1)Con sentenza in data 30.4.2009 la Corte di Appello di Bolzano confermava la sentenza del Tribunale di Bolzano, in composizione monocratica, con la quale, applicata la diminuente per la scelta del rito, era stata condannata alla pena di anni uno di reclusione per ti reato di cui all’art.5 D,Lvo 74/2000 perché, pur avendo conseguito nei corso del 2003 ricavi, pari a complessivamente euro 196.420,00 derivanti dall’attività illecita di sfruttamento della prostituzione, ai fine di evadere le imposte sui redditi, non presentava, essendovi obbligata, la dichiarazione relativa all’anno di imposta 2003, così che ne conseguiva un’evasione d’imposto sui redditi pari ad euro 80.101,00,
Premetteva la Corte territoriale che risultava pienamente provata l’attività di sfruttamento della prostituzione, esercitata dalla (om) sulla base della sentenza della Corte di Appello di Trento, sez. dist di Bolzano, del 5.10.2006, irrevocabile li 7.12.2006, della relazione di p.g. delle dichiarazioni delle donne sfruttate, delle annotazioni suite agende, delle indagini della G..,F, nei confronti della prevenuta che non risultava avere fonti di reddito lecito, della disponibilità di conti bancari in Italia ed ai l’estero su cui venivano versati i proventi derivanti dall’attività illecita. Tanto premessa, riteneva la Corte territoriale, considerate le tariffe praticate e le modalità dell’incasso, che le annotazioni “contabili” della (om) si riferissero agli importi effettivamente incassati (e quindi già detratta la percentuale delle ragazze, pari al 25% della tariffa praticata). I clienti generalmente pagavano la tariffa alle prostitute le quali versavano l’incasso, detratta la loro percentuale, alla prevenuta o al marito di costei; soltanto nei casi particolari, in cui il pagamento avveniva nelle mani della (om) era credibile che la percentuale delle prostitute venisse versata successivamente.
Disattendeva la Corte territoriale, condividendo la motivazione del primo giudice, la tesi difensiva di incassi netti di minore entità, perché in aperto contrasto con le indicazioni contenute nella relazione finale della G.d.F. ed in ordine alla non deducibilità di costi illeciti. Conseguentemente non era sostenibile la tesi del mancato superamento della soglia di non punibilità
Correttamente, poi, il primo giudice aveva ritenuto assoggettabili a tassazione i redditi provenienti da attività illecita con riferimento all’art 14 commi 4 e 6 L. n.537 del 24.12.1993 ed alle esplicazioni contenute nella circolare n. 150 del 1994 dell’Amministrazione finanziaria ed all’orientamento giurisprudenziale.
Il riferimento nella sentenza impugnata al DL. n.223/2006 era fatto soltanto per completezza e ad abundantiam, per cui era infondato il rilievo difensivo dì applicazione retroattivo di norma integratrice del precetto penale. Infine la pena era stata correttomele ed adeguatamente determinata, per cui non
era suscettibile di riduzione alcuna,

2)Ricorre per cassazione (om), a mezzo del difensore.
Dopo una premessa in fatto In relazione allo ricostruzione della vicenda, denuncio, con iF primo motivo lo violazione e falsa applicazione dell’artr125 comma 3 c p.p., essendosi la Corte territoriale limitata o riprodurre le argomentazioni del primo giudice senza confutare le specifiche censure contenute nell’atto di appello, e, comunque, la carenza ed illogicità della motivazione.
In ordine al reddito effettivamente percepito dalla (om) la Corte territoriale ha fatto riferimento agli accertamenti della G.d.F. travisando completamente il fatto e non svolgendo alcun rilievo in relazione alla denunciata violazione dell’ art 192 c.p.p. Solo con riguardo al trattamento sanzionatolo la Corte di merita ho speso qualche parola in più.
Con il secondo motivo denuncio b violazione e falsa applicazione dell’ art. 192 c.p.p. ed in particolare la erronea valutazione delta prova in ordine al presunto reddito effettivamente percepito, nonché la carenza e manifesta illogicità delta motivazione. La difesa ha sempre contestato che la somma indicata nella c.d., “contabilità nera” (pari, secondo quanto riportato nel capo di imputazione, ad euro 196.420,00) rappresentasse il denaro effettivamente riscosso e quindi il reddito imponibile, Lo Corte territoriale ha fondato il giudizio su mere presunzioni, attraverso la elencazione di alcuni atti contenuti nel fascicolo dei senza tener che la difesa aveva indicato gli atti dello stesso fascicolo del P.M. da cui emergeva l’esatto contrario (la “Contabilità al nero” si riferiva, comunque, al lordo).
Peraltro è pacifico che Tenere della prova in ordine al superamento della soglia di punibilità gravi sull’organo dell’accusa; e, nel caso di specie, la provo avrebbe dovuto essere ancora più rigorosa, dal momento che la soglio stessa secondo l’imputazione, risultava superata per una somma inferiore a 3.000,00 euro.
Con il terzo motivo denuncia la violazione di legge in relazione agli artt.192 c.p.p,, 14 comma 4 bis L537/1993, nonché la violazione del l’art. 25 comma 2 Cost. e 1 c.p., e lo carenza ed illogicità della motivazione.
Anche a voler ritenere tassabili i proventi illeciti da reato, è pacifico che l’attività di meretricio o prostituzione non costituisco reato e che quindi il reddito percepito dalle ragazze non poteva in alcun caso essere una base imponibile rilevante ex art.5 D.Lgs, (agli atti vi è la provo che il compenso era per lo più del 50%)
Clamoroso è l’errore in cui incorrono i giudici di merito nel ritenere che le annotazioni rappresentassero il reddito in concreto percepito dalla (om) (non è dato comprendere né è specificato da quali elementi probatori abbiano tratto tale convincimento)
Assolutamente improprio è poi, il richiamo allo circolare n.150/94, non potendosi attribuire valore decisivo in sede penale ad una circolare finanziaria (in violazione dei principi fondamentali in tema di riserva di legge).
Posto che il reddito da attività di prostituzione non è soggetto ad imposta, le somme percepite dalle ragazze (nella misura del 50% o anche solo, come ritiene fa Corte, del andavano detratte dalla somma complessiva di euro 196.420,00). Sicché gli incassi totali della erano stati al massimo pari ad euro 130.000,00, con una imposta evasa quindi ben al di sotto della soglia di punibilità.
Con il quarto motivo denuncia lo violazione de II1 art. 27 Cost. ed in particolare del principio di colpevolezza, nonché la carenza ed illogicità manifesta de!fa motivazione tn ordine alla inesigibilità di una condotta alternativa! Se !a avesse denunciato il reddito percepito si sarebbe, infatti, automaticamente denunciata per sfruttamento della prostituzione.
Con il quinto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art.2 5 comma 2 Cost. ed art.2 comma 1 c.p. ed art.36 comma 34 bis DÌ-.223/Z006, nonché la carenza ed illogicità della motivazione. Risulta palesemente violato il principio del divieto di retroattività della norma penale anche se di carattere extrapenale.. Lo Corte ha ritenuto che il riferimento a tale norma non fosse determinante, mentre la sentenza di primo grado, confermato in appello, era fondata proprio sul passaggio argomentativo censurato.
Con il sesto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 133 cp. nonché la carenza ed illogicità della motivazione in relazione al trattamento sanzionatone.
3) Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
3) I giudici di merito, con motivazione corretta ed immune da vizi logici, hanno stabiliti sulla base degli accertamenti della Guardia di Finanza, che il “reddito” percepito dalla nell’anno 2003 era stata pari ad euro 196.420,00, Con argomentazioni, adeguate ed immuni da vizi logici, già il Tribunale aveva disatteso la tesi difensiva secondo cui tale somma (risultante dalle stesse annotazioni della cd “contabilità nera”) costituisse un valore lordo.
Secondo il Tribunale sul reddito percepito non poteva essere operata alcuna detrazione, sotto un duplice profilo.
In fatto, perché era stato accertato un meccanismo operativo, in forza del quale la (om) incassava, nella generalità dei casi attraverso le ragazze, fasciando loro direttamente la percentuale spettante: in contabilità veniva quindi annotato quanto effettivamente percepito.
In diritto, perché, anche a voler considerare il “compenso” delle ragazze quale “costo”, esso sarebbe indeducibile, rappresentando “nella prospettiva della (om) l’aspetto economico dell’attività illecita e criminosa dello sfruttamento, in altri termini “il costo dei reato” (pag.5 e 6 sent,Trib.)
La Corte territoriale, in presenza di tali ineccepibili (in fatto ed in diritto) argomentazioni, legittimamente ha rinviato per relationem alla sentenza di primo grado. Ha peraltro indicato espressamente tutti gli atti, acquisiti in sede di giudizio abbreviato, da cui emergeva l’ammontare complessivo delle somme percepite dalla e la circostanza che tali somme annotate in contabilità costituivano il netto e non il lordo dei “guadagni” (cfr. pag. 4 e 5 sent. Corte App.). Con il ricorso vengono riproposte le medesime censure, già ampiamente disattese dai giudici di merito* Tali censure peraltro si risolvono a in uno diversa, e più favorevole alla ricorrente, lettura delle risultanze processuali, come tale inammissibile, oppure in una non consentita “confusione” tra il reddito” percepito dalle ragazze e quello della (om) assume la ricorrente che l’attività di meretricio a prostituzione non costituisce reato e quindi il reddito percepito dalle ragazze non può costituire una bare imponibile rilevante ex art.5 D.Lgs. Si omette, però, di considerare che le somme percepite dalle prostitute costituivano per la (om) un “costo” nell’esercizio della sua attività di sfruttamento della prostituzione, come tale “illecito” e quindi non detraibile.
3.2) Correttamente, poi i giudici di merito hanno ritenuto assoggettabili o tassazione i redditi provenienti da attività illecita con riferimento all’ art. 14 comma 4 L 537/93, secondo cui “Nelle categorie di reddito di cui all’art. 6 comma I del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con DPR 22.12.1986 n.917 devono intendersi ricompresi se in esse classificabili, i proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile; penale o amministrativo se non già sottoposti a sequestro”.
Anche di recente questa Corte ha ribadito che “..secondo l’interpretazione autentico fornita dall’art.14 comma quarto della legge nr537 del 1993 con riguarda al testo unico sulle imposte dei redditi n.917 del 1986, tra le categorie dei redditi tassabili classificate nell’art.6, comma primo, devono intendersi ricompresi anche r proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo- (cfr.Cass,sez.V n.74 del 19.11.2009; confr. N.3124 del 1996 Rv 204967; N.220 del 1997 Rv 207201).
Essendo in vigore tale norma all’epoca del commesso reato è del tutto superfluo il richiamo, (fatto tra l’altro solo ad abundantiam “in quanto già il quadro normativo di cui alla L 537/93, ampiamente illustrato consentiva l’affermazione della assoggettabilità a reddito dei proventi illeciti in ipotesi come quella in esame” (pag. 10 11 sent.Trib), al D.L. n.223/2006, conv. in L 248/2006.

3.3) Anche il quarto motivo è infondato.
Come si è visto, per tassativo disposto di legge, sono soggetti a tassazione anche i proventi derivanti da attività illecita non sequestrati o confiscati, ai sensi dell’arti4 cit.
Questa Corte ha ritenuto manifestamente infondata io questione di legittimità costituzionale deIl’ art. 14 comma quarto legge 24 dicembre n.537 per contrasto con gli artt. 2, 41 comma secondo e 53 della Costituzione, in quanto “il considerare quali redditi tassabili anche i proventi da attività illecito non sequestrati o confiscati non denunzia alcun contrasto col principio di inviolabilità dei diritti dell’Uomo, sia come singolo che nelle formazioni sociali in cui svolge la sua personalità, facendo la norma riferimento a diritti legittimi dell’individuo; né con quello di libertà di iniziativa economico privata, che non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale a in modo da arrecare danno alla sicurezza, olla libertà ed alla dignità umana, poiché l’essere considerati come redditi tassabili non toglie, ai proventi in questione, il carattere di illiceità loro proprio e non esclude la punibilità dell’attività illecita che li ha generati; né infine col principio dell’obbligo di concorso nelle spese pubbliche in ragione della capacità contributiva di ciascuno, perché la tassazione dei proventi illeciti tale principio rafforza e riafferma” (Cfr. Cass. pen.sez. 3 n. 220 del 24.1.1997).
Correttamente, pertanto, i giudici di merito hanno rilevato la non pertinenza della tesi difensiva in ordine alla in esigibilità della condotta, in quanto, una volta stabilito il principio ex lege che il provento illecito costituisce reddito tassabile, da esso non possono non derivare tutti gli obblighi di natura fiscale. Con la conseguenza che, in caso di omissione, trovino applicazione le sanzioni penali previste dal D.Lvo 74/2000. Una diversa conclusione comporterebbe una evidente (e non comprensibile) dispariti di trattamento con i redditi derivanti da attività lecite. E, peraltro, la ricorrente volontariamente si è posta in uno situazione di illiceità.
3.4) La Corte territoriale ha adeguatamente motivato in ordine al trattamento sanzionatone, dando ampiamente conto delle ragioni che ostavano al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e, comunque, od una riduzione delle pena (pag.7 e 8 sent.). Il corretto e motivato esercizio del potere discrezionale nella determinazione della pena è conseguentemente insindacabile in sede di legittimità.
P. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna ia ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 7 ottobre 2010.