Cassazione penale, sez. V, 1 dicembre 2017, n. 54300
La pratica dello scalping, con cui nel linguaggio del trading online si definisce lâapertura e la chiusura di posizioni su vari prodotti finanziari (di solito azioni) in un brevissimo arco temporale, dellâordine di qualche minuto, può integrare il reato di manipolazione del mercato di cui allâart. 185 del TUF D.Lgs. n. 58 del 1998.
Detta norma punisce, infatti, la condotta di chi pone in essere operazioni simulate o altri artifici idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di mercato degli strumenti finanziari.
Nella fattispecie lâimputato aveva posto in essere una serie di condotte consistite in artifici e simulazioni di scambi di titoli azionari, attraverso operazioni incrociate di segno opposto, idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari quotati sul mercato telematico azionario di Milano (MTA), fungendo da richiamo per gli altri operatori sullâappetibilitĂ dei titoli interessati dalle compravendite fittizie, il cui prezzo è stato quindi alterato.
La Suprema Corte a tale riguardo ribadisce che trattasi di reato di mero pericolo, per cui quel che rileva è la valutazione di idoneitĂ dellâazione a produrre gli effetti distorsivi del mercato.
Secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimitĂ in relazione a fattispecie di reato analoghe, ovvero volte a sanzionare lâalterazione degli scambi di strumenti finanziari, la verifica ex post sulla effettiva alterazione dei titoli costituisce un elemento sintomatico (quasi un test) della idoneitĂ ex ante della condotta a determinare la sensibile alterazione del prezzo dei titolo quotati in borsa, senza che ciò significhi negare la natura di reato di pura condotta della previsione regolatrice dellâabuso di mercato.
Art. 185 D.Lgs. 58/1998
Manipolazione del mercato
1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.
2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensivitĂ del fatto, per le qualitĂ personali del colpevole o per lâentitĂ del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.
2-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui allâarticolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dellâammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dellâarresto fino a tre anni.
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Cassazione penale, sez. V, 1 dicembre 2017, n. 54300






