Consiglio di Stato, sez. III, 7 luglio 2022, n. 5650
FATTO e DIRITTO
1. Con bando pubblicato in data 11 agosto 2020, lâAzienda sanitaria resistente ha indetto una procedura aperta, suddivisa in due lotti e da aggiudicare con il criterio dellâofferta economicamente piĂš vantaggiosa, avente ad oggetto la âFornitura di materiali per il controllo di qualitĂ analitico interno dei laboratori dello SMELâ.
Al lotto 1 - di durata triennale, eventualmente prorogabile per due anni - hanno partecipato Astra Formedic S.r.l. e Bio-Rad Laboratories S.r.l..
2. Allâesito delle operazioni di gara, questâultima è risultata aggiudicataria con un punteggio complessivo pari a 91,83 punti, seguita da Astra Formedic con un totale di 90,83 punti.
3. Lâaggiudicazione è stata impugnata dalla seconda classificata con un ricorso integrato da due successive serie di motivi aggiunti, articolati a seguito dellâostensione della documentazione tecnica di gara.
4. Il giudizio di primo grado - svoltosi nel contraddittorio con lâAzienda Socio Sanitaria Territoriale dei SetteLaghi e la controinteressata Bio-Rad Laboratories S.r.l. - si è concluso con la sentenza di accoglimento n. 2410 del 2021.
5. La pronuncia del TAR Milano, dopo aver disatteso i rilievi di irricevibilitĂ per tardivitĂ del ricorso e di inammissibilitĂ per genericitĂ dei motivi dedotti, ha accolto nel merito la censura rubricata al punto 1.4 del primo atto di motivi aggiunti.
La doglianza verte sullâasserita incompletezza dellâofferta tecnica dellâaggiudicataria, la quale, pur recando lâelenco dei presidi ospedalieri destinatari della fornitura, omette ogni indicazione in merito al presidio sito in Luino.
6. Il primo giudice ha in particolare osservato che:
-- il Capitolato speciale dâappalto stabilisce che âI laboratori dello SMEL della S.C. Laboratorio di Analisi Chimico Cliniche dellâASST Sette Laghi di Varese sono organizzati in un laboratorio centrale (hub) sito a Varese presso lâOspedale di Circolo e Fondazione Macchie e di quattro laboratori periferici per le urgenze (spoke) siti negli ospedali di Tradate, Luino, Cittiglio ed Angera (...) In tutti i Laboratori è necessario quindi mantenere procedure di controllo della qualitĂ analitica per consentire una costante e puntuale verifica dellâoperativitĂ di ogni singolo laboratorio/strumento ...â (art. 3, pag. 5 del Capitolato);
-- con riguardo ai requisiti della fornitura, si specifica che âil fornitore dovrĂ fare una proposta tecnica completa che garantisca lâacquisizione di [un] programma che consenta lo scambio/condivisione dei dati tra i Laboratori della S.C. Laboratorio Analisi Chimico Cliniche per la verifica dellâallineamento strumentale [e di un] hardware necessario a garantire la multi - utenza e un agevole accesso ai dati di CQI (data base unico) da tutti laboratori della S.C. ...â (art. 4.1, pag. 7 del Capitolato);
-- âDalle richiamate disposizioni del Capitolato appare evidente che lâoggetto della procedura di gara, ossia la fornitura del sistema di Controllo di QualitĂ Analitico Interno dei Laboratori dello SMEL (Servizio di Medicina di Laboratorio), è da riferire a tutti i Presidi ospedalieri appartenenti allâA.S.S.T.dei Sette Laghi di Varese in cui sono situati i laboratori periferici per le urgenze (spoke), ossia gli Ospedali di Tradate, Luino, Cittiglio ed Angeraâ;
-- âTuttavia, nellâofferta tecnica di Bio-Rad si è specificato, anche attraverso una rappresentazione grafica, che âTutte le sedi dei Laboratori previste nel progetto saranno dotate di postazione Unity Realtime 2 SP7 con accesso contemporaneo e multiutente; i presidi considerati sono Osp. Varese, Osp. Tradate, Osp. Cittiglio e Osp. Angeraâ (all. 1 di Bio-Rad, pag. 9)â;
-- âEmerge pertanto per tabulas che il Presidio ospedaliero di Luino non è stato contemplato in sede di offerta tecnica dellâaggiudicataria, pur essendo la predetta struttura ricompresa dalla lex specialis tra i destinatari della fornitura del sistema di controllo; non può ritenersi che tale omissione rappresenti un mero refuso, tenuto conto che nemmeno nella rappresentazione grafica descrittiva della struttura di controllo, posta a corredo della parte discorsiva dellâofferta, detto Presidio viene indicato. Neppure può ammettersi una implicita ricomprensione del citato Plesso ospedaliero nel sistema complessivo rappresentato dalla rete aziendale, tenuto conto che in sede di fornitura si dovrĂ realizzare una apposita rete secondo le specifiche tecniche indicate in sede di Capitolato [come giĂ rilevato in precedenza, predisposizione di âhardware necessario a garantire la multi - utenza e un agevole accesso ai dati di CQI (data base unico) da tutti laboratori della S.C.â: art. 4.1, pag. 6]â;
-- âTra lâaltro, lâespressa indicazione di una parte dei Presidi destinatari della fornitura (ovvero, gli Ospedali di Varese, Tradate, Cittiglio ed Angera) rafforza tale conclusione, avvalorando, a contrario, lâipotesi dellâesclusione dellâOspedale di Luino dallâoggetto dellâappalto, considerata altresĂŹ la posizione di gestore uscente della controinteressata Bio-Rad. Da ciò scaturisce una evidente incompletezza dellâofferta dellâaggiudicataria, che ne avrebbe dovuto determinare lâesclusione dalla gara, per violazione di prescrizioni essenziali poste a fondamento della stessa e correlate allâoggetto dellâappalto (cfr. art. 21 del Capitolato, pag. 22: ânon saranno ammesse offerte ...sottoposte a condizioni, ovvero modificanti la proposta dellâAmministrazione aggiudicatrice; espresse in modo indeterminato o incompleto ...â)â;
-- âIn senso contrario, non possono assumere rilievo determinante nĂŠ la circostanza che il quantitativo di materiale consumabile e il fabbisogno economico previsti nel progetto tecnico di Bio-Rad sarebbero stati dimensionati con riguardo a tutti i Presidi ospedalieri, compreso quello di Luino (cfr. all. 12.2 di Bio-Rad), visto che lâart. 3 del Capitolato chiarisce che âI quantitativi dei prodotti possono variare in relazione alle metodiche analitiche utilizzate, alle esigenze di produzione sanitaria, a nuove disposizioni legislative, a nuove valutazioni di appropriatezza e linee guida. Pertanto non si configurano quantificazione certa dellâentitĂ della fornituraâ (fine pag. 6 del Capitolato); nĂŠ rileva lâavvenuta accettazione da parte dellâaggiudicataria, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme e le disposizioni contenute nel Bando di gara e nel Capitolato speciale dâappalto, tenuto conto che lâaccettazione, anche espressa, delle regole di partecipazione, laddove si tratti di gare basate sul criterio di scelta dellâofferta economicamente piĂš vantaggiosa, non può riferirsi agli aspetti progettuali che rientrano nella libera scelta del concorrente, ma soltanto alle altre e diverse regole di gara che devono necessariamente essere applicate uniformemente e indistintamente a tutti i partecipanti. Del resto, a ritenere valida una tale prospettazione, diventerebbe sempre ultronea e irrilevante la presentazione di unâofferta tecnica, bastando la semplice accettazione delle regole di gara in cui è descritto lâoggetto dellâappalto per dar luogo ad unâofferta valida e vincolanteâ;
-- âUnâofferta che non possiede le caratteristiche essenziali e indefettibili - ossia i requisiti minimi - delle prestazioni o del bene previsti dalla lex specialis della gara risulta carente di âuna condizione di partecipazione alla procedura selettiva, perchĂŠ non è ammissibile che il contratto venga aggiudicato a un concorrente che non garantisca il minimo prestabilito che vale a individuare lâessenza stessa della res richiesta, e non depone in senso contrario la circostanza che la lex specialis non disponga espressamente la sanzione espulsiva per lâofferta che presenti caratteristiche difformi da quelle pretese, risolvendosi tale difformitĂ in un aliud pro alio che comporta, di per sĂŠ, lâesclusione dalla gara, anche in mancanza di unâapposita comminatoria in tal sensoâ.
7. Il presente grado di giudizio - celebrato nel contraddittorio con la sola Astra Formedic S.r.l. - dopo la fase cautelare (conclusasi con lâordinanza n. 381 del 2022) è giunto in decisione allâudienza pubblica del 23 giugno 2022.
8. Con un primo motivo la parte appellante ripropone lâeccezione di inammissibilitĂ del ricorso introduttivo per violazione dellâart. 40 c.p.a..
Il vizio conseguirebbe sia alla mancata distinzione, nella narrativa dellâatto, tra la parte in fatto e la parte in diritto; sia alla mancata identificazione - con apposita specifica numerazione e ripartizione in paragrafi - dei motivi di ricorso.
8.1. Il TAR ha respinto la censura osservando come âdalla lettura dei ricorsi (sia introduttivo che per motivi aggiunti) si ricav(i)no perfettamente sia il contenuto delle domande che le ragioni fattuali e giuridiche poste a fondamento degli stessiâ.
A parere del giudice di prime cure, la chiarezza contenutistica dellâimpugnativa prevale su unâinterpretazione eccessivamente formalistica degli schemi di impostazione degli atti processuali e trova riscontro, nel caso di specie, nelle âcompiute ed esaustive difese delle parti resistentiâ oltre che nella âpiena comprensibilitĂ da parte del Collegio giudicante delle questioni dedotte in giudizioâ.
8.2. A queste considerazioni la parte appellante obietta che il profilo della asserita intrinseca chiarezza dei ricorsi e, quindi, della loro maggiore o minore intellegibilitĂ , si pone su un piano del tutto soggettivo e, come tale, inidoneo a dare contenuto ad una norma di rito come lâart. 40 c.p.a.; la quale, dâaltra parte, non si limita ad imporre un generico (e peraltro ovvio) onere di chiarezza (che di per sĂŠ in effetti non esigerebbe alcuna specifica struttura formale), ma stabilisce dei tassativi requisiti strutturali e formali dellâatto introduttivo, presidiati (ad espressa pena di inammissibilitĂ ) da inderogabile valenza precettiva.
Il TAR non avrebbe poi considerato che il principio della libertĂ delle forme di cui allâart. 121 c.p.c. opera soltanto in relazione âad atti del processo per i quali la legge non richiede forme determinateâ; mentre âper i ricorsi dinnanzi al G.A....lâart. 40 c.p.a. contiene invece una disciplina specifica ed esaustivaâ dal cui rigore vincolante non è possibile deflettere.
8.3. Il Collegio non ritiene di poter condividere le ragioni a fondamento del motivo in esame.
La parte appellante si duole della mancata âdistintaâ articolazione dei motivi sia tra di loro, sia rispetto alla âesposizione sommaria dei fattiâ.
Nel porre la questione, la stessa ricorrente riporta un dato descrittivo dei contenuti del ricorso che non pare rispondente allâeffettivo tenore dellâatto in questione.
Lâimpugnativa di primo grado reca, infatti, unâarticolata deduzione di motivi tra di loro distinti, ripartiti per aree tematiche (lâesclusione della concorrente e lâerrata attribuzione dei punteggi) ed ulteriormente sottodistinti per gli specifici profili presi di volta in volta in considerazione e partitamente illustrati.
Le deduzioni risultano, inoltre, progressivamente esposte con lettere dellâalfabeto e numeri romani (ricorso introduttivo), o con numeri arabi (ricorsi per motivi aggiunti), cosĂŹ come gli argomenti paiono delimitati e perimetrati in modo puntuale e preciso, separati da titoli e asterischi.
Alla stregua delle richiamate cautele formali, il requisito della necessaria âspecificitĂ â del corredo di deduzioni poste a fondamento dellâimpugnativa non può ritenersi insoddisfatto.
Lâopposta versione illustrata dalla parte appellante appare oggettivamente distante dal reale contenuto dellâatto processuale in questione e questa divergenza ricostruttiva inficia, o comunque rende non condivisibile, tutto il corredo di deduzioni critiche sviluppate in ordine alla corretta declinazione del precetto di cui allâart. 40 c.p.a..
9. Il secondo motivo di appello investe la questione di merito sulla quale si è appuntata la decisione di accoglimento dellâazione di primo grado e del cui passaggio motivazionale si è dato esteso riscontro in premessa.
9.1. A parere della parte appellante, il primo giudice nel suo ragionamento avrebbe erroneamente trascurato di considerare che:
-- nessuna previsione della legge di gara imponeva lâelencazione espressa di tutti i presidi nellâofferta tecnica, sicchĂŠ appare di per sĂŠ improprio dare centrale rilievo alla formale omissione di un contenuto non richiesto e che non compare nemmeno dellâofferta di Astra;
-- la mancata espressa indicazione del presidio ospedaliero di Luino, rilevabile nella parte descrittiva e grafica dellâofferta tecnica, si appalesa come un innocuo refuso, immediatamente desumibile dal contenuto della rimanente documentazione prodotta in gara da Biorad, in particolare nella parte in cui pacificamente ricomprende il centro di Luino nellâofferta dei consumabili e reca la dichiarazione di accettazione di tutte le regole di gara, ivi compreso lâoggetto della fornitura;
-- dâaltra parte, se la sede di Luino è da intendersi pacificamente coperta dallâapprovvigionamento del materiale consumabile, lo è, evidentemente, anche dal progetto di interconnessione dei presidi; nĂŠ rileva in senso contrario il fatto che il fabbisogno indicato nella legge di gara rappresenta un dato solo indicativo e variabile, in quanto dalla riferibilitĂ di tale quantitativo a tutti i presidi, compreso quello di Luino, si evince la chiara volontĂ della parte concorrente di ricomprendere anche questo specifico presidio, tra gli altri, nellâoggetto dellâofferta;
-- ne è conferma il fatto che a p. 8 del progetto tecnico si precisa che âGli impianti di ogni presidio saranno strutturati per integrare tutte le strumentazioni con comunicazione diretta tra i middleware strumentali ed il sistema Unity Realtimeâ: da questa postilla pare potersi evincere, ancora una volta, che nella fornitura è stato ricompreso ogni presidio;
-- infine, al di lĂ della considerazione che la parte concorrente non conseguirebbe alcun vantaggio competitivo dalla formulazione di unâofferta parziale, è un fatto che lâomessa menzione del centro di Luino non impatta in alcun modo sul dato sostanziale della piena capacitĂ della rete-sistema di servire tutti i presidi ospedalieri; idoneitĂ , peraltro, pienamente riconosciuta dalla commissione di gara nellâesercizio della sua discrezionalitĂ tecnico-valutativa.
9.2. Il motivo induce a considerazioni suggestive ma non sufficientemente persuasive.
Occorre muovere dalla constatazione oggettiva che lâesposizione discorsiva e grafica dellâofferta tecnica (rectius, del progetto tecnico) di Biorad si completa con lâillustrazione elencativa di diversi presidi ospedalieri, tra i quali non figura quello di Luino.
Nessun elemento contenutistico del documento in esame è riconducibile o riferibile a questâultimo centro.
La tesi dellâerrore materiale impatta negativamente su questo primo rilievo fattuale, poichĂŠ essa punta ad accreditare lâipotesi di unâaccidentale dimenticanza, ovvero di una svista manifestamente riconoscibile come tale, senza che tuttavia emerga nessuna indicazione contenutistica, sia pure incidentale o parziale, oggettivamente riferibile al dato mancante e, quindi, contrastante con il restante tenore descrittivo e grafico dellâofferta.
Se, dunque, emerge dal documento la netta difformitĂ tra la proposta tecnica e lâassetto capitolare (in ciò consiste, appunto, il vizio censurato dal TAR), non consta - invece - alcun indizio di una presunta divergenza accidentale determinatasi tra lâeffettiva volontĂ negoziale di Biorad e la sua manifestazione esterna (art. 1433 c.c.).
9.3. Lâerrore è âmaterialeâ, dâaltra parte, se come tale è percepibile, se cioè sussistono elementi univoci per ricondurlo ad un vizio di trascrizione o di compilazione inequivocabilmente e immediatamente rilevabile come tale, attraverso unâanalisi che deve concernere il solo documento recante lâerrore e non anche elementi ad esso esterni o collaterali.
Se, viceversa, lâesegesi ricostruttiva della volontĂ negoziale si estende ad una considerazione sistematica degli elementi contenutistici dei diversi atti di gara, essa trascende in una ricostruzione di tipo logico - deduttivo che non pare piĂš coerente con i canoni della âimmediata evidenzaâ e della âpura materialitĂ â dellâerrore emendabile.
9.4. La stessa scansione cronologica delle fasi della gara ed il principio dello scrutinio distinto e autonomo delle singole offerte - finalizzato a garantire un vaglio selettivo di ammissibilitĂ e di contenuto delle distinte proposte, prima tecniche e poi economiche - non giustifica, in fase giudiziale, una modalitĂ di lettura dei medesimi documenti di tipo sintetico e cumulativo: un siffatto approccio âcontaminanteâ, oltre a non rispettare le modalitĂ di scrutinio della documentazione di gara valide nel corso del procedimento ed i sottesi principi di imparzialitĂ e par condicio, altera la stessa prospettiva con la quale in quel momento la stazione appaltante era chiamata ad operare e della cui correttezza e legittimitĂ si deve, ex post, giudicare.
9.5. Nel caso di specie, tutti gli argomenti che la parte offre a riprova della sua tesi rivelano, appunto, carattere logico-deduttivo, in quanto, muovendo da una riconsiderazione organica di plurimi e distinti supporti documentali (progetto tecnico recante lâelencazione dei presidi; offerta economica recante lâindicazione dei materiali âconsumabiliâ; dichiarazione di accettazione delle condizioni della fornitura), evidenziano la sostanziale assenza di ragioni di convenienza tecnica o economica che avrebbero potuto indurre un operatore avveduto a formulare, razionalmente, unâofferta incompleta o parziale.
Nondimeno, la rettifica dâufficio dellâofferta - costituendo unâoperazione assai delicata, in quanto impattante sullâessenziale interesse dei concorrenti allâimparzialitĂ della competizione - è misura che può essere adottata, come si è esposto, solo prendendo in considerazione la manifestazione oggettiva di volontĂ veicolata nel singolo atto di gara ed un errore ivi emergente, sub specie di lapsus calami, nella sua immediata e manifesta evidenza materiale e grafica.
Non è invece esigibile da parte della stazione appaltante uno sforzo di ricostruzione logica dellâofferta esteso a piĂš atti da inquadrare sinotticamente, men che meno se mediato - come pretenderebbe la parte qui appellante - da una sorta di immedesimazione soggettiva dellâinterprete nella prospettiva valutativa dellâoperatore economico. Neppure pare ragionevole gravare lâamministrazione di un obbligo di diligenza ricostruttiva addirittura maggiore di quello che ci si aspetta e si può esigere dallo stesso concorrente nella fase di compilazione e confezionamento della sua offerta.
9.6. Ai medesimi fini, non paiono potersi consentire ricostruzioni interpretative ex post che diano valore a presunti significati supposti, sottintesi o inferibili altrove, anche perchĂŠ le stesse finirebbero comunque per restituire il senso di una proposta comunque perplessa, incoerente o inattendibile, dunque non aliena da profili di dubbio ed incapace di rappresentare in modo univoco la consistenza dellâimpegno contrattuale assunto. In aggiunta alle altre considerazioni giĂ menzionate, non può infatti trascurarsi la necessitĂ di salvaguardare lâaccordo contrattuale da future dispute interpretative, quali potrebbero profilarsi nel caso in cui si licenziassero, come ammissibili alla gara e vincolanti per le parti, testi oscuri e ambigui.
9.7. Tornando al caso di specie, a poco rileva che la lex specialis non imponesse di menzionare i presidi ospedalieri. Ciò che conta nel giudizio di validitĂ dellâofferta di Biorad è che questâultima ha scelto di elencare i presidi nella sua offerta e, cosĂŹ facendo, ha vincolato il dato contenutistico e volitivo della sua proposta negoziale ad un elemento descrittivo che, nella prescelta economia espositiva, ha assunto peso decisivo.
9.8. Vanno condivise anche le rimanenti considerazioni svolte dal TAR sulla non decisiva rilevanza dei materiali consumabili e della clausola di accettazione delle regole di partecipazione: in entrambi i casi, per le ragioni correttamente illustrate nella sentenza appellata, si tratta di indici argomentativi volgibili in un senso alternativo o diverso da quello proposto dalla parte appellante e, comunque, rientranti nellâarea delle inferenze verosimili, ma non univoche e oggettive.
Si consideri, infatti, quanto al primo profilo, che nella proposta avanzata da Biorad non sussiste alcuno specifico dimensionamento del fabbisogno di consumabili riferito ai singoli e distinti presidi; i quantitativi di materiali preventivati risultano variabili e non definitivi; la stessa fornitura del materiale non fornisce certezza dellâimpegno allâesecuzione delle interconnessioni informatiche finalizzate ad immettere in rete in centro di Luino (attraverso apposite configurazioni e allacciamenti); e, dunque, anche a voler assumere la rilevanza di questo dato quantitativo, residuerebbe un elemento contraddittorio o ambiguo allâinterno dellâofferta, tale da minare la piena affidabilitĂ e attendibilitĂ dellâimpegno negoziale con essa assunto.
9.9. Quanto alla dichiarazione dâaccettazione delle regole di gara, essa è inidonea a compensare le lacune e le divergenze rinvenibili nellâofferta tecnica posto che, in un confronto concorrenziale orientato alla stregua del criterio dellâofferta economicamente piĂš vantaggiosa, la chiara declinazione dei contenuti dellâofferta tecnica non è surrogabile da clausole di richiamo allâosservanza delle condizioni della selezione: come ben chiarito dal Tar, una siffatta formula adesiva ânon può riferirsi agli aspetti progettuali che rientrano nella libera scelta del concorrente, ma soltanto alle altre e diverse regole di gara che devono necessariamente essere applicate uniformemente e indistintamente a tutti i partecipantiâ (v., in tal senso, Cons. Stato, sez. III, n. 5140 del 2020 e sez. IV, n. 3168 del 2022).
9.10. In conclusione, lo svolgimento delle gare pubbliche impone regole di certezza, trasparenza, rigore espositivo e rispetto della par condicio che non paiono sacrificabili oltre il limite, pur eccezionale, che segna la rilevanza dellâerrore compilativo e trascrittivo in senso stretto, percepibile come tale a colpo dâocchio (Cons. Stato, sez. IV, n. 3168 del 2022).
Viceversa, questo limite non è colmabile attraverso presunzioni, sia pure ricavabili da altri luoghi della stessa offerta, che rimangano tuttavia imprecise, labili, incerte, diversamente interpretabili o che, comunque, non si appalesino come concludenti o convergenti oltre ogni ragionevole dubbio.
10. Ad integrazione di quanto esposto, occorre infine aggiungere che:
-- la produzione di un documento tecnico inadeguato non può essere qualificata come âcarenza di un elemento formale dellâoffertaâ ai sensi dellâart. 83, comma 9 del decreto legislativo n. 50, del 2016 di guisa che ad essa non può sopperirsi con forme di soccorso istruttorio nĂŠ in sede procedimentale, nĂŠ in sede processuale, comportando tali irrituali opzioni una sorta di impropria rimessione in termini per la produzione di documenti tecnici di carattere nuovo e diverso rispetto a quelli prodotti in gara (cfr. Cons. Stato sez. V, n. 1030 del 2019);
-- le difformitĂ dellâofferta tecnica che rivelano lâinadeguatezza del progetto proposto dallâimpresa offerente, rispetto ai requisiti minimi previsti dalla stazione appaltante per il contratto da affidare, legittimano lâesclusione dalla gara, e non giĂ la mera penalizzazione dellâofferta nellâattribuzione del punteggio, perchĂŠ determinano la mancanza di un elemento essenziale per la formazione dellâaccordo necessario per la stipula del contratto (cfr. Cons. Stato, sez. III, n. 1333 del 2019 e n. 1926 del 2017).
11. Per quanto esposto, lâappello non può trovare accoglimento, il che esime il Collegio allâesaminare i motivi assorbiti e riproposti dalla parte appellata, ai sensi dellâart. 101 comma 2 c.p.a., con riferimento ad ulteriori asseriti vizi dellâofferta avversaria.
12. Restano da definire le ricadute dellâannullamento sullâesecuzione del servizio in corso.
12.1. Ă un dato pacifico, confermato dalle parti anche allâudienza camerale di trattazione dellâistanza cautelare e, quindi, valutabile come tale, indipendentemente dalla produzione del relativo documento contrattuale - la tempestivitĂ della cui produzione costituisce punto controverso - che il contratto dâappalto è stato firmato il 17 giugno 2021 (quindi prima della pubblicazione della sentenza appellata) ed è in corso di esecuzione, venendo a scadere il 17 giugno 2024, salvo proroga per ulteriori due anni.
12.2. Di questo dato il giudice di primo grado non ha tenuto conto, a causa della sua omessa allegazione. Ciò non esclude che le statuizioni adottate sul punto, in presenza di rituale istanza avanzata dalla parte ricorrente in primo grado, non esaminata dal TAR e riproposta ex art. 101 comma 2 c.p.a., possano essere rettificate alla luce del dato conoscitivo sopravvenuto.
12.3. A questo riguardo, va innanzitutto esclusa la pronuncia dellâinefficacia del contratto per la parte in cui questo ha avuto esecuzione.
12.4. Per la parte residua, va invece accolta la domanda dellâappellata di ri-aggiudicazione a sĂŠ della fornitura, in quanto il vizio censurato non comporta lâobbligo di rinnovare la gara e, dâaltra parte, non vi è alcun elemento da cui desumere che la seconda graduata non abbia i requisiti per conseguire lâaggiudicazione definitiva e la stipulazione del contratto.
Si tratta di servizio frazionabile, nella cui esecuzione lâimpresa ben può succedere per il restante periodo del triennio contrattuale e per lâeventuale periodo di proroga.
12.5. Vale rimarcare che, a fronte dellâinsistita richiesta dellâappellata di ri-aggiudicazione dellâappalto, lâamministrazione procedente non ha evidenziato alcuna ragione di pregiudizio del pubblico interesse che possa frapporsi allâaccoglimento della domanda.
Dunque, la stazione appaltante, previa verifica della sussistenza di tutti i presupposti di legge, dovrĂ aggiudicare la gara in favore di AstraFormedic S.r.l., nei limiti del servizio ancora da espletare.
13. Residua, infine, lâesame della domanda risarcitoria ex art. 124 cod. proc. amm., che, pur presentata in via subordinata, va esaminata ed accolta in riferimento alla parte del contratto che ha giĂ avuto esecuzione.
13.1. Per questa parte, lâAzienda Socio Sanitaria Territoriale dei SetteLaghi va condannata al risarcimento del danno per equivalente ex art. 2043 cod. civ., del quale sussistono tutti i presupposti (illegittimitĂ dellâaggiudicazione, nesso di causalitĂ , colpa in re ipsa).
13.2. La domanda risarcitoria è stata specificamente riferita a due voci di danno, consistenti nel lucro cessante e nel danno curriculare.
13.3. Della seconda voce, tuttavia, la parte appellata non ha fornito alcun elemento di prova, nemmeno di tipo presuntivo (cfr. Cons. Stato, sez. III, n. 1607 del 2020),).
PoichĂŠ, peraltro, lâimpresa è destinata a âsubentrarè nel contratto al fine di svolgere il restante segmento di servizio costituente oggetto dellâappalto, deve per ciò solo escludersi la stessa configurazione di qualsiasi âdanno curriculareâ.
13.4. Ă invece presumibile il danno da lucro cessante per la mancata tempestiva aggiudicazione, alla quale, come detto, la societĂ appellata avrebbe avuto diritto.
Per la liquidazione di questa voce di danno da parte della stazione appaltante è possibile fissare i seguenti criteri:
-- la parte appellata dovrĂ fornire lâulteriore documentazione (oltre alla giĂ nota offerta economica) dalla quale potersi desumere la percentuale di utile che essa avrebbe potuto conseguire, qualora fosse risultata aggiudicataria dellâappalto, nel periodo intercorrente tra lâavvio del servizio e il subentro sopra indicato;
-- tale importo dovrĂ essere decurtato dellâeventuale aliunde perceptum conseguito dallâimpresa nellâesecuzione di altri servizi, durante il tempo nel quale il contratto per cui è causa ha giĂ avuto svolgimento: a tal fine, lâimpresa appellata fornirĂ ad ASST i dati relativi ai servizi assunti nel periodo di durata del contratto;
-- la somma come sopra liquidata andrĂ incrementata degli interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al saldo.
14. Ai sensi dellâart. 34, comma 4, c.p.a., ASST dovrĂ quindi proporre allâodierna appellata il pagamento di una somma come sopra determinata entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza.
15. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sullâappello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
In accoglimento delle istanze reiterate dalla parte appellata ai sensi dellâart. 101 comma 2 c.p.a.:
-- dispone che lâappalto, per la parte non ancora eseguita, sia aggiudicato definitivamente ad Astra Formedic S.r.l.;
-- dispone che, previa verifica della sussistenza di tutti i presupposti di legge, il contratto con Astra Formedic S.r.l. venga stipulato entro il termine di giorni trenta dalla comunicazione della presente sentenza allâAzienda Socio Sanitaria Territoriale dei SetteLaghi;
-- dichiara inefficace il contratto stipulato tra questâultima e Bio-Rad Laboratories S.r.l. a far data dalla stipulazione del nuovo contratto con la societĂ qui appellata;
-- accoglie la domanda di risarcimento del danno per equivalente, nei limiti di quanto specificato in motivazione, e dispone che lâAzienda Socio Sanitaria Territoriale dei SetteLaghi proponga a favore di Astra Formedic S.r.l. il pagamento, a tale titolo, di una somma liquidata secondo i criteri stabiliti in motivazione, nel termine di giorni sessanta dalla notificazione della presente sentenza;
-- condanna la parte appellante a rifondere in favore della parte appellata le spese del presente grado di giudizio che liquida nellâimporto omnicomprensivo di ⏠4.000,00 (quattromila//00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dallâautoritĂ amministrativa.
CosĂŹ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2022 con lâintervento dei magistrati
(omissis)





