Cassazione civile, sez. V tributaria, 21 gennaio 2008, n. 1150

In tema di INVIM, l’obbligo di motivare l’Avviso di accertamento di maggior valore mira a delimitare l’ambito delle ragioni adducibili dall’Ufficio nell’eventuale successiva fase contenziosa ed a consentire quindi al contribuente l’esercizio del diritto di difesa. Pertanto, è necessario e sufficiente che l’Avviso enunci i criteri astratti in base ai quali è stato determinato il maggior valore, salvi poi restando in sede contenziosa, da una parte, l’onere dell’Ufficio di provare gli elementi di fatto giustificativi del quantum accertato e, dall’altra, la facoltà del contribuente medesimo di dimostrare l’infondatezza della pretesa erariale anche in base a criteri non utilizzati dall’Ufficio. Nella specie, la SC ha considerato sufficientemente motivato un avviso di accertamento di maggior valore fondato su una stima dell’UTE ed ha reputato non indispensabile la specifica indicazione, da parte dell’Ufficio, di immobili similari da assumere a comparazione, con il rilievo che tale indicazione sia un eventuale onere del contribuente in sede contenziosa.

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Cassazione civile, sez. V tributaria, 21 gennaio 2008, n. 1150