Fatto e diritto

1. L’avv. Umberto Costanzo, difensore di fiducia delle costituite parti civili Michele Cantone e Margherita Bimbo, ammesse al gratuito patrocinio, nel procedimento RG 7/01 definito innanzi al Tribunale di S. Maria Capua Vetere – Sezione Distaccata di Caserta -, chiedeva la liquidazione del compenso spettante.
Il Giudice liquidava la somma di Euro 6.500,00 per onorari oltre accessori.
2. Il P.M. presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere proponeva opposizione, ai sensi degli artt. 84 e 170 D.P.R. 115/2002, rilevando che l’importo riconosciuto si palesava eccessivo, poiché il Giudice non aveva applicato correttamente la tariffa penale avendo preso in considerazione le tabelle attualmente in vigore (D.M. 8-4-2004 n 127) anche per prestazioni professionali effettuate in epoca precedente; altresì erano state computate delle prestazioni non contemplate dalla tariffa penale.
3. Il Tribunale di S. Maria Capua Vetere – giudice monocratica – rideterminava gli onorari spettanti al difensore, tenendo conto dell’effettiva attività svolta dal predetto e delle tabelle in vigore al momento in cui le singole prestazioni erano state compiute; liquidava, quindi, l’importo di Euro 2021,00 oltre accessori.
4. L’avv Costanzo avanzava ricorso per cassazione.
Osservava che l’opposizione fatta valere dal P.M. avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile perché del tutto generica.
Nel merito del provvedimento adottato dal Giudice monocratico del Tribunale di S. Maria Capua Vetere in sede di opposizione, rilevava che questi aveva violato l’art. 3 comma 1 del D.M. n. 127/2004 Tariffa Penale che prevedeva l’aumento della parcella del 20% in caso di assistenza di più parti aventi la stessa posizione nello stesso procedimento. Aggiungeva che erroneamente il Giudice aveva applicato tariffe diverse da quella attualmente in vigore di cui al citato D.M. del 2004, atteso che la giurisprudenza di legittimità era costante nel ritenere che gli onorari vanno liquidati in base alla tariffa in vigore nel momento in cui l’opera complessiva professionale è stata portata a termine.
Chiedeva l’annullamento del provvedimento con o senza rinvio.
5. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione rappresentava che il ricorso poteva essere parzialmente accolto ed in tal senso chiedeva l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio.
6. Il ricorso può essere accolto per quanto di ragione.
Si osserva, in primo luogo, che il P.M. nel suo atto di opposizione ha in verità mosso delle doglianze specifiche in ordine alla liquidazione operata dal Giudice del processo, e quindi sicuramente ammissibili.
Nel merito degli altri motivi di ricorso, va detto che l’orientamento di questa Corte di legittimità è consolidato nell’affermare che gli onorari di avvocato, diversamente dai diritti di procuratore, vanno liquidati in base alla tariffa vigente nel momento in cui le attività professionali sono condotte a termine (v. così tra le altre, Cass. 8-2-1996 n 1010; Cass. 20-11-1998 n. 11736; Cass. 15-6-2001 n. 8160).
D’altro canto, la Corte di Cassazione ha pure ripetutamente affermato che l’aumento del 20% della parcella in caso di assistenza e difesa di più parti con identica posizione processuale (per la tariffa penale v. art. 3 D.M. n. 127/2004) non è obbligatorio ma è rimesso al potere discrezionale del giudice, il quale, ove escluda l’aumento, dovrà dare conto delle ragioni per le quali non ritiene che il professionista abbia svolto un’attività professionale in qualche misura maggiore per il fatto di avere dovuto difendere più parti. (v. in tema, Cass. 14-5-1997 n. 4235).
7. Pertanto, il provvedimento oggetto di ricorso va annullato con rinvio al Tribunale di S. Maria Capua Vetere. Il Giudice monocratico in sede di rinvio dovrà appunto applicare, in riferimento agli onorari di avvocato, l’ultima tariffa in vigore all’epoca in cui l’attività difensiva si è esaurita, e cioè, per la vicenda in esame, il D.M. 127/2004.
Parimenti, il Giudice dovrà specificamente motivare in ordine al riconoscimento o meno della richiesta maggiorazione per la difesa svolta di più parti.

PQM

La Corte di Cassazione 4^ Sezione Penale annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.