Svolgimento del processo

Con la sentenza in epigrafe la corte d’appello di Trieste confermò la sentenza 29.10.2006 del GUP del tribunale di Udine, che aveva dichiarato D.M. colpevole del reato di cui all’art. 73, quinto comma, D.p.R. 309 del 1990, per avere ceduto un grammo di cocaina, e lo aveva condannato alla pena di mesi 10 di reclusione ed € 3.000,00 di multa.
L’imputato propone ricorso per cassazione deducendo:
1) inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 192 cod. proc. pen. e manifesta illogicità della motivazione. Osserva che non vi era nessuna prova che lo Zuccato si fosse recato nel suo appartamento e che avesse acquistato da lui la sostanza stupefacente, e che gli indizi sul punto non sono sufficienti, essendo ben possibile una diversa ricostruzione dell’episodio.
2) erronea applicazione dell’art. 99 cod. pen. in relazione all’art. 62 bis e mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Lamenta che la corte d’appello ha omesso di esaminare la sua richiesta di concessione delle attenuanti generiche per il motivo che queste sarebbero state irrilevanti essendo stata contestata la recidiva reiterata specifica. Sennonché il giudice di primo grado, aveva escluso l’applicazione della recidiva.
3) erronea applicazione dell’art. 535 cod. proc. pen. in relazione all’art. 2 cod. pen. Osserva che si tratta di norma sostanziale e che quindi nella specie andava applicato il testo vigente all’epoca dei fatti.
4) illegittimità costituzionale dell’art. 535, comma 1, cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3 e 27, comma 1, Cost., qualora fosse interpretato, come ha fatto la corte d’appello, che l’imputato è responsabile del pagamento non solo delle spese processuali relative ai reati per i quali la condanna si riferisce, ma per tutte le spese relative al procedimento.

Motivi della decisione

Il primo motivo è infondato perché si risolve in una censura in punto di fatto della decisione impugnata, con la quale si richiede una nuova e diversa valutazione delle risultanze processuali, riservata al giudice del merito e non consentita in questa sede di legittimità, dal momento che la ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito è supportata da congrua ed adeguata motivazione sicché non potrebbe in questa sede essere sostituita da una diversa ricostruzione più favorevole alle tesi della difesa.
È invece fondato il secondo motivo. La corte d’appello invero ha omesso di giudicare sulla espressa richiesta formulata con i motivi di appello di concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, e ciò per il motivo che tale concessione era impedita dall’art. 69 cod. pen. essendo stata contestata la recidiva reiterata specifica. Sennonché con tutta evidenza il giudice di primo grado, con una sua valutazione discrezionale, non impugnata dal pubblico ministero, aveva escluso l’applicazione della recidiva, come risulta dal fatto che non solo non aveva applicato alcun aumento per la stessa ma anzi aveva ritenuto la prevalenza dell’attenuante speciale del fatto lieve di cui all’art. 73, quinto comma, D.p.R. 309 del 1990, attenuante che altrimenti, in caso di non esclusione della recidiva, avrebbe dovuto essere considerata equivalente alla stessa con conseguente applicazione della pena edittale di cui all’art. 73, comma 1. La corte d’appello, quindi, avrebbe dovuto esaminare nel merito la richiesta relativa alle attenuanti generiche ed – in mancanza di appello del PM – non tenere conto della recidiva esclusa dal giudice di primo grado.
Per quanto concerne il terzo ed il quarto motivo va osservato quanto segue. Non vi è dubbio che se fosse esatta l’interpretazione che la corte d’appello ha dato al nuovo testo dell’art. 535 cod. proc. pen. (risultante a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 67, comma 2, della legge 18 giugno 2009, n. 69) dovrebbe sollevarsi questione di legittimità costituzionale della disposizione (o meglio dell’art. 67, comma 2, lett. a), della 1. 18 giugno 2009, n. 69, che ha soppresso le parole: «relative ai reati cui la condanna si riferisce») in riferimento, se non altro, agli artt. 3 e 27, comma 1, Cost., sotto il profilo della manifesta irragionevolezza e della violazione del principio di uguaglianza nonché sotto il profilo della violazione del principio di personalità della responsabilità penale. Ed invero, come esattamente osserva il ricorrente, è possibile che taluno si trovi coinvolto in un procedimento penale complesso, con lunghe e costose intercettazioni telefoniche o trascrizioni, per motivi del tutto accidentali e comunque del tutto estranei al suo controllo. Sarebbe sufficiente una mera e occasionale connessione soggettiva perché ciò avvenga, con soggetto imputato per reato bagatellare coinvolto in procedimento per reati gravissimi e portatori di spese processuali enormi, con conseguente responsabilità per spese del tutto estranee alla attività da lui svolta e legata a fatti accidentali sui quali egli non può intervenire.
Sennonché alla disposizione in esame può, e quindi deve, darsi una diversa interpretazione adeguatrice che elimini i dubbi di illegittimità costituzionale, nel senso che la soppressione, ad opera dell’art. 67, comma 2, lett. a), della l. 18 giugno 2009, n. 69, nel testo del comma 1 dell’art. 535 cod. proc. pen. delle parole «relative ai reati cui la condanna si riferisce», non è affatto diretta a porre a carico del condannato anche le spese processuali relative a reati a lui non imputabili o per i quali comunque non è intervenuta condanna (con una radicale modificazione del principio generale del sistema operata solo implicitamente) bensì ha costituito una conseguenza sul piano formale della soppressione, ad opera della lett. b), del medesimo art. 67, comma 2, del secondo comma dell’art. 535 cod. proc. pen. Quest’ultima disposizione invero prevedeva, da un lato, che i condannati per lo stesso reato o per reati connessi fossero obbligati in solido al pagamento delle spese e, da un altro lato, che i condannati in uno stesso giudizio per reati non connessi fossero obbligati in solido alle sole spese comuni relative ai reati per i quali è stata pronunciata condanna. È quindi venuta meno sia la previsione della condanna in solido per le spese relative allo stesso reato o a reati connessi, sia della condanna in solido per le spese comuni relativi a reati non connessi per i quali fosse stata pronunciata condanna. E sembrerebbe irragionevole ritenere che il legislatore abbia voluto per le spese relative a reati connessi o al concorso nello stesso reato modificare la regola di imputazione delle suddette spese, sostituendo al vincolo di solidarietà il criterio di accollo «pro quota» delle medesime (Sez. VI, 25.9.2009, n. 39682, Gargiulo, m. 244704) per poi accollare implicitamente all’imputato addirittura le spese per reati per i quali non ha subito condanna.
Sembra quindi doversi ritenere che il legislatore, a seguito di questa soppressione, abbia ritenuto superflua la precisione, contenuta nel primo comma, che la condanna alle spese si riferisce comunque a quelle relative ai reati per i quali è intervenuta condanna.
In ogni modo, la disposizione, nel testo attualmente vigente a seguito delle ricordate modifiche, si limita a stabilire che con la sentenza di condanna vanno poste a carico del condannato le spese processuali. Non si vede pertanto in base a quali ragioni tale disposizione dovrebbe interpretarsi nel senso che essa voglia porre a carico del condannato anche le spese relative a reati per i quali il soggetto non abbia subito condanna. Una siffatta estensione dell’obbligo di pagare le spese processuali avrebbe richiesto la presenza di una specifica ed esplicita norma che la prevedesse (a parte ogni considerazione sulla sua legittimità costituzionale), in mancanza della quale la disposizione stessa non può che essere interpretata se non nel senso che le spese sono soltanto quelle relative alla «sentenza di condanna», ossia quelle relative ai reati per i quali vi è stata condanna.
La motivazione sul punto della sentenza impugnata è dunque erronea. Tuttavia il dispositivo della sentenza di primo grado e quello della sentenza impugnata non devono essere modificati, perché con essi si è disposta la condanna «al pagamento delle spese processuali», dovendosi appunto intendere per tali solo quelle relative al reato per il quale il ricorrente è stato condannato.
La sentenza impugnata deve quindi essere annullata con rinvio limitatamente al giudizio sulla richiesta di concessione delle attenuanti generiche. Nel resto il ricorso va rigettato.

Per questi motivi

La Corte Suprema di Cassazione
annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della corte d’appello di Trieste limitatamente alla valutazione circa le attenuanti generiche.
Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 22 settembre 2010.