obbligazioni nei confronti dei terzi

“Commette e consuma illecito deontologico l’avvocato che non provveda al puntuale adempimento delle proprie obbligazioni nei confronti dei terzi e ciò indipendentemente dalla natura privata o meno del debito, atteso che tale onere di natura deontologica, oltre che di natura giuridica, è  finalizzato a tutelare l’affidamento dei terzi nella capacità dell’avvocato al rispetto dei propri doveri professionali e la negativa pubblicità che deriva dall’inadempimento si riflette sulla reputazione del professionista ma ancor più sull’immagine della classe forense.
E ancora più grave risulta essere l’illecito deontologico nel caso in cui il professionista, non adempiendo ad obbligazioni titolate, giunga a subire sentenze, atti di precetto e richieste di pignoramento, considerato che l’immagine dell’avvocato risulta in tal modo compromessa agli occhi dei creditori e degli operatori del diritto quali giudici ed ufficiali giudiziari”
(in senso conforme: Consiglio Nazionale Forense sentenze n. 250 del 14 novembre 2023;  n. 113 del 25 giugno 2022; n. 8 del 17 febbraio 2016; n. 182 del 30 novembre 2015; n. 173 del 30 novembre 2015; n. 165 dell’11 novembre 2015 e n. 27 del 12 marzo 2015).

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Consiglio Nazionale Forense, 20 settembre 2024, n. 324