Cassazione penale, sez. III, 11 novembre 2010, n. 39736

Il pagamento delle spese processuali del giudizio penale è sempre relativo ai soli reati cui la condanna si riferisce e nel caso di concorso nello stesso reato o di reati connessi le spese si ripartiscono “pro quota”.
Benché a seguito della modifica operata dall’art. 67 della L. n. 69/2009 il testo dell’535 c.p.p. non presenti più l’espressa menzione della correlazione tra i reati per cui sia intervenuta sentenza di condanna e le spese poste a carico dell’imputato, la Suprema Corte ha chiarito come detta correlazione debba essere comunque considerata presupposto essenziale del regime di liquidazione delle spese processuali.
Segnatamente il primo comma dell’art. 535 c.p.p., nel testo vigente al momento in cui si scrive, si presenta privo della locuzione a seguire riportata in corsivo e tra parentesi: “La sentenza di condanna pone a carico del condannato il pagamento delle spese processuali (relative ai reati cui la condanna si riferisce)”.
L’interpretazione della norma succitata deve tuttora necessariamente orientarsi nel senso che le spese cui è tenuto l’imputato sono soltanto quelle relative alla “sentenza di condanna”, ossia quelle relative ai reati per i quali vi è stata condanna. Sarebbe stata semmai l’ipotesi contraria – ovvero la condanna al pagamento delle spese processuali per tutti i reati di cui all’imputazione – a richiedere una specifica ed esplicita previsione, quantunque di pressoché certa illegittimità costituzionale.
In verità, osserva la Corte, il legislatore deve aver ritenuto non più necessaria la precisazione già contenuta al primo comma dell’art. 535 c.p.p. alla luce della contestuale soppressione del comma secondo, che recitava:
“I condannati per lo stesso reato o per reati connessi sono obbligati in solido al pagamento delle spese. I condannati in uno stesso giudizio per reati non connessi sono obbligati in solido alle sole spese comuni relative ai reati per i quali è stata pronunciata condanna”.
Allo stato, soppresso il citato comma secondo, al vincolo di solidarietà tra coimputati condannati alle spese, è stato in sostanza sostituito un più equo accollo “pro quota” delle spese del giudizio.
È quindi venuta meno sia la previsione della condanna in solido per le spese relative allo stesso reato o a reati connessi, sia della condanna in solido per le spese comuni relative a reati non connessi per i quali fosse stata pronunciata condanna. Sarebbe pertanto del tutto irragionevole ritenere che il legislatore, soppresso il vincolo di solidarietà per le spese relative a reati connessi o al concorso nello stesso reato, abbia poi inteso accollare implicitamente all’imputato addirittura le spese per reati per i quali non ha subito condanna.

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Cassazione penale, sez. III, 11 novembre 2010, n. 39736