Cassazione civile, sez. tributaria, 28 maggio 2007, n. 12446

Riprendendo un principio già consolidato in materia (Cft. Cass. Civ. 9328/87 – 6761/90 – 9530/94) la S.C. rammenta come nel caso di pluralità di illeciti tributari, sanzionati con pena pecuniaria, condizione per l’applicabilità dell’art. 8 della legge 7 gennaio 1929 n. 4 (articolo abrogato dall’art. 29, c. 1, lett. a), D.Lgs.472/97), il quale conferiva il potere discrezionale di irrogare un’unica sanzione, ancorchè maggiorata, è il configurarsi di un “concorso omogeneo” ovvero di più violazioni della stessa disposizione di legge, commesse con molteplici operazioni, in esecuzione di unitaria risoluzione dell’autore, nell’ambito del medesimo periodo d’imposta.
Tale principio riguarda anche le infrazioni alla disciplina dell’I.V.A., come quelle previste dagli artt. 41 e 43 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, in quanto non è incompatibile con la riunificazione obbligatoria, contemplata dall’art. 48 secondo comma di detto decreto per le varie violazioni che siano state commesse nell’ambito di un’unica operazione.

Cassazione civile, sez. tributaria, 28 maggio 2007, n. 12446