Cassazione civile, sez. VI, 11 luglio 2016, n. 14157
Premesso che la disciplina di riferimento in materia di riconoscimento dello status di rifugiato ovvero di persona bisognosa di protezione internazionale è contenuta nel D.Lgs. n. 251 del 2007, va rammentato che la S.C. ha da tempo enunciato che ÂŤrequisito essenziale per il riconoscimento dello âstatusâ di rifugiato è il fondato timore di persecuzione âpersonale e direttaâ nel Paese dâorigine del richiedente, a causa della razza, della religione, della nazionalitĂ , dellâappartenenza ad un gruppo sociale ovvero per le opinioni politiche professate. Il relativo onere probatorio â che riceve unâattenuazione in funzione dellâintensitĂ della persecuzione â incombe sullâistante, per il quale è tuttavia sufficiente provare anche in via indiziaria la âcredibilitĂ â dei fatti da esso segnalati (Cass. 18353/2006). AffinchĂŠ lâonere probatorio possa ritenersi assolto, gli elementi allegati devono avere carattere di precisione, gravitĂ e concordanza desumibili dai dati anche documentali offerti (Cass. 26287/2005)Âť.
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Cassazione civile, sez. VI, 11 luglio 2016, n. 14157




