Cassazione Penale, sez. V, 17 settembre 2007, n. 34928
La S.C. nella presente decisione si è richiamata ad un principio già statutito dalla medesima sezione con sentenza del 22 gennaio 1992 secondo il quale sussiste il delitto di bancarotta fraudolenta documentale anche se le violazioni o le irregolarità contabili sono state commesse per occultare altri fatti costituenti reato, non potendosi invocare l’effetto scriminante del diritto di difesa.
Il principio del “nemo tenetur se detegere” non è infatti applicabile all’ipotesi di bacarotta documentale in quanto la violazione dell’obbligo di indicare un determinato atto in bilancio integra esso stesso gli estremi di un delitto lesivo di un diverso bene giuridico ovvero la tutela del ceto creditorio e la possibilità di ricostruzione del movimento degli affari di una società.
In altri termini la facoltà di non assoggettarsi ad atti tendenti a provocare una autoincriminazione non comporta anche la possibilità di violare regole di comportamento poste a tutela di interessi non legati alla pretesa punitiva.
Cassazione Penale, sez. V, 17 settembre 2007, n. 34928





