Fatto Diritto
Con ordinanza 28 giugno 2005 il Tribunale di sorveglianza di Bari rigettava le istanze di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare avanzate in favore di F.G., facendo riferimento alla gravità dei reati commessi dal F. e al tenore allarmante dell’informativa dei carabinieri di Noto, luogo di residenza del F., datata (OMISSIS).
Avverso l’ordinanza propone ricorso per Cassazione la difesa del F..
Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione degli articoli 157 e 170 c.p.p. rilevando che la notifica dell’avviso di fissazione della Camera di consiglio, per l’udienza del 28 giugno 2005, non è stato compiutamente notificato a norma dell’art. 157 c.p.p. ma solo mediante lettera raccomandata a norma dell’art. 170 c.p.p..
Aggiunge il ricorrente che dagli atti risulta che il plico raccomandato si trovava in giacenza dal 9 giugno 2005 sino al giorno stesso dell’udienza presso l’ufficio postale di Noto. Di conseguenza, il ricorrente lamenta che la notificazione dell’avviso non sia avvenuta regolarmente e richiama in proposito la sentenza della Corte Costituzionale 346 del 1998 in materia di notificazione a mezzo del servizio postale.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce la manifesta illogicità della motivazione a proposito del merito delle ragioni per cui il Tribunale non ha concesso il benefici richiesti.
Il ricorso è infondato.
Per effetto dell’art. 157 c.p.p., comma 8 bis, così come novellato dalla L. 22 aprile 2005, n. 60, la notifica del decreto di fissazione dell’udienza (essendo successiva alla notifica dell’ordine di esecuzione, avvenuta in data 16/02/2001 a mezzo Carabinieri di Noto) andava eseguita mediante consegna di copia al difensore; il che è avvenuto, essendo sufficiente l’unica copia notificata a fungere sia da avviso all’istante che da avviso al difensore. L’ulteriore notifica mediante servizio postale è pertanto irrilevante. Per quanto attiene al secondo motivo di ricorso, il giudizio operato nel provvedimento impugnato, di non fronteggiabilità del pericolo di recidiva la misura richiesta, appare esente da vizi logici e trova conferma nelle informazioni dell’autorità di polizia richiamate nel provvedimento medesimo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 23 marzo 2006.
Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2006






