Fatto
1.- A. T. propone ricorso contro la sentenza 25 giugno 2004 con la quale la Corte dâappello di Messina ha confermato la decisione del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, che lo dichiarò responsabile del delitto di peculato dâuso per avere, quale addetto alla vigilanza presso il comune di Malfa, utilizzato lâauto di servizio per il trasporto privato per i suoi conoscenti.
2.- Il giudice dâappello ha disatteso le censure mosse alla decisione di primo grado e ha ritenuto che il fatto contestato fosse provato dalle concordi dichiarazioni dei testi M. S. e D. B., entrambi carabinieri in servizio allâepoca presso la Stazione di S. Marina Salina. Costoro, si legge in sentenza, hanno riferito di avere notato T. alla guida dellâauto di servizio del comune con a bordo tale A. T. e i suoi due figli il giorno 26 agosto 1997 alle ore 18,50 circa. La Corte di merito ha chiarito, peraltro a conferma di quanto contenuto giĂ nella sentenza di primo grado, che il fatto ab origine contestato era da riferire solo al trasporto di A. T. e dei suoi figli e non anche della moglie del funzionario della regione e, pertanto, non avrebbe potuto invocarsi la scriminante dellâadempimento dellâordine impartito dal sindaco. La Corte ha, tra lâaltro, ritenuto che la occasionalitĂ dellâuso e il danno di ânon consistente spessoreâ fossero irrilevanti ai finĂŹ della configurazione del reato de quo, in quanto, da un lato, anche un solo atto appropriativo sarebbe stato tale da costituire illecito penale e, dallâaltro, il danno avrebbe dovuto riguardare lâusura del mezzo oltre che lâuso del carburante.
3. Il ricorrente, con un primo motivo, deduce la violazione di legge e il difetto di motivazione. In particolare, contesta la ricostruzione del fatto come operata dai giudici di merito in base alle testimonianze dei due Carabinieri, S. e B., riproponendo questioni giĂ risolte dalla Corte nel senso della credibilitĂ di quanto riferito dai testi e della irrilevanza di una immediata identificazione delle persone trasportate e del mancato fermo dellâauto. Ad avviso del ricorrente, lâaccertamento compiuto dai due Carabinieri non avrebbe fornito elementi tali da confermare i fatti enunciati nella imputazione, tenuto conto anche della testimonianza del Maresciallo P. secondo cui lâauto di servizio alle ore 19 dello stesso giorno dellâaccertamento sarebbe stata parcheggiata innanzi alla abitazione del Sindaco. Il quadro probatorio posto a fondamento della pronuncia di condanna, secondo il ricorrente, è incompleto e tale da fornire una ricostruzione dei fatti del tutto approssimativa e non caratterizzata dalla certezza richiesta per affermare la penale responsabilitĂ .
2.1.- Con un secondo motivo, si deduce la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione allâart. 530, comma 2, c.p.p.. Ad avviso del ricorrente, gli elementi acquisiti sarebbero stati insufficienti e contraddittori e, come tali, avrebbero solo potuto giustificare una assoluzione ex art. 530, comma 2, c.p.p. e non una pronuncia di condanna.
2.2.- Con un terzo motivo, si deduce la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine alla irrilevanza del fatto sotto il profilo penale.
Ad avviso del ricorrente, la Corte di merito non ha correttamente considerato gli elementi posti in risalto con i motivi dâappello relativi alla irrilevanza del danno e, in ogni caso, alla mancanza di abitualitĂ dellâutilizzo improprio del mezzo. Al riguardo, si deduce che la giurisprudenza di legittimitĂ e la dottrina sono nel senso della configurabilitĂ del delitto di peculato dâuso solo di utilizzo abituale dellâauto di servizio.
Si pone in risalto che il fatto, come ricostruito nella sentenza impugnata, sarebbe limitato ad un mero avvistamento, da parte dei Carabinieri, del trasporto di A. T. e dei suoi due figli.
2.3.- Il difensore di fiducia del ricorrente ha formulato motivi aggiunti diretti ad illustrare ed integrare le argomentazioni poste con il ricorso introduttivo e, poi, ha proposto un ricorso, di contenuto identico, con il quale denuncia il difetto di motivazione in ordine alla ricostruzione del fatto. La vicenda, ad avviso della difesa, non è stata ricostruita correttamente in base alle risultanze istruttorie le quali fornivano la prova del solo trasporto della moglie del funzionario regionale. Pertanto, la condotta accertata avrebbe dovuto essere ricondotta nellâambito della scriminante dellâadempimento di un dovere di ufficio.
Tale è la sintesi ex art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p. dei termini delle questioni poste.
Diritto
Considerato in diritto
1.- Le censure riguardanti la ricostruzione della vicenda sono in realtĂ dirette a contestare lâiter logico argomentativo del giudice di merito sviluppato, attraverso una completa descrizione degli elementi di prova, in termini plausibili, e, come tale sottratto ad ogni sindacato di legittimitĂ .
Fondata, invece, la censura riguardante lâelemento materiale del delitto de quo ed il profilo della irrilevanza penale del fatto.
La sentenza impugnata dĂ per scontato che il fatto, sul quale è stata chiamata a pronunciarsi, fosse occasionale ed avesse arrecato un danno di ânon consistente spessoreâ che avrebbe potuto avere rilievo soltanto ai fini della determinazione della pena. Una conclusione che trova la sua premessa nella considerazione che il fatto accertato è soltanto quello riferito dai Carabinieri e cioè di avere visto passare T. alle ore 18,50 circa alla guida dellâauto di servizio con a bordo A. T. e i suoi due figli. Non vi sono altri elementi che possano definire lâuso dellâauto per un arco di tempo apprezzabile rispetto a quello dellâavvistamento da parte dei testi. Anzi, sembra non smentita la circostanza che, quello stesso giorno e allâincirca nella stessa fascia oraria, T. ebbe a trasportare a bordo della stessa auto la moglie del funzionario regionale recatosi allâisola di Salina. La vicenda, nei limiti della ricostruzione operata dal giudice di primo grado e poi confermata dalla Corte di merito, non è tale da integrare la fattispecie penale del peculato dâuso.
La fattispecie di âpeculato dâusoâ, nella sua autonomia rispetto a quella di peculato di cui al comma primo dello stesso art. 314 c.p.p., si realizza quando âil colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosaâŚâ e, poi, â ⌠questa, dopo lâuso momentaneo, è stata immediatamente restituitaâ.
Dunque, lâelemento materiale, che distingue tale minore ipotesi rispetto a quella piĂš grave, è lâuso âmomentaneoâ della cosa e la sua âimmediata restituzioneâ dopo lâuso.
In proposito, questa Corte ha ritenuto che nellâipotesi di cui al secondo comma dellâart. 314 c.p., âuso momentaneoâ non significa istantaneo, ma temporaneo, ossia protratto per un tempo limitato cosĂŹ da comportare una sottrazione della cosa alla sua destinazione istituzionale tale da non compromettere seriamente la funzionalitĂ della pubblica amministrazione (Sez. VI, 10 marzo 1997, Federighi, rv. 207594).
TemporaneitĂ che, pur se non estranea ad una condotta meramente episodica e occasionale, deve caratterizzarsi per consistenza e durata tale da realizzare una âappropriazioneâ e da compromettere, in ogni caso, la destinazione istituzionale della cosa ed arrecare pregiudizio, anche se modesto, alla funzionalitĂ della pubblica amministrazione.
La ratio della configurazione del delitto di peculato dâuso, come questa Corte ha avuto occasione di affermare, va individuata nella voluntas legis di sottrarre allâarea del peculato comune lâ âappropriazioneâ di âcose di specieâ, e non anche quelle fungibili, per un periodo limitato di tempo, cui fa seguito la loro immediata restituzione con ripristino completo della situazione ex ante.
In particolare, si è affermato che, a seguito della legge n. 86 del 1990 lâelemento oggettivo del reato di peculato è, in ogni caso, costituito esclusivamente dallâappropriazione, la quale si realizza con una condotta del tutto incompatibile con il titolo per cui si possiede, da cui deriva una estromissione totale del bene dal patrimonio dellâavente diritto con il conseguente incameramento dello stesso da parte dellâagente. Sul piano dellâelemento soggettivo si realizza il mutamento dellâatteggiamento psichico dellâagente nel senso che alla rappresentazione di essere possessore della cosa per conto di altri succede quella di possedere per conto proprio. Elementi, questi ultimi, che debbono sussistere anche nellâipotesi del peculato dâuso pur se, in tale ipotesi, lâappropriazione ĂŠ finalizzata ad un uso esclusivamente momentaneo della cosa (Sez. VI, 12 dicembre 2000, Genchi ed altri, rv. 219086).
Quando si sia in presenza di una distrazione a profitto proprio la quale si concretizzi semplicemente in un indebito uso del bene che non comporti la perdita dello stesso e la conseguente lesione patrimoniale a danno dellâavente diritto (Sez. VI, 12 dicembre 2000, Genchi cit.), sempre che ricorrano gli elementi richiesti dalla fattispecie penale, potrebbe configurarsi il delitto di abuso dâufficio.
In altri termini, il peculato dâuso è una fattispecie penale che, sebbene configuri una ipotesi autonoma del reato, sanziona il âcolpevoleâ di âpeculatoâ con una pena minore se egli si sia âappropriatoâ della cosa âaltruiâ per farne un uso âmomentaneoâ e poi lâabbia restituita immediatamente, arrecando in ogni caso un danno patrimoniale apprezzabile ed un altrettanto âapprezzabileâ pregiudizio, pur minimo, alla funzionalitĂ della pubblica amministrazione.
Se, da un lato, non sia in presenza di una oggettiva âappropriazioneâ della âcosa altruiâ e, dallâaltro, il segmento della condotta abusiva non abbia leso la funzionalitĂ della pubblica amministrazione e non abbia arrecato un danno patrimoniale âapprezzabileâ, il fatto, solo moralmente riprovevole, non configura un illecito penale e sarĂ suscettibile solo di sanzioni disciplinari.
Nella fattispecie concreta, il mero avvistamento da parte dei Carabinieri dellâauto di servizio condotta dal T. con a bordo suoi conoscenti è prova soltanto di un sospetto uso improprio del mezzo, che non consente di apprezzarne, oltre che le ragioni, la sua effettiva durata e consistenza. Alla stregua delle risultanze probatorie descritte, dunque, il fatto accertato non è riconducibile al delitto di peculato dâuso per insussistenza degli elementi richiesti dalla fattispecie incriminatrice. Ne è tale da configurare gli elementi del delitto di abuso dâufficio per la insussistenza, tra lâaltro, della offensivitĂ che deve caratterizzare lâevento â ingiusto vantaggio patrimoniale o danno â richiesto per integrare la fattispecie in parola. Evento che, nelle sue due espressioni di un ingiusto vantaggio patrimoniale o un danno ingiusto, non può che essere anchâesso âapprezzabile e significativoâ sotto il profilo del vantaggio economico e della condizione di sfavore.
La vicenda, come ricostruita dai giudici di merito, rende evidente la insussistenza dellâelemento materiale richiesto per la configurazione del reato contestato e comporta, pertanto, lâannullamento senza rinvio della sentenza impugnata perchĂŠ il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchĂŠ il fatto non sussiste.
CosĂŹ deciso in Roma, 1 febbraio 2005
Depositata in cancelleria il 9 marzo 2005.





