Fatto
Con avviso di irrigazione sanzioni l’Ufficio Iva di Roma applicava a P.C. pene pecuniarie per infrazioni commesse negli anni di imposta 1992, 1993, 1994, 1995 e 1996, consistenti nella omessa indicazione del luogo di conservazione delle scritture contabili.
Il ricorso della contribuente volto ad ottenere la continuazione tra le violazioni riguardanti la medesima disposizione di legge veniva respinto dalla Commissione tributaria provinciale di Roma che riteneva inapplicabile il disposto della L. n. 4 del 1929, art. 8, comma 2, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 48, comma 2, nonostante si trattasse di infrazioni della medesima natura poste in essere in esecuzione di una unica risoluzione.
Ricorre la contribuente per la cassazione della sentenza insistendo per la riconduzione ad unità delle medesime infrazioni alla luce del disposto normativo disatteso dai giudici di prime cure anche in considerazione della natura della violazione e dell’assenza di qualsiasi intento di frode.
Diritto
Il ricorso è infondato.
La ricorrente lamenta che non le sia stato riconosciuto da entrambi i giudici dei gradi di merito il beneficio della continuazione della L. n. 4 del 1929, ex art. 8, comma 2 (in caso di più violazioni commesse anche in tempi diversi in esecuzione della medesima risoluzione, la sanzione può essere applicata una sola volta tenuto conto della circostanza dei fatti e della personalità dell’autore delle violazioni) in relazione alle ripetute infrazioni della stessa natura contestate dall’Ufficio e neppure la riduzione delle sanzioni a sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 48 (se in relazione ad una stessa operazione sono state commesse più violazioni punite con la pena pecuniaria, si applica soltanto la pena pecuniaria stabilita per la più grave di esse aumentata da un terzo alla metà).
Ora il richiamo all’art. 48 è inconferente perchè le violazioni di cui è causa(omessa indicazione del luogo di tenuta delle scritture contabili) non riguardano “operazioni” poste in essere bensì il mancato rispetto di obblighi formali previsti dalla disciplina IVA concernenti distinti anni di imposta e dunque neppure avvinte da quella contestualità che giustifica il trattamento sanzionatorio più favorevole.
Quanto al beneficio della continuazione valgono le stesse argomentazioni perchè se è vero che nel caso di pluralità di illeciti tributari, sanzionati con pena pecuniaria, trova applicazione la L. n. 4 del 1929, art. 8, il quale conferisce il potere discrezionale di irrogare un’unica sanzione (in misura maggiore), occorre pur sempre che si tratti i di concorso omogeneo, cioè di più violazioni della stessa disposizione di legge, commesse con molteplici operazioni, in esecuzione di unitaria risoluzione dell’autore, nell’ambito del medesimo periodo d’imposta (Cass. 9328/87 – 6761/90 – 9530/94).
Requisiti questi che difettano nella fattispecie perchè – al di là della diversità delle annualità – non si comprende né è stato spiegato quale particolare proposito potesse essere perseguito dall’inosservanza degli obblighi formali oggetto di contestazione sì da potersi evincere la sussistenza del presupposto della continuazione.
Il ricorso va pertanto rigettato mentre stante la natura della lite- possono compensarsi le spese di questo giudizio.
P.Q.M.
LA SUPREMA CORTE Rigetta il ricorso. Compensa le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 28 marzo 2007.






