Cassazione penale, sez. VI, 1 febbraio 2005, n. 9216
Peculato dâuso: il reato non si configura se lâuso è limitato nel tempo e non vi è pregiudizio per la PA
Nel cosiddetto peculato dâuso, lâuso della cosa pubblica deve essere protratto per un tempo tale da sottrarre la cosa alla sua destinazione istituzionale ed arrecare un pregiudizio alla funzionalitĂ della pubblica amministrazione.
La fattispecie di âpeculato dâusoâ, nella sua autonomia rispetto a quella di peculato di cui al comma primo dello stesso art. 314 c.p., si realizza quando âil colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosaâŚâ e, poi, â ⌠questa, dopo lâuso momentaneo, è stata immediatamente restituitaâ.
Dunque, lâelemento materiale, che distingue tale minore ipotesi rispetto a quella piĂš grave, è lâuso âmomentaneoâ della cosa e la sua âimmediata restituzioneâ dopo lâuso.
Per âuso momentaneoâ non si intende tuttavia un uso âistantaneoâ, ma temporaneo, ossia protratto per un tempo limitato cosĂŹ da comportare una sottrazione della cosa alla sua destinazione istituzionale tale da non compromettere seriamente la funzionalitĂ della pubblica amministrazione.(Sez. VI, 10 marzo 1997, Federighi, rv. 207594).
In ogni caso la temporaneitĂ dellâuso, seppure non estranea ad una condotta meramente episodica e occasionale, deve caratterizzarsi per consistenza e durata tale da realizzare una âappropriazioneâ e da compromettere, in ogni caso, la destinazione istituzionale della cosa ed arrecare pregiudizio, anche se modesto, alla funzionalitĂ della pubblica amministrazione.
(Nella fattispecie la corte ha assolto un dipendente comunale addetto alla vigilanza che era stato visto, in unâunica occasione, utilizzare lâautovettura di servizio per il trasporto di familiari).
Art. 314 â¨Peculato
Il pubblico ufficiale o lâincaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilitĂ di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.
Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo lâuso momentaneo, è stata immediatamente restituita.
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Cassazione penale, sez. VI, 1 febbraio 2005, n. 9216






