FATTO E DIRITTO
La Corte, rilevato che sul ricorso n. 26673/2014 proposto da O. G.E. nei confronti del Ministero dellâInterno il consigliere relatore ha depositato ex art. 380 bis c.p.c., la relazione che segue.
âIl relatore Cons. Ragonesi, letti gli atti depositati, osserva quanto segue.
O.G.E., cittadino del Ghana, presentava domanda di riconoscimento dello status di rifugiato dinanzi al Tribunale di Roma, il quale, con ordinanza n. 15043/2012, respingeva la domanda.
Successivamente, lâ O. proponeva reclamo avverso detto provvedimento dinanzi alla Corte dâAppello di Roma che, con sentenza deposita il 17 marzo 2014, rigettava il reclamo.
Avverso questâultima pronuncia lâ O. ha proposto ricorso dinanzi a questa Corte con un motivo, con il quale si duole della violazione della presunzione semplice per determinare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, sostenendo che lâonere probatorio debba considerarsi assolto se correlato con i diritti garantiti allâart. 19 Cost., allâart. 9 della CEDU e agli artt. 1, 4, 10 della Carta dei diritti fondamentali dellâU.E..
Il Ministero dellâInterno non ha svolto alcuna attivitĂ difensiva.
Lâunico motivo di ricorso è infondato.
Premesso che la disciplina di riferimento è contenuta nel D.Lgs. n. 251 del 2007, recante norme sullâattribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonchĂŠ norme sul contenuto della protezione riconosciuta, va rammentato che tale Corte ha da tempo enunciato che un requisito essenziale per il riconoscimento dello âstatusâ di rifugiato è il fondato timore di persecuzione âpersonale e direttaâ nel Paese dâorigine del richiedente, a causa della razza, della religione, della nazionalitĂ , dellâappartenenza ad un gruppo sociale ovvero per le opinioni politiche professate. Il relativo onere probatorio â che riceve unâattenuazione in funzione dellâintensitĂ della persecuzione â incombe sullâistante, per il quale è tuttavia sufficiente provare anche in via indiziaria la âcredibilitĂ â dei fatti da esso segnalati (Cass. 18353/2006). AffinchĂŠ lâonere probatorio possa ritenersi assolto, gli elementi allegati devono avere carattere di precisione, gravitĂ e concordanza desumibili dai dati anche documentali offerti (Cass. 26287/2005).
Nella motivazione del provvedimento impugnato si legge che âlâistante ha allegato circostanze che non trovano il benchè minimo riscontro probatorio () in quanto oltre a non essere suffragate da alcun elemento diverso rispetto alle dichiarazioni rese da lui stesso, si presentano scarsamente circostanziate e peraltro non appaiono neppure idonee ad integrare i fatti di persecuzione o il perdurare del pericolo di danno grave alla personaâ ed ancora che âlâistante, pur richiesto dalla Corte di circostanziare meglio lâepisodio posto a base dellâabbandono del proprio paese, non ha saputo neppure precisare quali e quanti fossero i soggetti che lo avrebbero minacciato NĂŠ ha saputo precisamente collocarlo sotto un profilo spazio temporale. Viene dunque irrimediabilmente compromessa la sufficiente attendibilitĂ delle circostanze medesime e la possibilitĂ stessa per il giudicante, proprio a causa delle genericitĂ dei fatti narrati, di attivare dâufficio strumenti probatoriâ.
Appare, pertanto, chiaro che il Giudice di merito ha effettuato la valutazione della credibilitĂ soggettiva del richiedente applicando i principi sanciti da questa Corte, secondo la quale la valutazione deve essere svolta alla stregua dei criteri stabiliti nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, (verifica dellâeffettuazione di ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; deduzione di unâidonea motivazione sullâassenza di riscontri oggettivi; non contraddittorietĂ delle dichiarazioni rispetto alla situazione del paese; presentazione tempestiva della domanda; attendibilitĂ intrinseca) (Cass. 16202/2012).
Dunque, nel caso di specie lâattore non ha provato lâesistenza dei presupposti legittimanti la richiesta di protezione internazionale e non ha assolto lâonere probatorio su di esso gravante.
Peraltro, la Cedu e la Carta dei diritti fondamentali della UE non rilevano ai fini dellâinversione dellâonere probatorio, che grava in ogni caso sullo straniero seppur in modo attenuato, come giĂ evidenziato.
Il ricorso può pertanto essere trattato in camera di consiglio ricorrendo i requisiti di cui allâart. 375 c.p.c..
P.Q.M..
Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione in Camera di Consiglio.
Roma;
Il Cons. relatore;
Considerato:
che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni di quelle rassegnate nella relazione di cui sopra;
che pertanto il ricorso va rigettato. Nulla spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
CosĂŹ deciso in Roma, il 12 febbraio 2016.
Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2016





