Cassazione penale, sez. II, 19 febbraio 2007, n. 6903

È legittimo il provvedimento con cui il giudice ammette l’esame di un teste non indicato nella nella lista ex art. 468 c.p.p., in sostituzione del testimone originariamente indicato, se dall’istruzione dibattimentale risulti che questi è meglio informato sui fatti su cui deve vertere l’esame.
A tal proposito la S.C. ribadisce come, in generale, «l’ammissione di prove non tempestivamente indicate dalle parti nelle apposite liste, non comporta alcuna nullità, né le prove in questione, dopo essere state assunte, possono essere considerate inutilizzabili, posto che l’art. 507 c.p.p., consente al giudice di assumere d’ufficio anche prove irregolarmente indicate dalle parti, ed in ogni caso non sussiste un divieto di assunzione che possa attivare la sanzione di inutilizzabilità prevista dall’art. 191 c.p.p.
A maggior ragione il giudice può ritenere di esercitare i suoi poteri ufficiosi nel disporre la sostituzione di un teste, quando dall’istruttoria dibattimentale emerga l’esistenza di persone meglio informate dei fatti».

Cassazione penale, sez. II, 19 febbraio 2007, n. 6903