Consiglio di Stato, sez. III, 7 luglio 2022, n. 5650

L’offerta di gara è rettificabile dalla stazione appaltante solo in caso di errore materiale univocamente riconoscibile come tale nella sua immediata e manifesta evidenza materiale e grafica

La rettifica d’ufficio dell’offerta di gara - costituendo un’operazione molto delicata, in quanto impattante sull’essenziale interesse dei concorrenti all’imparzialità della competizione - è una misura che può essere adottata solo prendendo in considerazione la manifestazione oggettiva di volontà veicolata nel singolo atto di gara ed un errore ivi emergente.
Non è invece esigibile da parte della stazione appaltante uno sforzo di ricostruzione logica dell’offerta esteso a più atti da inquadrare sinotticamente. Neppure pare ragionevole gravare l’amministrazione di un obbligo di diligenza ricostruttiva addirittura maggiore di quello che ci si aspetta e si può esigere dallo stesso concorrente nella fase di compilazione e confezionamento della sua offerta.
Per indirizzo giurisprudenziale univoco infatti ciò che si richiede al fine di poter indentificare un errore materiale all’interno dell’offerta di gara e, quindi, procedere legittimamente alla sua rettifica, è che l’espressione erronea sia univocamente riconoscibile come tale, ovvero come frutto di un “errore ostativo” intervenuto nella fase della estrinsecazione formale della volontà.
L’errore “materiale” - come lo è il cd. lapsus calami, nella sua immediata e manifesta evidenza materiale e grafica - è percepibile come tale se sussistono elementi univoci per ricondurlo ad un vizio di trascrizione o di compilazione inequivocabilmente e immediatamente rilevabile attraverso un’analisi che deve concernere il solo documento recante l’errore e non anche elementi ad esso esterni o collaterali.
In conclusione, lo svolgimento delle gare pubbliche impone regole di certezza, trasparenza, rigore espositivo e rispetto della par condicio che non paiono sacrificabili oltre il limite, pur eccezionale, che segna la rilevanza dell’errore compilativo e trascrittivo in senso stretto, percepibile come tale a colpo d’occhio (Cons. Stato, sez. IV, n. 3168 del 2022).

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Consiglio di Stato, sez. III, 7 luglio 2022, n. 5650