FATTO

L’Ufficio del registro di Conegliano notificava, in data 2.2.1995, alla società S.I.P.A. (Società Italiana Progettazioni Acquisti s.r.l.) avviso di rettifica e liquidazione INVIM con il quale elevava il valore finale dichiarato, in data 30.6.1993, da quella società nella denuncia INVIM per decorso decennio da L. 2.011.350.000 a L. 3.288.000.000 in relazione ad un terreno di ettari 1,74 con sovrastanti 3 capannoni locati a terzi. L’atto veniva motivato in base ad astratti criteri, riconoscendo l’esistenza di una servitù di passaggio e del pessimo stato di un fabbricato e facendo riferimento ad una perizia U.T.E. La contribuente impugnava detto atto innanzi alla C.T. di primo grado di Treviso per – carenza di motivazione e lamentando nel merito l’eccessivo valore accertato pari a L. 230.000 a metro quadro rispetto a quello di L. 166.000 al mq., anche se rivalutato, pagato dalla stessa società a seguito di asta pubblica nel luglio 1990 per un bene similare ubicato nella stessa zona.
Successivamente l’Ufficio notificava alla società altro avviso di rettifica e liquidazione sostitutivo del precedente integrato con sopratasse ed interessi, che veniva anch’esso tempestivamente impugnato. Resisteva l’Ufficio difendendo il suo operato.
La C.T.P. accoglieva il ricorso e, su gravame dell’Ufficio, la C.T.R. del Veneto riformava la sentenza di primo grado giudicando infondata la doglianza concernente l’insufficiente motivazione e ritenendo più attendibile la perizia U.T.E. rispetto all’atto segnalato dalla società con il valore a mq., anche se rivalutato, risultante da un’asta per pubblico incanto per analogo immobile adiacente.
Avverso detta decisione proponeva ricorso per cassazione la società S.I.P.A. s.r.l. sulla base di due motivi. Resiste con controricorso l’A.F..

DIRITTO

Con il primo motivo parte contribuente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, per non avere la C.T.R. rilevato che l’ufficio non aveva in alcun modo assolto l’onere della prova in ordine all’indicazione degli elementi di fatto giustificativi del quantum accertato nel quadro dei parametri prescelti, avendo semplicemente fatto riferimento alla stima U.T.E. e non dimostrando alcunché in ordine alla media del valore di mercato rilevabili da immobili simili, dall’ubicazione, accessibilità, appetibilità commerciale, ecc. rimanendo così una mera enunciazione di clausole di stile.
Con la seconda censura si deduce l’omessa ed insufficiente motivazione per avere la C.T.R. fondato la propria decisione unicamente sulla perizia U.T.E. senza la cognizione valori medi di mercato citati dall’Ufficio finanziario, disconoscendo invece quanto dedotto dalla contribuente, in armonia con il disposto della legge, che evidenziava la sussistenza di un precedente trasferimento di un immobile con le stesse caratteristiche con valori assolutamente conformi a quanto dichiarato, omettendo, peraltro, di pronunciarsi sulla questione relativa all’onere della prova, non ottemperato dall’A.F..
Il ricorso è infondato.
Con i due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, l’ente ricorrente lamenta che l’accertamento non sarebbe stato adeguatamente motivato e che, comunque, non sarebbe stata offerta la prova del maggior valore accertato. Più specificamente, la parte ricorrente si duole della genericità della motivazione della rettifica che non sarebbe stata seguita da uno specifico supporto probatorio.
Come è noto, secondo giurisprudenza di questa Corte, l’obbligo della motivazione dell’avviso di accertamento di maggior valore mira a delimitare l’ambito delle ragioni adducibili dall’ufficio nell’eventuale successiva fase contenziosa ed a consentire al contribuente l’esercizio del diritto di difesa. Pertanto è necessario e sufficiente che l’avviso enunci i criteri astratti in base al quale è stato determinato il maggior valore (cfr., ex multis, Cass. civ. 11420 del 1998 e 24193 del 2006).
Il ricorrente, con il primo motivo, non contesta che tali criteri siano stati indicati, ma si duole proprio di quella genericità ritenuta legittima, sul piano formale, dalla citata giurisprudenza.
Quanto alla asserita carenza di elementi sui quali sarebbe basata la decisione impugnata, va rilevato che lo stesso ricorrente riconosce che l’accertamento è stato effettuato sulla base di una stima dell’U.T.E. e lamenta che tale stima sia stata ritenuta più attendibile dalla C.T.R. rispetto all’atto segnalato dalla società con il valore a mq., anche se rivalutato, risultante da un asta per pubblico incanto per analogo immobile adiacente.
Su tali affermazioni occorre osservare che i valori attribuiti per un’asta pubblica notoriamente sono i più bassi possibili e che, quindi, ogni ulteriore contestazione sul quantum, non ha alcun rilievo.
D’altra parte, non è condivisibile l’affermazione che, in linea di principio, la mancata specifica indicazione degli immobili similari assunti a comparazione impedirebbe l’esercizio del diritto di difesa.
Infatti, preso atto del criterio di valutazione, nulla impedisce al contribuente di contestare e documentare la infondatezza della pretesa erariale e, nella specie, ciò è stato fatto in modo non esaustivo. Il problema va affrontato non solo in relazione all’esercizio del diritto di difesa, ma anche in relazione all’onere della prova, che grava sulla amministrazione finanziaria e che, nella specie, risulta assolto.
Tutto ciò premesso , dichiarata assorbita ogni altra censura, il ricorso deve essere rigettato. Sussistono tuttavia motivi di equità che suggeriscono la compensazione delle spese di questa fase di giudizio, stante anche le alterne vicende giudiziarie.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.