OSSERVA

S.A., unitamente a B.J. non ricorrente ed a S.I. giudicata separatamente, è stato condannato dai giudici di merito – sentenze del Tribunale di Torino del 27 gennaio 2003 e della Corte di Appello della stessa Città emessa in data 5 maggio 2006 – con il rito abbreviato alla pena principale ritenuta di giustizia ed a quelle accessorie previste dalla legge per i delitti di bancarotta fraudolenta documentale e per distrazione nonchè per la violazione della L. Fall., art. 234 in relazione al fallimento della società di fatto costituita tra gli imputati, e della quale era titolare la B. mentre amministratore di fatto era il S.A., dichiarato il 3 febbraio 2000.

I giudici escludevano che i reati in questione fossero legati con il vincolo della continuazione a quelli di bancarotta per i quali il S. era stato condannato con sentenza della Corte di Appello di Torino del 17 ottobre 1991.

Gli elementi a carico degli imputati emergevano dalla relazione del curatore fallimentare, dalla consulenza contabile espletata, dalle dichiarazioni di alcuni testimoni e dalle stesse dichiarazioni degli imputati.

Con il ricorso per Cassazione, che riguarda soltanto la bancarotta documentale ed il mancato riconoscimento della continuazione, il S.A. ha dedotto:

1) la erronea applicazione del R.D. n. 267 del 1942, artt. 216 e 223 ed il vizio di motivazione sul punto. Il ricorrente ha sostenuto che non si può pretendere una fedeltà nelle annotazioni sui libri contabili, che hanno evidente natura probatoria, dell’imprenditore che operi distrazioni perchè in tal caso lo stesso sarebbe obbligato a fornire prove a suo carico in contrasto con il generale principio nemo tenetur se detegere, che non ha valore soltanto endoprocessuale.

2) Erronea applicazione dell’art. 81 cpv. c.p. per avere escluso i giudici di merito che la continuità commerciale potesse avere rilievo ai fini del riconoscimento della continuazione.

I motivi posti a sostegno del ricorso non sono fondati.

Come correttamente è stato posto in rilievo dalla Corte di merito, il principio nemo tenetur se detegere non è applicabile al caso di specie, come del resto già deciso dalla Suprema Corte proprio con riferimento a casi analoghi a quello in discussione.

In effetti l’obbligo di indicare un determinato atto in bilancio non viene meno in applicazione del principio dinanzi indicato, quando tale atto integri gli estremi di un delitto, poiché la facoltà di non assoggettarsi ad atti tendenti a provocare una autoincriminazione non comporta anche la possibilità di violare regole di comportamento poste a tutela di interessi non legati alla pretesa punitiva (vedi in termini Cass., Sez. 5^, 5 dicembre 1995 n. 742).

Del resto la Suprema Corte non aveva fatto altro che confermare un indirizzo di Cass., Sez. 5, 22 gennaio 1992, Zampini, in Cass. Pen. 1992, 2198, secondo la quale sussiste il delitto di bancarotta fraudolenta documentale anche se le violazioni o irregolarità contabili sono state commesse per occultare altri fatti costituenti reato, non potendosi invocare l’effetto scriminante del diritto di difesa, ovvero il fatto di avere commesso il reato per evitare l’incriminazione per altri reati.

Insomma non è richiamabile il principio nemo tenetur se detegere in relazione a comportamenti diversi che, autonomamente considerati, costituiscono l’adempimento di obblighi imposti a tutela di un diverso bene giuridico – nel caso di specie tutela del ceto creditorio e possibilità di ricostruzione del movimento degli affari di una società – e non confessione di reati (così Cass., Sez. 3, 20 marzo 1995 n. 4464).

Il Collegio ritiene del tutto corretto tale indirizzo giurisprudenziale, che le osservazioni del ricorrente non consentono di superare.

Infondato e di merito è il secondo motivo di impugnazione.

Certamente la cd. continuità commerciale può costituire un elemento per ritenere che tra più fatti di bancarotta possa esistere una unicità di disegno criminoso, ma di per se sola tale situazione di fatto non è sufficiente per ritenere i reati commessi legati dal vincolo della continuazione.

È, infatti, necessario, come stabilito dalla giurisprudenza della Suprema Corte, per aversi unicità del disegno criminoso che in esso risultino ricompresse le diverse azioni od omissioni sin dal primo momento e nei loro elementi essenziali, nel senso che quando si commette il primo reato già si siano deliberati gli altri come facenti parte di un tutto unico, non essendo sufficiente un generico programma delinquenziale.

Ebbene la Corte di merito, facendo corretta applicazione di tali principi ha escluso la unicità del disegno criminoso, tenuto conto del lungo, intervallo di tempo intercorso tra i vari reati considerati e della assenza di altri elementi che imponessero di ritenere la unicità del disegno criminoso.

Si tratta di una valutazione di merito che, siccome sorretta da una motivazione congrua e logica, non può essere censurata sotto il profilo della legittimità.

Per le ragioni indicate il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato a pagare le spese del procedimento.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del procedimento.