FattoDiritto

J.C. ricorre per Cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Venezia del 18 gennaio 2005 che ha dichiarato inammissibile per tardività l’appello dal predetto proposto avverso la sentenza del Tribunale di Venezia in data 27 maggio 2003 di condanna del ricorrente alla pena di giustizia per il reato di furto aggravato.
Il ricorrente denuncia violazione degli artt. 156, 157, 161 e 178 c.p.p. e relativo vizio motivazionale, deducendo che erroneamente la corte di merito ha ritenuto validamente notificato l’estratto della sentenza contumaciale al difensore dell’imputato. Infatti, egli si era rifiutato di sottoscrivere il processo verbale contenente l’elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio. Talchè erano mille sia la notificazione del decreto di citazione a giudizio che la notificazione dell’estratto di sentenza contumaciale effettuate presso il difensore d’ufficio. Il ricorrente, poi, censura la sentenza impugnata per avere ritenuto che, interpretando il rifiuto di sottoscrivere il verbale come revoca implicita dell’elezione di domicilio, le notificazioni erano state regolarmente eseguite presso il difensore d’ufficio.
Deduce, in proposito, il ricorrente che la notificazione al difensore è prevista da una norma di chiusura del sistema, per cui la notificazione andava eseguita ai sensi degli artt. 156 e 157 c.p.p., essendo egli, peraltro, detenuto alla data del (OMISSIS) e per tutto il periodo successivo. Osserva la Corte che il ricorso è infondato.
Invero, la corte territoriale ha correttamente applicato il principio affermato dalla prevalente e più recente giurisprudenza di questa Corte secondo cui “il rifiuto dell’interessato di sottoscrivere il verbale redatto dal pubblico ufficiale comporta l’invalidità dell’atto solo quando venga espressamente riferito al disconoscimento della corrispondenza tra la dichiarazione compiuta ed il verbale, oppure ad una sopravvenuta volontà di non compiere l’elezione o dichiarazione del domicilio” (Sez. 1^, Sentenza n. 1606 del 2005;
Sez. 4^, Sentenza n. 25427 del 2003). Invero, l’omessa sottoscrizione delle “persone intervenute” non è causa di nullità del verbale e il pubblico ufficiale, in caso di rifiuto della sottoscrizione, deve dare indicazione del motivo, in assenza della quale l’atteggiamento dell’interessato non può intendersi mirato alla revoca della dichiarazione verbalizzata (Sez. 1, Sentenza n. 1606 del 2005).
Pertanto, correttamente la corte territoriale ha ritenuto che “non è viziato da nullità il decreto di citazione a giudizio notificato all’imputato detenuto nel domicilio eletto, in quanto la previsione di cui all’art. 156 cod. proc. pen. – per la quale le notificazioni all’imputato detenuto debbono essere eseguite nel luogo di detenzione – non contiene una disciplina derogatoria rispetto a quella generale in tema di notificazioni, attesochè anche all’imputato detenuto è consentito avvalersi della facoltà di dichiarare o eleggere domicilio a norma dell’art. 161 c.p.p., comma 1” (Sez. 2, Sentenza n. 47379 del 2003). In ogni caso, la corte territoriale ha altrettanto correttamente ritenuto che, pur volendo aderire al diverso orientamento secondo il quale la dichiarazione o elezione di domicilio, attesa la loro natura di dichiarazioni di volontà a carattere negozial-processuale, sono mille qualora espresse in un processo verbale che non risulti sottoscritto dal dichiarante, nondimeno nella concreta fattispecie le necessarie notifiche sono state regolarmente e validamente effettuate presso il difensore, a norma dell’art. 161 c.p.p., comma 4, (per una fattispecie analoga cfr. Sez. 6^, Sentenza n. 4921 del 2004).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2006.
Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2006