Cassazione civile sez. VI, 30 agosto 2016, n. 17407
Fatto
1. Il consigliere relatore ha depositato, ai sensi dellâart. 380 bis c.p.c., la seguente relazione:
â1. P.G., rimasto vittima di un sinistro stradale, ha altresĂŹ percepito dallâInail lâindennizzo dovutogli per legge.
Nel giudizio proposto da P.G. contro i responsabili del sinistro, è intervenuto lâassicuratore sociale formulando azione di surrogazione ex art. 1916 c.c., nei confronti dei convenuti.
2. La Code dâappello di Milano, decidendo tanto sulla domanda principale di risarcimento, quanto su quella di surrogazione, ha â per quanto qui rileva â calcolato il risarcimento dovuto alla vittima come segue:
â ha liquidato il danno aquiliano coi criteri equitativi ritenuti applicabili;
â lâha dimezzato ex art. 1227 c.c., comma 1, per tenere conto del concorso colposo della vittima;
â ha sottratto dallâimporto cosĂŹ ottenuto il valore capitale della rendita e le altre somme pagate dallâInail, eccezion fatta per gli importi sostenuti dallâassicuratore sociale a titolo di spese mediche.
3. La sentenza è impugnata con un solo motivo da P.G..
Il ricorrente non richiama formalmente alcuno dei vizi di cui allâart. 360 c.p.c.; tuttavia dallâillustrazione del motivo emerge con chiarezza che egli formula con lâunico motivo due censure:
(a) prospetta una violazione di legge, consistita nellâavere la Corte dâappello falsamente applicato lâart. 1916 c.c., ed i criteri che presiedono al calcolo del c.d. danno differenziale; ovvero al risarcimento spettante a persona che, in conseguenza dellâillecito, abbia percepito prima del risarcimento un indennizzo dallâassicuratore sociale contro gli infortuni sul lavoro (p. 18, 2 capoverso, e 22, 2 alinea);
(b) prospetta una nullitĂ della sentenza per mancanza di una motivazione intelligibili (p. 22, 2 e 3 alinea).
4. Va preliminarmente esaminata lâeccezione di inammissibilitĂ del ricorso per novitĂ della questione prospettata, sollevata dallâInail nel propizi controricorso.
Essa è infondata.
P.G. aveva adatti impugnato la sentenza di primo grado dolendosi giustappunto dei criteri coi quali il primo giudice aveva calcolato il danno differenziale (cfr. conclusioni dellâatto dâappello, lettera (c)): e dunque la questione oggi prospettata non è affatto nuova.
Quanto al rilievo secondo cui P.G. avrebbe nellâatto dâappello, sollecitato la determinazione del danno differenziale con criteri diversi rispetto a quelli invocati nel ricorso per cassazione, ed a prescindere da qualsiasi valutazione circa lâesattezza del rilievo, vâè da osservare che anche ove sussistesse tale differenza, si tratterebbe della prospettazione di questioni giuridiche, sempre ammesse in questa sede.
5. Nel merito, il ricorso è parzialmente fondato, con riferimento ad ambedue i vizi prospettati dal ricorrente.
La surrogazione dellâassicuratore di cui allâart. 1916 c.c. è una successione a titolo particolare nel diritto al risarcimento spettante allâassicurato. Essa ha la funzione di evitare lâarricchimento del responsabile, evitare un interesse dellâassicurato allâavverarsi del sinistro, e mantenere bassi i costi del servizio assicurativo e, di rimbalzo, i premi.
Ne consegue che:
(a) in tanto lâassicuratore sociale può surrogarsi alla vittima, in quanto questa vanti un diritto di credito verso il responsabile;
(b) una volta esercitata la surrogazione, il danneggiato perde il relativo diritto di eredito verso il responsabile, diritto che si trasferisce allâassicuratore sociale;
(c) se lâassicuratore sociale, in forza della speciale legislazione che ne disciplina i doveri, è tenuto ad indennizzare obbligatoriamente un pregiudizio che, dal punto di vista civilistico, la vittima non risulta avere subito, per il relativo intorto non può esservi surrogazione;
(d) il credito risarcitorio della vittima si riduce solo e nella misura in cui abbia ricevuto dallâassicuratore sociale indennizzi destinati a ristorare danni che dal punto di vista civilistico possano dirsi effettivamente patiti.
5.1. Applicando dunque i suddetti criteri per il calcolo del c.d. danno differenziale, ne discende che, per quanto riguarda il danno biologico permanente, non vâè dubbio che la nozione civilistica di tale pregiudizio (desumibile dallâart. 138 cod. ass., che secondo questa Corte è espressione dâun principio generale) coincida con la nozione assicurativa (D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 13).
Il calcolo differenziale andrĂ dunque effettuato sottraendo dal credito risanrtorio civilistico lâimporto pagato dallâInail per la stessa voce.
A tal fine deve tuttavia ricordarsi che, per le invaliditĂ permanenti superiori al 16%, lâInali paga allâassicurato una rendita. Lâimporto di questa rendita è stabilito dalla Tabella che costituisce lâAllegato 5 al dm. 12.7.2000.
Il valore risultante dalla suddetta tabella è poi maggiorato di un quid variabile in finzione del reddito della vittima.
Ciò è stabilito dal D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13, comma 2, lett. (b), secondo cui: le, menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto allâerogazione di unâulteriore quota di rendita (..) commisurata (..) alla retribuzione dellâassicurato (A per lâindennizzo delle conseguenze patrimoniali.
Lâulteriore quota di rendita è calcolata moltiplicando la retribuzione del danneggiato per un cosciente stabilito dallâAllegato 6 al D.M. 12 luglio 2000.
Cosi, ad esempio, per le menomazioni dal 26% al 35% la rendita è aumentata moltiplicando la retribuzione della vittima per il coefficiente 0,6; mentre per le menomazioni dal 36% al 50% la rendita è aumentata moltiplicando la retribuzione della vittima per il cosciente 0,7.
Lâincremento della rendita per danno biologico, di cui allâart. 134, comma 2, lettera (b), del d.lgs 23.2.2000 n. 38 costituisce un indennizzo lode/tali del danno patrimoniale da perdita della capacitĂ di lavoro.
Tanto si desume:
(a) in primo luogo dalla lettera della legge, la quale espressamente afferma che lâulteriore quota di rendita di ari si discorre è erogata per lâindennizzo delle conseguenze patrimoniali della lesione della salute;
(b) dal principio c.d. di aredittualitĂ del danno biologico. Questâultimo, infatti, consiste nella lesione allâintegritĂ psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della personaâ, e deve essere indennizzato âin misura indipendente dalla capacitĂ di produzione del reddito del danneggiatoâ (cosĂŹ il D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13, comma 1, cit.). Da tali principi deve desumersi che qualsiasi incremento del risarcimento dovuto dallâINAIL per il danno biologico patito dal lavoratore, che sia agganciato al reddito della vittima, abbia lo scopo di ristorare il pregiudizio patrimoniale da compromissione della capacitĂ di lavoro e di guadagno, perchĂŠ sarebbe altrimenti incompatibile con la natura areddituale del risarcimento del danno biologico.
Pertanto, quando ricorrano i presupposti di fatto di cui al D.Lgs. 38 del 2000, art. 13, comma 2, lett. (b), lâINAIL liquida allâavente diritto un indennizzo in forma di rendita che ha veste unitaria, ma duplice contenuto: con quellâindennizzo, infatti, lâINAIL compensa sia il danno biologico, sia il danno patrimoniale da perdita della capacitĂ di lavoro e di guadagno.
Da quanto esposto consegue che quando la vittima di un illecito aquiliano abbia percepito anche lâindennizzo da parte dellâINAIL, per calcolare il danno biologico permanente differenziale è necessario:
(a) determinare il grado di invaliditĂ permanente patito dalla vittima e monetizzarlo, secondo i criteri della responsabilitĂ civile, ivi inclusa la personalizzazione o danno morale che dir si voglia, attesa la natura unitaria ed omnicomprensiva del danno non patrimoniale;
(b) sottrarre dallâimporto sub (a) non il valore capitale dellâintera rendita costituita dallâINAIL, ma solo il valore capitale della quota di rendita che ristora il danno biologico (come giĂ ritenuto da questa Corte: Sez. 3, Sentenza n. 13222 del 26.6.2015).
5.2. Per quanto riguarda il risarcimento del danno biologico temporaneo, esso in nessun caso potrĂ essere ridotto per Otto dellâintervento dellâassicuratore sociale, dal momento che lâInail non indennizza questo tipo di pregiudizio, e se non vâè pagamento non può esservi â per quanto detto â surrogazione.
5.3. Per quanto riguarda il risarcimento del danno patrimoniale da riduzione permanente della capacitĂ di guadagno, che lâInail â per quanto detto â indennizza a prescindere da qualsiasi prova della sua sussistenza, sol che lâinvaliditĂ causata dallâinfortunio superi il 16%, il relativo indennizzo assicurativo potrĂ essere detratto dal risarcimento aquiliano solo se la vittima abbia effettivamente patito un pregiudizio di questo tipo. Negli altri casi, lâindennizzo resta acquisito alla vittima, ma NĂŠ potrĂ essere defalcato dal credito risarcitorio di questâultima per altre voci di danno, NĂŠ potrĂ dar luogo a surrogazione: se infatti la vittima non ha patito alcuna riduzione della capacitĂ di guadagno, non vanta il relativo credito verso il responsabile, e se quel diritto non esiste, non può nemmeno trasferirsi allâInali.
5.4. Per quanto riguarda il danno patrimoniale da inabilitĂ temporanea al lavoro e quello rappresentato dalle spese mediche, solitamente non si pongono problemi di calcolo del danno differenziale, essendo i suddetti pregiudizi di norma integralmente ristorati dallâInali. Ă tuttavia ovvio, alla luce di quanto esposto, che lâindennizzo pagato dallâInali a titolo di inabilitĂ temporanea o spese mediche non può essere defalcato dal credito risarcitorio aquiliano spettante alla vittima per voci di danno diverse.
5.5. Infine, per quanto riguardai ratei di rendita giĂ riscossi dalla vittima prima del risarcimento, essi seguiranno sorte diversa a seconda del titolo per il quale sono stati pagati, e quindi:
â i ratei (o la quota parte di essi)giĂ riscossi a titolo di danno biologico permanente, andranno a defalco del credito risarcitorio spettante alla vittima per questa voce di danno;
â i ratei (o la quota parte di essi) giĂ riscossi a titolo di danno patrimoniale da incapacitĂ lavorativa, andranno a defalco del credito risarcitorio spettante alla vittima per questa voce di danno, se esistente ed accertato.
6. Alla luce di questi criteri emergono evidenti i plurimi errori commessi dalla Corte dâappello di Brescia, la quale ha sottratto dal credito risarcitorio della vittima per danno non patrimoniale lâimporto ad essa pagato dallâErrai sia a titolo di indennizzo del danno patrimoniale dâincapacitĂ lavorativa, sia a titolo di indennizzo del danno patrimoniale da inabilitĂ temporanea, soggiungendo per giunta che lâInali ha diritto a vedersi restituire dal P. il relativo importo, senza avvedersi che in tal modo ha di fatto ridotto lâassicurazione sociale ad una partita di giro.
7. Resta assorbito il secondo motivo di ricorso.
8. Si propone pertanto lâaccoglimento del ricorso e la cassazione con rinvio della sentenza impugnataâ.
2. LâInail ha depositato memoria ex art. 380 bit c.p.c., comma 2, con la quale ha chiesto preliminarmente che il ricorso, per la rilevanza delle questioni da esso proposte, sia discusso e deciso con le forme ordinarie in pubblica udienza; nel merito ha insistito per il rigetto del ricorso.
Diritto
3. Il Collegio ritiene, preliminarmente, non necessario disporre il rinvio della causa a nuovo ruolo, per consentire la discussione in pubblica udienza ex art. 379 c.p.c..
Le questioni poste dal ricorso possono infatti agevolmente essere decise alla luce di due gruppi di principi ormai consolidati nella giurisprudenza di questa Corte: quelli concernenti la natura, il fondamento e gli effetti dellâistituto di cui allâart. 1916 c.c. (ex multis, Sez. U, Sentenza n. 8620 del 29/04/2015, Rv. 635402; Sez. 3, Sentenza n. 5594 del 20/03/2015, Rv. 634691; Sez. 3, Sentenza n. 4347 del 23/02/2009, Rv. 607061; Sez. 3, Sentenza n. 1336 del 20/01/2009, Rv. 606337; Sez. 3, Sentenza n. 1336 del 20/01/2009, Rv. 606338; Sez. 3, Sentenza n. 11457 del 17/05/2007, Rv. 596712); e quelli concernenti i criteri di determinazione del cd. âdanno differenzialeâ e dunque, specularmente, quelli di calcolo dei limiti entro i quali lâassicuratore sociale può surrogarsi nei diritti dellâassistito verso il responsabile del danno (Sez. 3, Sentenza n. 13222 del 26.6.2015).
Infatti quel che consente la decisione in camera di consiglio del ricorso, con le forme di cui allâart. 380 bis c.p.c., non è la complessitĂ della questione, ma la sua manifesta fondatezza od infondatezza, giusta la chiara previsione di cui allâart. 375 c.p.c., n. 5. E va da sè che il giudizio di manifesta fondatezza od infondatezza non necessariamente sottende quello di âcomplessitĂ â della questione. CosĂŹ, ad esempio, lâinvocazione della responsabilitĂ dello Stato per lâomessa attuazione di direttive comunitarie è domanda che pone certamente questioni complesse, ma essendo stata giĂ tante volte esaminata, ed essendosi formato su essa un jus receptum, un ricorso che avesse ad oggetto una domanda di quel tipo ben potrebbe essere dichiarato manifestamente fondato od infondato ai sensi dellâart. 375 c.p.c..
Pertanto, anche a prescindere da qualsiasi giudizio circa la effettiva sussistenza nel caso di specie di una questione âcomplessaâ, quel che rileva è stabilire se le questioni in diritto poste dal ricorrente siano o meno fondate in modo evidente: questione, per quanto si dirĂ , cui va data risposta affermativa.
3.1. Nella propria memoria ai sensi dellâart. 380 bis c.p.c. (pp. 1-2) lâInail adombra unâulteriore ragione di ostacolo alla discussione e decisione del ricorso in camera di consiglio: ovvero che sulla questione di diritto posta dal ricorso non esisterebbe un numero adeguato di precedenti.
Tale allegazione tuttavia non è decisiva, per varie ragioni.
La prima ragione è che la manifesta fondatezza od infondatezza di cui allâart. 375 c.p.c., possono in teoria anche prescindere dallâesistenza di precedenti. Un ricorso in cui si sostenesse che il testamento è un contratto sinallagmatico sarebbe manifestamente infondato, sebbene vanamente si cercherebbe un precedente specifico sul punto.
La seconda ragione è che questa Corte ha la funzione di nomofilachia assegnatale dallâart. 65 ord. giud., e la funzione di nomofilachia è assolta quando sulla questione oggetto del contendere esista anche solo un precedente. La giurisprudenza di legittimitĂ non si misura âa pesoâ, e non è consentito distinguere tra questioni su cui esistono precedenti numerosi, e questioni decise una volta soltanto. Le une come le altre sono questioni âdecise dalla Corteâ, e sulle quali dunque non è consentito ridiscutere in iure, salva ovviamente lâistanza di rimessione alle Sezioni Unite nel caso di contrasti, da proporre nei dieci giorni di cui allâart. 376 c.p.c., comma 2.
Se cosĂŹ non fosse, si perverrebbe ad un duplice paradosso:
â da un lato, decisioni di legittimitĂ fondamentali ma isolate a causa della raritĂ della fattispecie concreta (si pensi alla nota vicenda della scelta di rifiutare lâaccanimento terapeutico, manifestata dal tutore dellâincapace) finirebbero per perdere lâimportanza di âprecedenteâ, con sostanziale svilimento del ruolo di questa Corte;
â dallâaltro lato, diverrebbe impossibile stabilire oltre quale soglia numerica un orientamento di legittimitĂ potrebbe dirsi âconsolidatoâ, sĂŹ da far scattare la procedura di cui allâart. 375 c.p.c. (due precedenti? dieci? venti? ad libitum?).
4. Nel merito, il Collegio condivide le osservazioni contenute nella relazione.
Ritiene, invece, non decisive le contrarie osservazioni svolte dalla ricorrente nel controricorso e nella memoria.
5. Con un primo, articolato gruppo di rilievi (svolto nel controricorso, pp. 7-11) lâInail deduce che i provvedimenti amministrativi dellâIstituto sono assistiti da una presunzione di legittimitĂ , sicchĂŠ non è consentito al responsabile (ma è evidente che lâInail, nel nostro caso, intende invocare il suddetto principio nei confronti del danneggiato) contestarne la correttezza e lâattendibilitĂ , a meno che non si accolli il relativo onere della prova.
Queste argomentazioni, e lâinvocazione dei precedenti giurisprudenziali che le sorreggono, non vengono in rilievo nel presente giudizio.
Qui non si discute se lâInail abbia computato bene o male le indennitĂ dovute per legge allâassicurato. Il problema posto dal ricorrente è ben diverso, e riguarda la possibilitĂ in jure che il diritto della vittima dâun fatto illecito al risarcimento del danno biologico possa essere decurtato in misura pari alla somma pagatale dallâInail a titolo di indennizzo del pregiudizio (presunto) alla capacitĂ di lavoro, quando un simile danno dal punto di vista civilistico non sussista.
Una questione, dunque, ben diversa da quella concernente la correttezza dei conteggi effettuati dallâassicuratore sociale e della relativa prova.
6. Con un secondo gruppo di rilievi lâInail deduce che il principio di diritto proposto nella relazione del consigliere relatore âimpo(rrebbe) vincoli eccessivamente severi al recupero di quanto erogato dallâassicuratore sociale per le conseguenze di natura patrimoniale, laddove afferma che lâindennitĂ per inabilitĂ temporanea assoluta e le pese mediche non si possano recuperare perchĂŠ in ambito civilistico il lavoratore infortunato non avrebbe subito un dannoâ (cosĂŹ la memoria, p. 3).
Tale rilievo appare per un verso non decisivo, per altro verso erroneo.
6.1. Il punto di diritto sottoposto dal ricorrente a questa Corte è stabilire se il giudice di merito, decidendo nel rapporto tra vittima e responsabile dâun fatto illecito, possa liquidare il danno biologico tenendo conto di quanto giĂ pagato alla vittima dallâInail, ma a titolo di retribuzioni non percepite o spese mediche anticipate.
La risposta è ovviamente ânoâ, per due ragioni:
-) la prima è il divieto posto dallâart. 142 cod. ass., u.c., che sancisce il principio di intangibilitĂ del diritto al risarcimento del danno biologico da parte dellâassicuratore sociale, salvo che questâultimo abbia indennizzato lo stesso tipo di pregiudizio;
-) la seconda è lâinterpretazione dellâart. 1916 c.c., recepita dalla Corte costituzionale, con una sentenza additiva e dunque vincolante, secondo cui âè illegittimo lâart. 1916 c.c., nella parte in cui consente allâassicuratore di avvalersi, nellâesercizio del diritto di surrogazione nei confronti del tento responsabile, anche delle somme da questo dovute allâassicurato a titolo di risarcimento del danno biologicoâ.
La questione sollevata dallâInail è dunque non pertinente nel presente giudizio, nel quale non si discute se lâInail possa o non possa recuperare dal responsabile quanto pagato alla vittima; ma piuttosto se questâultima debba o non debba vedersi decurtare il diritto al risarcimento del danno biologico.
6.2. Oltre che non pertinente, il rilievo dellâInail secondo cui la tesi proposta dalla relazione comprimerebbe il suo diritto di surrogazione per quanto attiene le somme versate a titolo di spese mediche e di retribuzione non goduta è altresĂŹ erronea, e parrebbe fondarsi su un qui pro quo.
Dire che le suddette somme non debbano essere defalcata dal credito della vittima per il risarcimento del danno biologico, non vuol affatto dire che lâInail non abbia il diritto di pretenderne la rifusione da parte del terzo responsabile.
La necessitĂ di spendere del denaro per curarsi, e lâimpossibilitĂ di lavorare durante la malattia e la convalescenza, costituiscono per la vittima pregiudizi effettivamente patiti, dai quali essa viene tenuta indenne dallâintervento dellâassicuratore sociale.
Trattandosi di pregiudizi effettivamente patiti, essi fanno (teoricamente) sorgere in capo alla vittima un credito risarcitorio, che per effetto della surrogazione si trasferisce allâInali e che questâultimo potrĂ azionare nei confronti del responsabile, a nulla rilevando ovviamente che questâultimo debba giĂ risarcire la vittima per intero del danno biologico.
CosĂŹ, dato un danno biologico di 100 e spese mediche per 30 anticipate dallâInail, il responsabile avrĂ causato un danno complessivo di 130: delle quali 100 andranno pagate alla vittima, e 30 allâInail. Resta però fermamente escluso, per quanto detto, che a causa della surrogazione dellâInali il danno biologico della vittima (100) possa essere ridotto a 70 per tenere conto della surrogazione.
7. Con un secondo gruppo di rilievi (pp. 4-9 della memoria), lâInail invoca â allegando numerosi precedenti di questa Corte â il principio secondo cui quanto pagato dallâInail alla vittima, a titolo di indennizzo di danni patrimoniali, va rifuso allâInail dal responsabile, âentro i limiti della somma liquidata in sede civile a titolo di risarcimento dei danni patrimonialiâ.
Il principio non è pertinente nel nostro caso.
LâInail persiste nellâerrore, giĂ rilevato al 5 6.2 della presente ordinanza, di confondere il problema di quanto spetti alla vittima a titolo di risarcimento nei confronti del responsabile, con quello di stabilire quanto spetti allâInali a titolo di surrogazione nei confronti del responsabile.
Al primo problema dĂ soluzione la legge, stabilendo che il credito risarcitorio della vittima per danno biologico non può ridursi per effetto dellâintervento dellâassicuratore sociale, salvo che questâultimo abbia indennizzato proprio il danno biologico, e nella misura in cui lâabbia indennizzato.
Al secondo problema ha dato soluzione questa Corte, stabilendo che lâInail per le somme pagate a titolo di danno patrimoniale alla vittima può surrogarsi nei confronti del responsabile nella misura in cui questâultimo abbia effettivamente causato un danno patrimoniale, e fino al limite di questâultimo.
A seguire, per contro, la soluzione adottata dalla sentenza impugnata e sostenuta dallâInail alle pp. 10-11 della propria memoria, si perverrebbe ad un evidente paradosso.
Si immagini, infatti, che lâInail indennizzi la vittima sia per il danno biologico, sia per il danno (presunto ex lege) da incapacitĂ lavorativa, nel caso di invaliditĂ eccedenti il 16%, e che agisca poi in surrogazione nei confronti del responsabile. Se fosse corretta la tesi prospettata dallâInail:
(a) la vittima percepirebbe un risarcimento del danno biologico inferiore al dovuto, perchĂŠ defalcato dellâindennizzo pagato dallâInail per lâincapacitĂ lavorativa;
(b) lâInail toglierebbe allâassicurato in sede di surrogazione quel che gli ha pagato in sede di indennizzo, riducendo lâassicurazione sociale ad una partita di giro;
(c) il responsabile pagherebbe un solo danno anzichĂŠ due.
La corretta interpretazione da dare al combinato disposto dellâart. 1916 c.c., e art. 142 cod. ass., per contro, è la seguente:
(a) il risarcimento del danno biologico non può essere decurtato di quanto pagato alla vittima dannai, a titolo di danno patrimoniale;
(b) se lâInail ha pagato alla vittima un indennizzo a titolo di ristoro di danni patrimoniali, lâIstituto avrĂ diritto di surrogarsi nei confronti del responsabile se e nei limiti in cui un danno patrimoniale sia stato da questi effettivamente causato;
(c) nellâipotesi sub (b), il responsabile sarĂ tenuto sia a risarcire per intero il danno biologico alla vittima, sia a rivalere lâInail nei limiti del danno patrimoniale effettivamente causato; in questa seconda ipotesi la vittima perderĂ ovviamente il diritto al risarcimento del danno patrimoniale, trasferito allâInali per effetto di surrogazione.
8. Le spese del presente grado di giudizio saranno liquidate dal giudice del rinvio.
P.Q.M.
la Corte di cassazione, visto lâart. 380 c.p.c.:
(-) accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte dâappello di Brescia, in diversa composizione, anche per le spese del presente grado di giudizio.
CosĂŹ deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte di Cassazione, il 11 febbraio 2016.
Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2016





