SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Milano, con sentenza dell’8.11.2006, in parziale riforma della sentenza 12.7.2005 del Tribunale monocratico di Pavia:
a) ribadiva l’affermazione della responsabilità penale di L. G.P. in ordine ai reati di cui:
– al D.Lgs. n. 490 del 1999, art. 151 e art. 163, (per avere realizzato in zona assoggettata a vincolo paesaggistico ricompresa nel territorio del Parco regionale del (OMISSIS), in assenza dell’autorizzazione dell’autorità preposta alla tutela del vincolo, lavori consistiti: nell’interramento di parte di una lanca naturale, con asportazione parziale di un arginello; nel taglio di alberi e nell’eliminazione di vegetazione arbustiva spontanea, con conseguente alterazione dell’habitat; nella distruzione di un rilievo naturale – in (OMISSIS));
– alla L. n. 394 del 1991, art. 13 e art. 30, (per avere eseguito i lavori anzidetti senza il preventivo nulla – osta dell’Ente Parco);
– all’art. 651 c.p., (per non avere fornito indicazioni sulla propria identità personale al guardaparco C.O. nell’esercizio delle sue funzioni – in (OMISSIS));
e, con le riconosciute circostanze attenuanti generiche, confermava le condanne alle rispettive pene: di giorni venti di arresto ed Euro 10.250,00 di ammenda; di giorni venti di arresto ed Euro 300,00 di ammenda; di Euro 100,00 di ammenda; nonchè l’ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi e la concessione dei doppi benefici di legge;
b) confermava le statuizioni in favore del Consorzio del Parco regionale della (OMISSIS), costituitosi parte civile (al quale era stato liquidato, in via equitativa, un danno di Euro 18.000,00);
c) dichiarava non doversi procedere nei confronti dell’imputato, in ordine alla contravvenzione di cui all’art. 734 c.p., perchè estinta per prescrizione.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il L., il quale – sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione – ha eccepito:
– la insussistenza delle contravvenzioni di cui al D.Lgs. n. 490 del 1999, ed alla L. n. 394 del 1991, in quanto: a) le opere realizzate in concreto rientrerebbero tra quelle di “manutenzione ordinaria”, non alteranti lo stato dei luoghi, per le quali non è richiesta alcuna autorizzazione; b) non sarebbe stata valutata la consulenza tecnica di parte prodotta nel giudizio di primo grado; c) “sarebbe stato fondamentale disporre una consulenza tecnica d’ufficio al fine di appurare lo stato dei luoghi”;
– la insussistenza del reato di cui all’art. 651 c.p., poiché la guardaparco C. “era ben in grado di sapere e comunque risalire alle generalità di esso ricorrente”;
– la prescrizione dei reati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perchè manifestamente infondato.
1. Palese è la manifesta infondatezza del primo motivo di gravame, in quanto i giudici del merito hanno accertato, in punto di fatto, che il L. aveva eseguito lavori:
– di interramento di un tratto di un canale, lungo 70 mt., confluente in una lanca (stagno perifluviale cha ha origine dai meandri abbandonati da un fiume);
– di asportazione di parte di un arginello (per un’area di mt. 63 x 3,5 e per una lunghezza di 72 mt.), con eliminazione della vegetazione arbustiva che lo ricopriva;
– di sbancamento di un rilevato naturale per un’area di circa 170 mq.;
– di tagli di numerose piante (essendo stati rinvenuti residui di ceppaia di n. 13 ontani, n. 15 olmi, n. 9 robinie e n. 1 prunus padano).
Tutto ciò in carenza delle necessarie autorizzazioni sia dell’autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico sia dell’Ente parco.
1.1 Va ribadito, al riguardo, l’orientamento costante di questa Corte Suprema (vedi, tra le pronunzie più recenti Cass., sez. 3^:
29.11.2001, Zecca ed altro; 15.4.2002, P.G in proc. Negri; 14.5.2002, Migliore; 4.10.2002, Debertol; 7.3.2003, Spinosa; 6.5.2003, Cassisa;
23.5.2003, P.M. in proc. Invernici; 26.5.2003, Sargentim; 5.8.2003, Mori; 7.10.2003, Fierro) secondo il quale il reato di cui al D.Lgs. n. 490 del 1999, art. 163, (già L. n. 431 del 1985, art. 1 sexies, ed attualmente D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 181, comma 1), è reato di pericolo e, pertanto, per la configurabilità dell’illecito, non è necessario un effettivo pregiudizio per l’ambiente, potendo escludersi dal novero delle condotte penalmente rilevanti soltanto quelle che si prospettano inidonee, pure in astratto, a compromettere i valori del paesano e l’aspetto esteriore degli edifici.
Nelle zone paesisticamente vincolate è inibita – in assenza dell’autorizzazione già prevista dalla L. n. 1497 del 1939, art. 7, le cui procedure di rilascio sono state innovate dalla L. n. 431 del 1985, e sono attualmente disciplinate dal D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 146, – ogni modificazione dell’assetto del territorio, attuata attraverso qualsiasi opera non soltanto edilizia ma “di qualunque genere” (ad eccezione degli interventi consistenti; nella manutenzione, ordinaria e straordinaria, nel consolidamento statico o restauro conservativo, purchè non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici; nell’esercizio dell’attività agro – silvo – pastorale, che non comporti alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie od altre opere civili e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l’assetto idrogeologico; nel taglio colturale, forestazione, riforestazione, opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste, purchè previsti ed autorizzati in base alle norme vigenti in materia).
1.2 La L. n. 394 del 1991, art. 13, (che trova sanzione nel successivo art. 30), dispone, a sua volta, che “il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all’interno del parco è sottoposto al preventivo nulla – osta dell’Ente Parco”. Detto nulla – osta ha la funzione di verificare la conformità dell’intervento agli strumenti ed ai provvedimenti che pongono la disciplina del parco.
Trattasi anche in questo caso di reato di pericolo, per la configurabilità del quale non è necessario un effettivo pregiudizio per l’ambiente, potendo escludersi dal novero delle condotte penalmente rilevanti soltanto le attività e le opere che si prospettano inidonee, pure in astratto, a compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora ed alla fauna protette ed ai rispettivi habitat (tenuto conto del divieto posto, in via generale, dalla L. n. 394 del 1991, art. 11, sia pure con elencazione – a titolo solo esemplificativo e non tassativo – di alcune condotte vietate).
1.3 Nella situazione di fatto accertata e dianzi descritta ed a fronte delle disposizioni normative vigenti, appare del tutto pretestuosa la prospettazione difensiva che vorrebbe escludere (anche alla stregua della consulenza tecnica di parte prodotta nel giudizio di primo grado ed adeguatamente valutata dai giudici del merito) qualsiasi alterazione dello stato dei luoghi: sono state realizzate, infatti, opere demolitorie ed ablative che hanno – ad evidenza – irreversibilmente modificato l’assetto ambientale e quello del territorio.
Le censure concernenti asserite carenze argomentative sui singoli passaggi della ricostruzione dei fatti e dell’attribuzione degli stessi alla persona dell’imputato non sono proponibili nel giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta, come nella specie, da logico e coerente apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi offerti dal processo, e il ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare la rilettura del quadro probatorio e, con essa, il riesame nel merito della sentenza impugnata.
1.4 Nel vigente codice di procedura penale la rinnovazione dell’istruzione nel giudizio di appello ha natura di istituto eccezionale rispetto all’abbandono del principio di oralità nel secondo grado, ove vige la presunzione che l’indagine probatoria abbia raggiunto la sua completezza nel dibattimento già svoltosi.
L’ipotesi di rinnovazione del dibattimento prevista dall’art. 603 c.p.p., comma 1, è subordinata alla condizione che il giudice di appello ritenga, secondo la sua valutazione discrezionale, di non essere in grado di decidere allo stato degli atti (giudizio che, se sorretto da motivazione adeguata, non è censurabile in sede di legittimità).
L’impossibilità di decidere allo stato degli atti può sussistere quando i dati probatori già acquisiti siano incerti nonchè quando l’incombente richiesto rivesta carattere di decisività, nel senso che lo stesso possa eliminate le eventuali suddette incertezze ovvero sia di per sè oggettivamente idoneo ad inficiare ogni altra risultanza.
Nella fattispecie in esame con i motivi di appello, era stato chiesto l’esperimento di una perizia di ufficio, al fine di appurare l’effettiva natura delle opere realizzate, e, a fronte del contesta probatorio già acquisito, esattamente la Corte territoriale ha considerato inammissibile la richiesta, poiché superflua ed irrilevante.
Va altresì evidenziato che la perizia non può farsi rientrare nel concetto di “prova decisiva”, essendo un mezzo di accertamento neutro, sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice (vedi, tra le decisioni più recenti in tal senso, Cass.; sez. 3^, 2.2.2006, Biondillo ed altri; sez. 4^, 6.2.2004, n. 4981; sez. 4^, 28.2.2003, n. 9279; sez. 5^, 21.10.1999, a 12027; sez. 3^, 14.2.1998, n. 13086).
2. Quanto al reato di cui all’art. 651 c.p., va ribadita la giurisprudenza di questa Corte Suprema secondo la quale:
– la “ratio” dell’incriminazione è quella di salvaguardare l’esigenza di consentire al pubblico ufficiale una pronta e compiuta identificazione del soggetto in circostanze di interesse generale, ed allo scopo precipuo di evitare intralci all’attività di soggetti istituzionalmente preposti all’assolvimento di compiti di prevenzione, di accertamento o repressione dei reati, o di semplice garanzia della quiete pubblica. Non può valere, quindi, ad escludere il reato la eventuale circostanza che il soggetto fornisca una qualche indicazione sulla propria identità personale, senza fornire le complete generalità, né il fatto che la sua identità sia facilmente accertarle (vedi Cass., sez. 1^, 25.3.1998, n. 3764, Soldani);
– l’obbligo di rispondere alla richiesta di generalità proveniente del pubblico ufficiale deve essere adempiuto anche in caso di conoscenza della persona richiesta da parte di quegli, giacchè tale circostanza non significa che il pubblico ufficiale conosca con certezza le generalità e gli altri estremi occorrenti per la completa ed esatta individuazione del soggetto (vedi Cass., sez. 6^, 4.1.1996, n. 34, Cozzella).
3. I reati non sono prescritti.
Il primo accertamento risale al 12.8.2002 e la scadenza del termine ultimo di prescrizione coinciderebbe pertanto con il 12.2.2007.
Va computata, però (secondo quanto stabilito dalle Sezioni Unite con la sentenza 11.1.2002, n. 1021, ric. Cremonese) una sospensione del corso della prescrizione per complessivi mesi 4 e giorni 4, in seguito a rinvio disposto su richiesta del difensore dal 10.6.2004 al 14.10.2004, non per esigenze di acquisizione della prova né a causa del riconoscimento di termini a difesa.
Il termine ultimo di prescrizione resta perciò fissato al 16.6.2007. 4. Tenuto conto della sentenza 13.6.2000, n. 186 della Corte Costituzionale e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, alla declaratoria della inammissibilità medesima segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., l’onere delle spese del procedimento nonchè quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 1.000,00.
Il ricorrente deve essere condannato, infine, alla rifusione, in favore della parte civile, delle spese del grado, che vengono liquidate in Euro 2.000,00, oltre I.V.A. ed accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 607, 645 e 616 c.p.p., dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Condanna inoltre il ricorrente alla rifusione, in favore della parte civile, delle spese del grado, liquidate in Euro 2,000,00, oltre I.V.A. ed accessori di legge.






