In Fatto
Con sentenza del 19 dicembre del 2006, il collegio dell’udienza preliminare presso il tribunale per i minori di Ancona dichiarava non luogo a procedere nei confronti di S. D., in ordine ai delitti ascrittigli, perché i fatti non costituivano reato.
Al predetto si era contestato il reato di cui all’art 600 ter comma terzo c.p., per avere posto in condivisione n. 8 files contenenti immagini pedopornografiche (capo A) nonché quello di cui all’articolo 600 quater, perché disponeva di materiale pedopornografico costituito da 11 foto prodotte mediante lo sfruttamento sessuale di minori. Fatti commessi in Fossombrone fino al 14 aprile del 2005.
A fondamento della decisione il tribunale osservava che nella fattispecie non si poteva escludere che le immagini pedopornografiche fossero finite nel computer del prevenuto ad insaputa dello stesso e quindi era legittimo il dubbio sulla sussistenza dell’elemento psicologico del reato, tanto più che, relativamente al reato di cui al capo b), quattro delle otto immagini e precisamente quelle contenute nella cartella denominata “My downloads” erano state cancellate e siffatta circostanza evidenziava la mancanza di volontà del minore di detenerle.
Ricorre per cassazione il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minori di Ancona relativamente al reato di cui al capo b), denunciando, a norma dell’articolo 606 comma primo lettera e), mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento nonché travisamento della prova risultante dagli atti allegati. Il ricorrente, dopo avere premesso che degli undici files detenuti sette erano stati rinvenuti nella cartella denominata “Temp” e quattro in quella poi cancellata denominata “My downloads”, deduceva che i files rinvenuti nella cartella “Temp” non erano stati affatto cancellati e quindi erano ancora liberamente accessibili al minore al momento del sequestro dei suoi elementi informatici; che la cartella “Temp”, dove erano stati rinvenuti i files non cancellati, era diversa dalla “Temporary internet files” alla quale si era fatto riferimento nella sentenza censurata; che la collocazione nella cartella “Temp” invece che in quella “Temporary Internet Files” non poteva dipendere da un occasionale collegamento in internet come ipotizzato nella sentenza. Inoltre il rinvenimento dei quattro files nella cartella “My Download” dimostra che in precedenza erano stati utilizzati.
In diritto
Il ricorso è fondato
È opportuno premettere che la sentenza della Corte Costituzionale n. 26 del 2006, che ha dichiarato illegittimo l’articolo 593 del codice di procedura penale come modificato dalla legge n 46 del 2006 e dell’articolo 10 della legge anzidetta che regolava la disciplina transitoria, non esplica alcun effetto sulla fattispecie, sia perché il giudice delle leggi non si è pronunciato sul punto, sia perché la pronuncia d’incostituzionalità che ha riguardato le sentenze di cui all’articolo 593 c.p.p. non può essere estesa anche a quelle di non luogo a procedure che hanno natura e caratteristiche diverse. In termini analoghi con riguardo alle sentenze di non luogo a procedere si è già pronunciata questa corte con la decisione n 23938 del 2007. D’altra parte, l’impugnazione in questione sarebbe agevolmente qualificabile come ricorso per saltum perché si fonda esclusivamente su un vizio deducibile in sede di legittimità.
Ciò premesso, si rileva che l’articolo 600 quater c.p. punisce chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 600 ter, si procura o dispone di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto. La norma prevede due condotte tra loro alternative: il procurarsi, che implica qualsiasi modalità di procacciamento compresa la via telematica, ed il disporre, che implica un concetto più ampio della detenzione. L’elemento soggettivo è costituito dal dolo diretto che consiste nella volontà di procurarsi o detenere materiale pornografico proveniente dalla sfruttamento dei minori.
Nella fattispecie è pacifico che i files pornografici si trovavano nel computer del prevenuto. Il tribunale nella sentenza di non luogo a procedere ha manifestato delle perplessità soprattutto sull’elemento psicologico osservando che quattro files e precisamente quelli contenuti nella cartella denominata My Downloads erano stati cancellati e tale circostanza dimostrava la volontà di non detenerli mentre quelli contenuti nella cartella di sistema “Temp” erano finiti casualmente nel computer del prevenuto.
Siffatta motivazione è in parte illogica in parte in contrasto con le risultanze processuali segnalate dal ricorrente. La motivazione è illogica nella parte in cui il tribunale, pur affermando che il rinvenimento delle foto cancellate dimostrava che in precedenza erano state acquisite e ciò era sufficiente ad integrare il reato, ha tuttavia sostenuto la mancanza nel minore della volontà di detenerle e quindi siffatta circostanza avvalorava la dichiarazione d’innocenza. In realtà la cancellazione dimostrava sì la volontà di non più detenere quelle immagini, ma non escludeva la consapevolezza della detenzione precedente, tanto più che le altre immagini contenute nella cartella “Temp” erano state conservate e non cancellate. Su tale punto quindi la decisione manifesta palesi incoerenze.
L’assunto del tribunale secondo cui nella cartella anzidetta le immagini pornografiche era finite all’insaputa del prevenuto non risulta avallata da alcun accertamento, come ad esempio una perizia, e comunque non esclude di per sé la volontà di disporre del materiale pornografico ricevuto casualmente. In proposito il ricorrente sulla base degli accertamenti compiuti dalla polizia giudiziaria ha precisato che la cartella “Temp” è una normale cartella di sistema dove i fìles possono essere salvati solo dall’utente, come è avvenuto nella fattispecie. Essa si differenzia dalla cartella “Temporary internet files” ove effettivamente possono finire i dati provenienti dalla navigazione in internet in via temporanea. Nella fattispecie però i dati rinvenuti nella cartella “Temp” erano stati salvati dall’utente, tanto è vero che al momento del sopralluogo si trovavano ancora nel computer. Su tale punto la decisione appare in contrasto con gli accertamenti compiuti dalla polizia e comunque non indica in maniera adeguata la mancanza di consapevolezza da parte del prevenuto di detenere files che erano stati salvati in un’apposita cartella.
Alla stregua delle considerazioni svolte la sentenza impugnata va annullata per l’inadeguatezza della motivazione in ordine alla ritenuta mancanza dell’elemento psicologico.
PQM
La Corte letto l’articolo 623 c.p.p. annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale per i minori di Ancona, relativamente al reato di cui al capo b).






