Cassazione penale, sez. V, 20 marzo 2006, n. 9578

La Corte nella sentenza in epigrafe afferma la responsabilità penale dell’avvocato che autentica una firma falsa del cliente, apposta in calce ad un atto di rinuncia, e ribadisce che nulla importa ai fini dell’esclusione del reato di falso, il fatto che l’autentica dell’avvocato non è elemento necessario per la validità dell’atto di rinuncia.
Secondo la Corte ciò che rileva è la provenienza falsa della firma e la sua autentica da parte dell’avvocato, il quale esercita una funzione pubblica (od un servizio pubblico) e con essa (l’autentica) si viene a creare un affidamento nella collettività, e questo è il bene giuridico tutelato dalla norma penale (che nella fattispecie viene leso con la condotta dell’avvocato).

Cassazione penale, sez. V, 20 marzo 2006, n. 9578