Cassazione penale, sez. III, 17 settembre 2007, n. 34903

«Quanto al reato di cui all’art. 651 c.p., va ribadita la giurisprudenza di questa Corte Suprema secondo la quale:
– la “ratio” dell’incriminazione è quella di salvaguardare l’esigenza di consentire al pubblico ufficiale una pronta e compiuta identificazione del soggetto in circostanze di interesse generale, ed allo scopo precipuo di evitare intralci all’attività di soggetti istituzionalmente preposti all’assolvimento di compiti di prevenzione, di accertamento o repressione dei reati, o di semplice garanzia della quiete pubblica. Non può valere, quindi, ad escludere il reato la eventuale circostanza che il soggetto fornisca una qualche indicazione sulla propria identità personale, senza fornire le complete generalità, né il fatto che la sua identità sia facilmente accertarle (vedi Cass., sez. 1^, 25.3.1998, n. 3764, Soldani);
– l’obbligo di rispondere alla richiesta di generalità proveniente del pubblico ufficiale deve essere adempiuto anche in caso di conoscenza della persona richiesta da parte di quegli, giacchè tale circostanza non significa che il pubblico ufficiale conosca con certezza le generalità e gli altri estremi occorrenti per la completa ed esatta individuazione del soggetto (vedi Cass., sez. 6^, 4.1.1996, n. 34, Cozzella)».

Cassazione penale, sez. III, 17 settembre 2007, n. 34903