OSSERVA
Il difensore di S.G. ricorre per Cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Catanzaro il 5 ottobre 2005, confermativa della sentenza pronunciata dal locale Tribunale il 29.11.2003, che condannava l’imputato alla pena come in atti per il reato, circostanziato, di appropriazione indebita.
Il ricorrente deduce due motivi: 1) illegittimità del provvedimento impugnato per violazione degli artt. 468 e 493 c.p.p.. Si sostiene che già con i motivi di appello si era lamentata la violazione dell’art. 468 c.p.p. per avere il giudice di primo grado disposto e ammesso la testimonianza del teste R. (mai indicato nella lista), in sostituzione del teste C., indicato originariamente;
che un tale meccanismo avrebbe finito per introdurre nel processo degli elementi di prova a sorpresa, con una lesione del contraddittorio; 2) illegittimità del provvedimento per violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione all’art. 646 c.p. Si sostiene che i giudici del merito si sono attestati su una condotta meramente materiale riferibile all’imputato, e cioè il mancato versamento degli incassi di agenzia, per desumere da tale comportamento la sussistenze del fatto contestato, sia nella sua componente oggettiva che in quella soggettiva.
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
Quanto al primo motivo, si deve ribadire, in generale, che l’ammissione di prove non tempestivamente indicate dalle parti nelle apposite liste, non comporta alcuna nullità, né le prove in questione, dopo essere state assunte, possono essere considerate inutilizzabili, posto che l’art. 507 c.p.p., consente al giudice di assumere d’ufficio anche prove irregolarmente indicate dalle parti, ed in ogni caso non sussiste un divieto di assunzione che possa attivare la sanzione di inutilizzabilità prevista dall’art. 191 c.p.p. (v. Cass. Sez. 6^ ANNO/NUMERO 2005/09214 RIVISTA 231488).
A maggior ragione il giudice può ritenere di esercitare i suoi poteri ufficiosi nel disporre la sostituzione di un teste, quando dall’istruttoria dibattimentale e emerga l’esistenza di persone meglio informate dei fatti.
Nel caso di specie, poi, neppure si è dedotto dove si sia verificata la concreta violazione del contraddittorio nella mera sostituzione di un testimone su una circostanza nota e già ammessa.
Quanto al secondo punto, in realtà, si tende ad una mera rilettura delle risultanze processuali, inammissibile in sede di legittimità, atteso che la Corte territoriale ha accertato in fatto che il S., agente della Compagnia Assicurativa Winterthur Vita s.p.a., trattenne indebitamente per sè, senza versarli alla società, una consistente somma ricevuta, in più riprese ed in un arco di tempo concentrato, da vari clienti a titolo di premi assicurativi; che egli era ben consapevole della illiceità del suo operato, tanto che ostacolò le ispezioni degli organi della Compagnia e si giustificò adducendo una mera difficoltà economica ad adempiere.
A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità – determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso – consegue l’onere delle spese del procedimento, nonchè del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, fissata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 1.000,00 (mille).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di Euro 1.000,00, nonchè alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile Compagnia Assicurativa Winterthur s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, liquidate in complessivi Euro 2.400,00, di cui Euro 2.000,00 per onorario, oltre I.V.A. e C.P.A..






