Cassazione penale, sez. III, 29 novembre 2010, n. 42160

Anche a voler considerare il “compenso” pagato dalla tenutaria di una casa di appuntamenti alle ragazze che in essa vi si prostituiscono quale “costo” dell’attività, detti compensi sono comunque indeducibili, rappresentando, nella prospettiva della maitresse, l’aspetto economico dell’attività illecita e criminosa dello sfruttamento della prostituzione ovvero, in altri termini, “il costo dei reato”.

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Cassazione penale, sez. III, 29 novembre 2010, n. 42160