Cassazione penale, sez. III, 8 novembre 2007, n. 41067

L’articolo 600 quater c.p. punisce chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 600 ter, consapevolmente si procura o dispone di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto.
Detta norma prevede dunque due condotte tra loro alternative: il procurarsi il materiale, che implica qualsiasi modalità di procacciamento compresa la via telematica; ed il disporre del materiale, che implica un concetto più ampio della detenzione. Quanto all’elemento soggettivo del reato esso è costituito dal dolo diretto, che consiste nella volontà di procurarsi o detenere materiale pornografico proveniente dalla sfruttamento dei minori.
Nel caso di specie, il fatto che alcune immagini, dapprima prima contenute nella cartella “My downloads” fossero state poi cancellate, mentre altre siano state rinvenute nella cartella di sistema denominata “Temp” non è stato ritenuto sufficiente né a motivare la tesi per cui dette immagini sarebbero state scaricate inconsapevolmente dall’imputato né ad escludere di per sé la volontà di disporre del materiale pornografico, seppur ricevuto casualmente.
Ed infatti, come sostenuto dal Procuratore ricorrente sulla base degli accertamenti compiuti dalla polizia giudiziaria, la cartella “Temp” è una normale cartella di sistema dove le immagini possono essere salvate solo dall’utente (come accaduto nella fattispecie). Tale cartella si differenzia dalla cartella “Temporary internet files” ove effettivamente possono finire i dati provenienti dalla navigazione in internet in via temporanea.

Cassazione penale, sez. III, 8 novembre 2007, n. 41067