Cassazione penale, sez. IV, 13 febbraio 2008, n. 6746

La Cassazione si richiama ad un principio già espresso in varie precedenti sentenze (Cfr. Cass.civ. n. 1010/96; Cass. civ. n. 11736/98; Cass. civ. n. 8160/01) secondo il quale, in caso di successione di tariffe professionali nel corso del processo, gli onorari di avvocato, in considerazione del carattere unitario dell’attività difensiva, devono essere liquidati in base alla tariffa in vigore nel momento in cui l’opera complessiva è stata condotta a termine, con l’esaurimento o la cessazione dell’incaricato professionale.
Diversamente la liquidazione dei diritti deve invece avvenire in base alla tariffa in vigore al momento del compimento dei singoli atti processuali.

Cassazione penale, sez. IV, 13 febbraio 2008, n. 6746