Cassazione penale, sez. III, 8 novembre 2007, n. 41067
Lâarticolo 600 quater c.p. punisce chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dallâarticolo 600 ter, consapevolmente si procura o dispone di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto.
Detta norma prevede dunque due condotte tra loro alternative: il procurarsi il materiale, che implica qualsiasi modalitĂ di procacciamento compresa la via telematica; ed il disporre del materiale, che implica un concetto piĂš ampio della detenzione. Quanto allâelemento soggettivo del reato esso è costituito dal dolo diretto, che consiste nella volontĂ di procurarsi o detenere materiale pornografico proveniente dalla sfruttamento dei minori.
Nel caso di specie, il fatto che alcune immagini, dapprima prima contenute nella cartella âMy downloadsâ fossero state poi cancellate, mentre altre siano state rinvenute nella cartella di sistema denominata âTempâ non è stato ritenuto sufficiente nĂŠ a motivare la tesi per cui dette immagini sarebbero state scaricate inconsapevolmente dallâimputato nĂŠ ad escludere di per sĂŠ la volontĂ di disporre del materiale pornografico, seppur ricevuto casualmente.
Ed infatti, come sostenuto dal Procuratore ricorrente sulla base degli accertamenti compiuti dalla polizia giudiziaria, la cartella âTempâ è una normale cartella di sistema dove le immagini possono essere salvate solo dallâutente (come accaduto nella fattispecie). Tale cartella si differenzia dalla cartella âTemporary internet filesâ ove effettivamente possono finire i dati provenienti dalla navigazione in internet in via temporanea.
Cassazione penale, sez. III, 8 novembre 2007, n. 41067





