Cassazione penale, sez. V, 1 dicembre 2017, n. 54300
Fatto
1. Con la sentenza impugnata la Corte dâAppello di Milano, in riforma della pronuncia assolutoria di primo grado emessa, in data 5.7.2013, dal Tribunale di Milano nei confronti dellâimputato B.P. â sentenza appellata dalla sola parte civile CONSOB â dichiarava questâultimo responsabile agli effetti civili del reato di abuso di mercato (D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 185, prescritto alla data della pronuncia della sentenza dâappello) per aver posto in essere una serie di condotte (tra settembre 2007 e luglio 2008) in continuazione tra loro, consistite in artifici e simulazioni di scambi di titoli azionari, attraverso operazioni incrociate di segno opposto, idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari quotati sul mercato telematico azionario di Milano (MTA), fungendo da richiamo per gli altri operatori sullâappetibilitĂ dei titoli di volta in volta fittiziamente scambiati. Lo condannava, pertanto, al risarcimento dei danni a favore dellâappellante CONSOB, liquidati in via equitativa in complessivi 50.000 Euro, nonchĂŠ alle spese di giudizio e rappresentanza della costituita parte civile per complessivi 8.000 Euro.
2. Avverso tale provvedimento dâappello propone ricorso per cassazione lâimputato, articolando differenti motivi.
2.1. Il primo motivo denuncia violazione di legge e manifesta illogicitĂ della motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilitĂ dellâimputato, con condanna dello stesso agli effetti civili, per lâerronea interpretazione del D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 185 (testo unico dei reati finanziari, dâora innanzi TUF) e artt. 192,530 c.p.p., art. 533 c.p.p., comma 1, artt. 573 e 576 cod. proc. pen..
Proponendo una ricostruzione della vicenda nel solco delle ragioni argomentative fatte proprie dal giudice di primo grado che aveva assolto lâimputato, il ricorso lamenta che la sentenza di condanna impugnata abbia superato i dubbi della pronuncia riformata sulla dimostrazione della connessione tra gli scambi ad incrocio contestati e lâincremento potenziale del prezzo dei titoli scambiati fittiziamente, elemento essenziale ad integrare il reato di cui allâart. 185 TUF, ritenendo tale connessione esistente e non tenendo conto, tra lâaltro, dellâincidenza delle analoghe condotte poste in essere da altri operatori o di altri fattori (ad esempio informazioni sui titoli in crescita) riconducibili al mercato.
Si rappresenta, infatti, da un lato, lâampia oscillazione di prezzi che caratterizza di per sè i titoli cd. âsottiliâ trattati dallâimputato; dallâaltro, il fatto che, dalle tabelle stilate dallo stesso ufficio per gli abusi di mercato, riportate dalla sentenza impugnata, lâandamento dei volumi dâaffari e dei prezzi dei titoli mostra un indice in crescita giĂ prima dellâintervento dellâimputato con le sue operazioni incrociate, sicchĂŠ non è possibile collegare tale incremento alla diretta incidenza dellâattivitĂ del B.. Egualmente erronea sarebbe la constatazione del decremento degli scambi, cessata lâattivitĂ dellâimputato, posto che la stessa sentenza impugnata ne rileva il carattere contingente e non costante.
Inoltre, la Corte dâAppello ha erroneamente ritenuto la prova, invece negata dal primo giudice, dellâesistenza di un rapporto causale tra la variazione dei volumi di affari scambiati e lâeventuale, anche solo potenziale, variazione dei prezzi dei titoli oggetto di transazione.
La motivazione del provvedimento dâappello sarebbe, altresĂŹ, afflitta da un vizio di sostanziale, acritico e immotivato recepimento delle ragioni della CONSOB appellante, desumibile anche da alcuni dati, riportati in sentenza, certamente errati, quale quello della sussistenza di un presumibile profitto conseguito dallâimputato, laddove tale circostanza è pacificamente negata da tutte le parti processuali.
Si cita, ancora, la testimonianza del teste P., figura di vertice dellâUfficio abusi di mercato, correttamente valutata dal primo giudice nel senso di ritenere la casualitĂ degli errori di digitazione delle operazioni in capo ad un soggetto che, come lâimputato, era solito agire quale âscalperâ, e cioè come operatore che effettua compravendite mobiliari sul mercato telematico, acquistando un titolo e rivendendolo nel giro di un brevissimo intervallo di tempo, dellâordine di qualche minuto, con margini di guadagno molto bassi; tale testimonianza era stata del tutto ignorata dalla Corte dâAppello in chiave difensiva.
In conclusione, si chiede lâannullamento della sentenza impugnata perchĂŠ, secondo lâinterpretazione dominante della giurisprudenza di legittimitĂ , sarebbe inidonea ad esprimere quella forza persuasiva superiore rispetto alla sentenza di primo grado riformata, tale da far venir meno ogni ragionevole dubbio sulla colpevolezza dellâimputato, anche nei casi di impugnazione presentata dalle parti civili per le sole statuizioni civili, secondo lâinterpretazione dominante della giurisprudenza di legittimitĂ .
2.2. Il secondo motivo rappresenta, richiamandole, le medesime ragioni del primo motivo quanto allâinsussistenza del reato di cui allâart. 185 TUF, sotto il profilo che da tale insussistenza derivi la non risarcibilitĂ del danno alla parte civile.
Inoltre, si lamenta la sovrapposizione delle valutazioni proprie della sanzione amministrativa di cui allâart. 187-ter TUF rispetto a quella penale, nel senso che il giudice dâappello avrebbe utilizzato categorie proprie della prima per ritenere il secondo (erano state inflitte, infatti, anche due sanzioni amministrative in successivi procedimenti promossi dalla CONSOB a carico di B.).
2.3. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce erronea applicazione dellâart. 187-undecies TUF, artt. 576 e 622 cod. proc. pen., artt. 2043,1226,2056 cod. civ. per carenza ed illogicitĂ della motivazione sia con riferimento allâindividuazione delle voci di danno risarcibili a titolo di danno patrimoniale, sia in relazione alla determinazione in via equitativa del quantum.
Il ricorrente rappresenta che, qualora si ritenesse legittima la decisione del giudice dâappello perchĂŠ di maggiore persuasivitĂ , in ogni caso essa sarebbe viziata dalla omessa individuazione delle voci di danno risarcibili, complessivamente motivate facendo riferimento ai costi sostenuti dalla parte civile CONSOB per lâaccertamento del reato, inquadrati nellâambito del danno patrimoniale, dovendo ritenersi illegittima anche la liquidazione di dette voci in via equitativa nella misura di 20.000 Euro.
Tale liquidazione, infatti, sarebbe possibile solo in via del tutto residuale, lĂ dove sia provato che per la parte interessata sia estremamente difficile quantificare il danno nel suo preciso ammontare e qualora detta liquidazione sia supportata da adeguata motivazione, omessa, invece, dalla Corte dâAppello.
Sarebbe stata necessaria una motivazione ârinforzataâ per liquidare il danno patrimoniale in tale forma garantendo il diritto di difesa sul punto dellâimputato, tanto piĂš che di detto danno non sembrano costituire voci tipiche quelle valutate dalla Corte dâAppello: lo sviamento dellâattivitĂ di accertamento del reato ed i suoi costi.
Sarebbe stato riconosciuto, altresĂŹ, erroneamente, il danno funzionale, tipicamente riconducibile alla lesione di diritti ed interessi propri della pubblica amministrazione, non spettante nel caso di specie, NĂŠ provato dalla parte civile, che si era limitata a chiederlo.
2.4. Infine, il quarto motivo di ricorso deduce violazione dellâart. 187-undecies TUF ed illogicitĂ della motivazione con riferimento allâindividuazione della quota dovuta a titolo di risarcimento del danno in favore della parte civile CONSOB quanto alla lesione allâintegritĂ del mercato (stimata in 30.000 Euro).
La citata disposizione normativa, infatti, indica espressamente gli elementi oggettivi di valutazione ai quali deve rifarsi il giudice nel determinare la riparazione dei danni cagionati dal reato allâintegritĂ del mercato (offensivitĂ del fatto, qualitĂ personali del colpevole ed entitĂ del prodotto o del profitto conseguito dal reato), mentre la Corte dâAppello ha erroneamente tenuto conto unicamente, per tale determinazione di risarcimento del danno, dei âproventi presumibilmenteâ conseguiti dallâimputato.
Tale dato, sottolinea il ricorso, non poteva essere assunto come base di alcuna parametrazione poichĂŠ, come risulta dalla stessa deposizione del teste P., dirigente della CONSOB, e secondo la ricostruzione della sentenza di primo grado, si era ritenuto, da parte di tale organo, che non fosse configurabile alcun profitto in relazione alle condotte tenute dallâimputato.
Nulla, invece, si dice, nella pronuncia impugnata, rispetto allâoffensivitĂ della condotta ed alle qualitĂ personali del colpevole.
3. In data 27 luglio 2017 la parte civile costituita in giudizio, CONSOB, ha fatto pervenire, tramite il proprio difensore, memoria scritta con cui si contraddicono i motivi del ricorso proposto dallâimputato.
In particolare:
â si ribadisce la correttezza della motivazione di riforma in appello, che non si è limitata a fornire una propria, diversa valutazione dei fatti, ma ha smentito le asserzioni principali della sentenza assolutoria di primo grado, fornendo una piĂš convincente ricostruzione della vicenda; si indica, inoltre, lâinammissibilitĂ del ricorso dellâimputato, tutto versato in fatto;
â si evidenzia che non vi è stata sovrapposizione da parte dei giudici dâappello tra la fattispecie di cui allâart. 185 e quella di cui allâart. 187-ter TUF, avendo la sentenza preso in esame analiticamente gli elementi oggettivo e soggettivo del reato;
â si valuta corretta lâindicazione equitativa del danno patrimoniale e non patrimoniale subiti dalla CONSOB, indicando, da un lato, la numerosa, laboriosa e dispendiosa attivitĂ di accertamento del reato posta in essere, che ha implicato una serie di attivitĂ dettagliatamente provate in giudizio dalla parte civile con una propria nota (doc. 4 e 5 della produzione documentale CONSOB); dallâaltro, la validitĂ del criterio del profitto scelto tra quelli previsti dallâart. 187 â undecies TUF (i profitti personali dellâimputato sono elencati in atti, cfr. relazione del 17 febbraio 2011 CONSOB, citata nella memoria di parte) e la particolare offensivitĂ della condotta posta in essere sui mercati di diversi titoli azionari per un lungo periodo.
Infine, si evidenzia che vanno distinti i piani operativi entro i quali operano la condanna al risarcimento del danno e quella alla sanzione amministrativa prevista dallâart. 187-ter TUF.
Diritto
1. Il primo motivo di ricorso dellâimputato è fondato.
2. Secondo la giurisprudenza di legittimitĂ , nel giudizio di appello, per la riforma di una sentenza assolutoria, non basta, in mancanza di elementi sopravvenuti, una mera e diversa valutazione del materiale probatorio giĂ acquisito in primo grado ed ivi ritenuto inidoneo a giustificare una pronuncia di colpevolezza, che sia caratterizzata da pari o addirittura minore plausibilitĂ rispetto a quella operata dal primo giudice, occorrendo, invece, una forza persuasiva superiore, tale da far venir meno ogni ragionevole dubbio (da ultimo, tra le altre, Sez. 3, n. 6817 del 27/11/2014, dep. 2015, S., Rv. 262524; Sez. 1, n. 12273 del 5/12/2013, dep. 2014, Ciaramella, Rv. 262221; Sez.6, n. 45203 del 22/10/2013, Paparo, Rv. 256869; Sez. 6, n. 46847 del 10/07/2012, Aimone, Rv. 253718).
Si è detto, cioè, in altri termini, che la riforma della sentenza assolutoria di primo grado, una volta compiuto il confronto puntuale con la motivazione della decisione di assoluzione, impone al giudice di argomentare circa la configurabilitĂ del diverso apprezzamento come lâunico ricostruibile al di lĂ di ogni ragionevole dubbio, in ragione di evidenti vizi logici o di inadeguatezze probatorie che abbiano minato la permanente sostenibilitĂ del primo giudizio (Sez. 6, n. 8705 del 24/01/2013, Farre, Rv. 254113).
Va aggiunto che di tali principi il giudice di appello deve fare applicazione anche quando si tratti di giudizio che riguarda, come nel caso di specie, lâimpugnazione svolta dalla sola parte civile in relazione alle sole statuizioni civilistiche, rilevata comunque, anche in tal caso, la necessitĂ di osservare la regula iuris espressa dallâart. 533 cod. proc. pen., propria del processo penale nel quale la pretesa civilistica è, infatti, inserita, come del resto evidenziato dal collegamento ineludibile tra pronuncia di condanna e decisione sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno risultante dal testo dellâart. 538 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 6817 del 27/11/2014, dep. 2015, S., Rv. 262524; Sez. 6, n. 45203 del 22/10/2013, Paparo, Rv. 256869; Sez. 2, n. 11883 del 8/11/2012, Berlingeri, Rv. 254725).
La prospettiva della motivazione rafforzata è stata avvalorata anche dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite sin dalla sentenza Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679, affermandosi che il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha lâobbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i piĂš rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato.
Successivamente, Sez. U, n. 27620 del 28/4/2016, Dasgupta, Rv. 267489 (confermate da Sez. U, n. 18620 del 19/1/2017, Patalano, Rv. 269787) ha messo in evidenza come, per effetto del rilievo dato dal legislatore alla introduzione del canone âal di lĂ di ogni ragionevole dubbioâ, inserito nellâart. 533 cod. proc. pen., comma 1 ad opera della L. 20 febbraio 2006, n. 46 (ma giĂ individuato dalla giurisprudenza di legittimitĂ quale inderogabile regola di giudizio: v. Sez. U, n. 30328 del 10/07/2002, Franzese, Rv. 222139), si è piĂš volte avuto modo di puntualizzare che nel giudizio di appello, per la riforma di una sentenza assolutoria, non basta, in mancanza di elementi sopravvenuti, una mera diversa valutazione del materiale probatorio giĂ acquisito in primo grado ed ivi ritenuto inidoneo a giustificare una pronuncia di colpevolezza, occorrendo una âforza persuasiva superioreâ, tale da far venire meno, appunto, âogni ragionevole dubbioâ; posto che, come notano le Sezioni Unite, seguendo Sez. 6, n. 40159 del 03/11/2011, Galante, Rv. 251066, âla condanna presuppone la certezza della colpevolezza, mentre lâassoluzione non presuppone la certezza dellâinnocenza ma la mera non certezza della colpevolezzaâ.
In un caso si è ritenuto condivisibilmente insussistente lâobbligo di motivazione rafforzata: quello in cui il provvedimento assolutorio ha un contenuto motivazionale generico e meramente assertivo, posto che, in tale ipotesi, non vi è neppure la concreta possibilitĂ di confutare argomenti e considerazioni alternative del primo giudice, essendo, invece, il giudizio dâappello lâunico realmente argomentato (Sez. 5, n. 12783 del 24/1/2017, Caterino, Rv. 269595).
Alla luce di tali affermazioni pacifiche della giurisprudenza di legittimitĂ e di tale ultima considerazione in particolare, la motivazione della Corte dâAppello, letta in relazione a quella di primo grado, non appare convincente, rilevata la necessitĂ di una sua struttura rafforzata per ribaltare la sentenza del primo giudice, che si caratterizza, come vedremo, per argomentare logico e preciso, per niente generico o meramente assertivo.
Ed infatti â prescindendo dalla questione relativa allâambito di ampiezza della possibilitĂ di rivalutazione da parte del giudice dâappello della prova dichiarativa formatasi in primo grado, senza incorrere nella necessitĂ di rinnovare lâistruttoria dibattimentale â è giĂ sotto il profilo della maggior âquotaâ di capacitĂ dimostrativa che devono avere le ragioni del secondo giudice che si rileva lâinsufficienza motivazionale del provvedimento impugnato, sĂŹ da imporne lâannullamento.
Tale insufficienza si apprezza, quindi, non giĂ da un punto di vista assoluto, bensĂŹ in chiave relativa, con riferimento alla mancata, convincente enucleazione dei punti di debolezza del percorso argomentativo del primo giudice ed al loro superamento, attraverso una ricostruzione maggiormente persuasiva da parte del giudice dâappello.
3. Allâanalisi delle ragioni che convincono nel senso del mancato soddisfacimento dellâobbligo di motivazione rafforzata da parte del giudice dâappello devono, tuttavia, premettersi alcune considerazioni di ordine generale sulla configurabilitĂ del reato di cui al D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 185, al fine di comprendere meglio le argomentazioni delle pronunce di primo e secondo grado che si confrontano sul piano della maggior persuasivitĂ .
Secondo la giurisprudenza pacifica della Corte di cassazione, deve ritenersi acquisita la natura di reato di pericolo concreto del delitto di aggiotaggio manipolativo, evidenziandosene la natura di reato di mera condotta per la cui integrazione è sufficiente che siano posti in essere comportamenti diretti a cagionare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari, senza che sia necessario il verificarsi di tale evento (Sez. 5 n. 28932 del 4/05/2011, Tanzi, Rv. 253754; Sez. 5 n. 25450 del 3/04/2014, Ligresti, Rv. 260751): la natura concreta del pericolo esige, perchĂŠ il reato si perfezioni, la manifestazione fenomenica dellâidoneitĂ dellâazione a provocare quella sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari che realizza il contenuto offensivo tipico della fattispecie, consistente nella messa in pericolo effettiva dellâinteresse protetto, rappresentato dal corretto ed efficiente andamento del mercato degli strumenti finanziari e delle operazioni che in esso si svolgono, al fine di garantire che il prezzo del titolo nelle relative transazioni rifletta il suo valore reale ed effettivo e non venga influenzato da atti o fatti artificiosi e fraudolenti (Sez. 1, n. 45347 del 6/5/2015, BBVA in proc. Bonsignore, Rv. 265397; Sez. 2 n. 12989 del 28/11/2012, in motivazione; Sez. 5, n. 4619 del 27/9/2013, dep. 2014, Compton, Rv. 258708).
Nella pronuncia n. 45347 del 2015 si è ritenuta legittima la sentenza impugnata che aveva escluso la sussistenza del reato sulla base di un giudizio controfattuale, allâesito del quale aveva concluso che una diversa condotta degli imputati non avrebbe comportato un differente atteggiarsi del prezzo del titolo.
Nella sentenza Sez. 5, n. 40393 del 20/6/2012, Gabetti, Rv. 253361 si evidenzia, sebbene con riferimento al delitto di manipolazione del mercato informativo, anchâesso reato di mera condotta, che la valutazione di idoneitĂ dellâazione a mettere in pericolo il bene protetto e produrre gli effetti distorsivi del mercato deve essere svolta applicando il criterio della prognosi postuma.
Nella sentenza n. 4619 del 2014 si indica chiaramente che elemento della fattispecie del reato di aggiotaggio manipolativo è la idoneitĂ ex ante della condotta posta in essere a determinare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari, sicchĂŠ lâindagine del giudice deve essere diretta allâaccertamento in tal senso, chiarendo che, in ogni caso, la verifica ex post dellâeffettiva realizzazione di tale alterazione può costituire un elemento sintomatico di tale idoneitĂ in concreto.
La sentenza Sez. 6, n. 15199 del 16/3/2006, Labella, Rv. 234508 precisa che il reato di âmanipolazione del mercatoâ, si caratterizza, differenziandosi dallâomologo illecito amministrativo di cui allâart. 187 ter D.Lgs. cit., anchâesso denominato di manipolazione del mercato, per la presenza di condotte qualificabili âlato sensuâ come truffaldine o artificiose, idonee a concretizzare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.
Ciò posto, devono confrontarsi i contenuti motivazionali delle due sentenze di merito, per verificare il necessario carattere di maggior persuasività della sentenza di riforma della definizione assolutoria di primo grado, secondo le indicazioni pacifiche della giurisprudenza di legittimità .
3.1. Ebbene, la sentenza assolutoria del Tribunale di Milano, dopo aver esaurientemente premesso un quadro esplicativo dei fatti contestati anche dal loro punto di vista tecnico â con indicazioni su natura, struttura e finalitĂ delle operazioni di scambio sul mercato mobiliare telematico contestate allâimputato â ha correttamente inquadrato il reato di cui al D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 185 tra quelli di mera condotta, sottolineando la necessitĂ che, in ogni caso, questa sia realizzata con modalitĂ tali da rendere concreta la possibilitĂ del verificarsi, in conseguenza della stessa, di una âsensibileâ alterazione del prezzo dei titoli, benchè tale evento effettivo non sia necessario ai fini della configurabilitĂ del reato.
Alla luce di tali premesse, il Tribunale ha ritagliato precisamente le ragioni in base alle quali non riteneva raggiunta la prova sufficiente della responsabilitĂ di B. per le condotte ascrittegli, non essendo provata la loro idoneitĂ concreta a determinare una alterazione del prezzo degli strumenti finanziari âmanipolatiâ, mettendo in evidenza in tal senso (cfr. in particolare pagg. da 21 a 24 della sentenza di primo grado):
â lâinsufficienza complessiva dei dati ricavabili dallâandamento dei prezzi e dei titoli nei giorni in contestazione, non essendovi stata, invece, unâanalisi di tali dati che ponga in collegamento sicuro questi ultimi con lâazione dellâimputato;
â lâequivocitĂ dei dati singolarmente considerati e nel loro complesso, sulla base della constatazione che in alcuni grafici acquisiti in giudizio e allegati alla relazione CONSOB del 17.2.2011 si mostra un aumento dei prezzi di alcuni titoli monitorati, pur in presenza di una ridottissima incidenza percentuale, sul mercato complessivo di quel periodo, degli incroci di compravendite azionarie attribuiti al B. (stimabile, ad esempio, il 31.1.2008 nel 3,99 %) e, di contro, lâinvariabilitĂ del prezzo di altri titoli in determinate giornate, pur rilevandosi una operativitĂ elevata dellâimputato su di essi (stimabile, nel giorno 5.3.2008, ad esempio, in una percentuale di incidenza degli incroci molto consistente e pari al 59,04%);
â lâincoerenza, rispetto alla tesi accusatoria, del raffronto tra il dato di percentuale di incidenza, sugli scambi complessivi di un certo titolo in una determinata giornata, degli incroci attribuiti al B. ed il dato di altri giorni nei quali costui non aveva operato alcun incrocio. In altre parole, in diversi casi, i titoli oggetto degli scambi incrociati da parte di B. non facevano registrare maggiori scambi complessivi nel giorno di maggior operativitĂ di questâultimo, rispetto ai giorni di sua inoperativitĂ .
Da tali considerazioni, il Tribunale traeva la conseguenza di escludere il raggiungimento della prova che la condotta posta in essere dallâimputato potesse ritenersi idonea in concreto a determinare un effetto decettivo nei confronti degli altri partecipanti al mercato circa lâesistenza di un rilevante interesse alle negoziazioni di un titolo, dal quale discende la possibile, sensibile alterazione del suo prezzo.
La forte incongruenza del quadro fattuale e probatorio, puntualmente evidenziata per ciascun titolo oggetto di scambio e sulla base delle tabelle riportate dalla relazione CONSOB, fonda, pertanto, la determinazione di insussistenza della prova dellâelemento oggettivo del reato a carico dellâimputato, constatando il Tribunale non giĂ il mancato verificarsi dellâevento della sensibile alterazione del prezzo delle azioni a causa dellâintervento sul mercato di B. â evento non richiesto dalla fattispecie, a struttura di reato di mera condotta, secondo le indicazioni adottate, come visto, dallo stesso giudice â bensĂŹ lâassenza di prova dellâidoneitĂ concreta della condotta stessa a raggiungere tale scopo.
Il percorso motivazionale dâappello, dâaltro canto, si snoda attraverso la rilettura delle dichiarazioni del teste P., funzionario della CONSOB che ha curato la redazione della relazione con cui si è informata lâautoritĂ giudiziaria delle possibili violazioni da parte di B. delle norme penali in tema di abuso di mercato, nonchĂŠ mediante lâutilizzazione di molta parte proprio di tale relazione, anche con lâinserimento, nella stessa sentenza impugnata, di numerosi grafici, tratti da essa, relativi allâandamento del mercato anche nei giorni immediatamente precedenti e successivi a quelli nei quali si contesta la condotta abusiva allâimputato.
Al di lĂ delle valutazioni circa lâutilitĂ di tale tecnica motivazionale, rimane apodittica la conclusione che lâargomentare della sentenza propone subito dopo lâinserimento di detti grafici e come loro esplicitazione, conclusione limitata alla sintetica considerazione secondo cui sarebbero evidenti, dalla loro lettura, lâincremento quantitativo degli scambi e le fluttuazioni dei titoli interessati dalle operazioni di B..
In sostanza, la motivazione della sentenza, per quanto apparentemente dettagliata in punto di fatto, si riduce ad una nuova esposizione delle acquisizioni probatorie documentali e testimoniali giĂ analizzate in primo grado, senza individuare reali punti di debolezza delle ragioni assolutorie e, soprattutto, senza indicare una migliore strada argomentativa per le ragioni di accertamento della responsabilitĂ , a fronte, invece, di una motivazione assolutoria di primo grado specifica e dotata di coerenza sul piano logico.
Del resto, la sentenza di secondo grado denuncia essa stessa lâinsufficiente canone interpretativo utilizzato per rovesciare la decisione di primo grado, lĂ dove afferma, a pag. 8, che le conclusioni del Tribunale âcostituiscono il frutto di unâanalisi condotta sulle singole operazioni separatamente e di per sè considerate e che â dunque â trascura il significato e la portata complessiva delle specifiche modalitĂ operative adottate dallâimputato che â per contro â impongono una valutazione complessiva delle operazioni, in quanto la logica dellâaggiotaggio manipolativo si manifesta nella loro pluralitĂ , sequenza e connessioneâ; in tal modo, infatti, appare indicato, a giustificazione della riforma, un diverso criterio di lettura dei dati che, però, per quanto giĂ posto in evidenza, non può, da solo, valere a sovvertire, sia pure limitatamente allâaspetto civilistico, lâepilogo assolutorio di primo grado.
Tale diverso criterio valutativo della prova costituisce anche, in sostanza, la ratio logica che guida lâarticolazione di quei dati sintomatici della sussistenza del reato che il giudice dâappello fa assurgere a prova: la tipologia di titoli scambiati ed oggetto della contestazioni (titoli cd. sottili, per i quali non si registra normalmente un grande volume di scambi, essendo a bassa capitalizzazione) e la tipologia di operazioni incrociate attuate da B. (vendite ed acquisti con se stesso, che avrebbero avuto come effetto lâincremento fittizio del volume degli scambi, grazie al cd. âeffetto greggeâ (herd effect) che si produce sul mercato azionario in conseguenza di unâimprovvisa esplosione di interesse degli scambi su di un certo titolo senza che sia ben nota la causa).
Tuttavia, tali dati fattuali erano stati giĂ posti in evidenza dal primo giudice, ed esaminati, senza superare, in quella sede, il vaglio di idoneitĂ a costituire prova della sussistenza dellâelemento oggettivo del reato di abuso di mercato da parte dellâimputato, NĂŠ la Corte dâAppello fornisce, al riguardo, una motivazione, in chiave accusatoria, piĂš persuasiva di quella di assoluzione.
Neppure può dirsi fondata la critica della Corte dâAppello al criterio utilizzato nella sentenza riformata per desumere la concreta idoneitĂ della condotta a provocare lâalterazione dei prezzi dei titoli, scambiati artificiosamente secondo lâaccusa.
Il primo giudice, infatti, ha utilizzato lâanalisi delle variazioni di volume di scambi e prezzi dei titoli realmente avvenute, nelle giornate in contestazione ed in quelle in cui B. non aveva operato, quale dato fattuale che può e deve essere considerato nella prognosi ex ante di idoneitĂ delle condotte ad alterare sensibilmente il prezzo dei titoli finanziari quotati in borsa, e non giĂ per ricercare un evento non richiesto dalla norma come elemento della fattispecie penale.
Ciò è in linea con quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimitĂ che ha definito la verifica ex post sulla effettiva alterazione dei titoli un elemento sintomatico (quasi un test) della idoneitĂ ex ante della condotta a determinare la sensibile alterazione del prezzo dei titolo quotati in borsa, senza che ciò significhi negare la natura di reato di pura condotta della previsione regolatrice dellâabuso di mercato.
Del resto, non si vede da cosa, se non da dati fattuali, sarebbe possibile desumere la prova di tale idoneitĂ in concreto.
Peraltro, nella motivazione dâappello, tranne alcune critiche ad aspetti di contorno della motivazione di primo grado (quali ad esempio quelli riferiti alla mancanza di indicazioni sul comportamento degli altri trader e dellâagire di terzi sullâandamento del mercato azionario nelle giornate di operativitĂ anomala dellâimputato), si enuncia quasi un latente canone di inversione dellâonere della prova, secondo cui sarebbe stato compito dellâimputato allegare sufficienti elementi utili a dimostrare la legittimitĂ delle motivazioni che lo avevano spinto a compiere le operazioni anomale di scambio o la loro conformitĂ alle prassi di mercato ammesse (cfr. pag. 27 della sentenza dâappello). Evidentemente tale impostazione, fondata sulla disposizione di cui allâart. 1 della Direttiva 2003/6/CE, non può essere accettata secondo i canoni interpretativi del diritto processuale penale interno, dovendosi ritenere pur sempre, invece, onere della pubblica accusa addurre la prova dellâartificiositĂ delle condotte di scambio azionario e la loro idoneitĂ ad alterare sensibilmente il prezzo di strumenti finanziari quotati, ai fini della configurabilitĂ , a carico dellâautore di tali condotte, del reato di cui al D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 185.
4. Lâaccoglimento del primo motivo di ricorso determina lâannullamento della sentenza impugnata, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado dâappello, rimanendo assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado dâappello.
CosĂŹ deciso in Roma, il 14 settembre 2017.
Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2017.





