FATTO E DIRITTO
Ritenuto:
1 – N.A.A., P.C., ricorre avverso sentenza della Corte di Appello di Cagliari che, in riforma della sentenza del Tribunale, che l’aveva condannata ad Euro 300,00 di multa ed al risarcimento dei danni in suo favore, ha assolto l’avvocato P. M.A., suo legale di fiducia in una causa per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, perchè il fatto non sussiste, dal delitto di falso ideologico ai sensi degli artt.
480 e 481 c.p., per aver autenticato fa firma apocrifa della stessa N.
in calce adatto di rinuncia, a seguito del quale il procedimento civile era stato archiviato.
La Corte ha motivato che la falsa attestazione era inidonea a conseguire effetto antigiuridico, perchè l’art. 83 c.p.c., nel regolare le ipotesi eccezionali di autentica, non comprende la rinuncia, e la rinuncia agli atti del giudizio, in quanto priva dei requisiti formali di cui all’art.
306 c.p.c., non può conseguire l’estinzione del giudizio civile, ovvero un effetto giuridico riconosciuto dall’ordinamento.
Con il ricorso, si denuncia: inosservanza ed erronea applicazione art.
481 c.p. in relazione artt. 83 e 306 c.p.c..
Al ricorso segue memoria della difesa, che sostiene innanzitutto l’inammissibilità del ricorso, che contesta l’assoluzione dell’imputata, e quindi rileva nel merito che nella specie il difensore non godeva di potere di autentica, e dunque era inapplicabile l’art. 481 c.p..
2 – Preliminarmente si rileva che il ricorso è ammissibile.
È evidente per la veste della parte civile proponente il limite della pronuncia ottenibile, laddove in alcuna misura il ricorso risulta finalizzato ad applicazione della pena.
È inoltre fondato.
Il Giudice d’appello ha ritenuto che l’avv. P. ha consapevolmente dichiarato autentica la firma non vergata dalla sua cliente in calce all’atto di rinuncia, dunque sussistente e voluto il fatto. Ma ha ritenuto l’inidoneità dell’azione, facendo rinvio implicito all’art. 49 c.p., comma 2. La norma sancisce la non punibilità di chi commette un reato impossibile. Ma tanto presuppone il fatto sussistente. Ciò posto, al di là della formula adottata, il fatto sussistente non poteva essere ritenuto non punibile.
Difatti, l’art. 49 c.p. esclude la punibilità del fatto costituente reato quando, per inidoneità dell’azione, è impossibile l’evento di danno o di pericolo.
In caso di falsità l’attestazione contraria al vero, resa nell’esercizio di una pubblica funzione o di un servizio di pubblica necessità, non è punibile solo se può escludersi in concreto (cfr.
Cass. n. 3134/1998, P.M. in proc. Gargiulo ed a., CED rv. 210187) l’evento di pericolo per la fede pubblica, ovvero risulti assolutamente inidonea a consentire l’affidamento altrui nei rapporti giuridici.
Pertanto il falso è punibile, anche quando l’atto non è previsto come necessario (cfr. Cass. n. 6885/2002, CED rv. 222246), purchè sufficiente a conseguire un qualsiasi effetto giuridicamente apprezzabile, in ragione dell’affidamento alla funzione od al servizio pubblico prestato dalla persona da cui proviene.
Orbene questa Corte (cfr. Sez. 1^ Civ. n. 5905/2002, Luongo, CED, rv.
553951), rammentando che è autorizzato l’esercizio del potere certificatorio dei difensore solo nelle ipotesi espressamente previste dagli artt. 83 e 390 c.p.c. (S.U. civ. 9869/1994), ha affermato che, perchè sia valida la rinuncia agli atti del giudizio, non è imposto dall’art. 306 c.p.c., e dunque non necessario che la sottoscrizione sia autenticata dal difensore, dal momento che la certezza della provenienza della rinuncia dal titolare della posizione sostanziale può desumersi anche da atto scritto extraprocessuale.
Il che significa bensì che non è necessaria l’autentica dalla sottoscrizione di rinuncia, ma non esclude valenza alla stessa autentica sul piano induttivo, in quanto fornisce certezza della sua provenienza della sottoscrizione di rinuncia extraprocessuale dalla parte sostanziale. La ragione è, all’evidenza, nello svolgimento del servizio di pubblica utilità, cui si rapporta la professione forense. Ciò è tanto vero che l’autentica assume rilievo nella prassi, anche fuori dei casi previsti dal codice di procedura, civile o penale che sia, per fornire certezza della genuinità della sottoscrizione del patrocinio. E tal cosa rileva sul piano penale (cfr. Cass., Sez. 5^, n. 22496/2005, rv. 231563).
Nella specie, l’autentica aveva in concreto avuto effetto per l’affidamento della pubblica fede circa la provenienza della rinuncia, conducendo all’estinzione del giudizio.
Tanto significa che l’attestazione di autenticità della firma, in effetti apocrifa, seppure non necessaria ad assicurare la certezza della provenienza della rinuncia, è stata, come significato dalla prassi, idonea a generare l’offesa conseguente. E dunque, nella specie, ben più che possibile, si è verificato l’evento antigiuridico conseguente, e sarebbe stato punibile il fatto costitutivo di reato. Il che significa erroneamente respinta, per interezza, la pretesa della P.C., ai sensi dell’art. 185 c.p..
P.Q.M.
Annulla l’impugnata sentenza agli effetti civili con rinvio al Giudice competente per valore in grado di appello.






