Cassazione penale, sez. I, 23 marzo 2006, n. 12388
Con la sentenza in epigrafe, la Corte ha rigettato il ricorso proposto da un imputato avverso l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che gli ha negato la concessione di una misura alternativa alla detenzione, lamentando che il decreto di fissazione dell’udienza in camera di consiglio era stato a lui notificato in modo incompleto con la conseguenza che la notifica non avrebbe prodotto effetti ai sensi dell’art. 170 c.p.p. (notificazioni col mezzo della posta).
In particolare il ricorrente affermava che il plico raccomandato, notificatogli a mezzo del servizio postale, si trovava in giacenza presso l’ufficio postale di competenza lo stesso giorno fissato per l’udienza camerale e che per tanto la notifica a lui diretta non ha prodotto effetti e quindi inefficace o nulla, colpendo con la medesima sanzione anche l’ordinanza emessa dal Tribunale di sorveglianza.
Nei fatti la notifica è avvenuta ai sensi dell’art. 157, comma 8 bis, così come aggiunto dal D.L. 21 febbraio 2005 e convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 2005, presso il suo difensore di fiducia.
Detta notifica al difensore vale, come dichiarato dalla stessa Corte, sia come avviso all’istante che come avviso al difensore, essendo irrilevante l’ulteriore notifica all’imputato a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 170 c.p.p.
Invero l’art. 157, comma 8 bis c.p.p. dispone che il difensore di fiducia può dichiarare immediatamente di non ricevere la notifica per conto dell’imputato che non viene reperito nei luoghi indicati dai primi commi dello stesso articolo citato. In tale ultimo caso, la notifica per potersi perfezionare, accorreva che fosse ricevuta effettivamente dall’imputato, e nel caso di specie, che lo stesso avesse ritirato il plico presso l’ufficio postale competente.
Cassazione penale, sez. I, 23 marzo 2006, n. 12388






