Consiglio di Stato, sez. III, 7 luglio 2022, n. 5650
Lâofferta di gara è rettificabile dalla stazione appaltante solo in caso di errore materiale univocamente riconoscibile come tale nella sua immediata e manifesta evidenza materiale e grafica
La rettifica dâufficio dellâofferta di gara - costituendo unâoperazione molto delicata, in quanto impattante sullâessenziale interesse dei concorrenti allâimparzialitĂ della competizione - è una misura che può essere adottata solo prendendo in considerazione la manifestazione oggettiva di volontĂ veicolata nel singolo atto di gara ed un errore ivi emergente.
Non è invece esigibile da parte della stazione appaltante uno sforzo di ricostruzione logica dellâofferta esteso a piĂš atti da inquadrare sinotticamente. Neppure pare ragionevole gravare lâamministrazione di un obbligo di diligenza ricostruttiva addirittura maggiore di quello che ci si aspetta e si può esigere dallo stesso concorrente nella fase di compilazione e confezionamento della sua offerta.
Per indirizzo giurisprudenziale univoco infatti ciò che si richiede al fine di poter indentificare un errore materiale allâinterno dellâofferta di gara e, quindi, procedere legittimamente alla sua rettifica, è che lâespressione erronea sia univocamente riconoscibile come tale, ovvero come frutto di un âerrore ostativoâ intervenuto nella fase della estrinsecazione formale della volontĂ .
Lâerrore âmaterialeâ - come lo è il cd. lapsus calami, nella sua immediata e manifesta evidenza materiale e grafica - è percepibile come tale se sussistono elementi univoci per ricondurlo ad un vizio di trascrizione o di compilazione inequivocabilmente e immediatamente rilevabile attraverso unâanalisi che deve concernere il solo documento recante lâerrore e non anche elementi ad esso esterni o collaterali.
In conclusione, lo svolgimento delle gare pubbliche impone regole di certezza, trasparenza, rigore espositivo e rispetto della par condicio che non paiono sacrificabili oltre il limite, pur eccezionale, che segna la rilevanza dellâerrore compilativo e trascrittivo in senso stretto, percepibile come tale a colpo dâocchio (Cons. Stato, sez. IV, n. 3168 del 2022).
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Consiglio di Stato, sez. III, 7 luglio 2022, n. 5650






