Cassazione civile, sez. V tributaria, 21 gennaio 2008, n. 1150
In tema di INVIM, lâobbligo di motivare lâAvviso di accertamento di maggior valore mira a delimitare lâambito delle ragioni adducibili dallâUfficio nellâeventuale successiva fase contenziosa ed a consentire quindi al contribuente lâesercizio del diritto di difesa. Pertanto, è necessario e sufficiente che lâAvviso enunci i criteri astratti in base ai quali è stato determinato il maggior valore, salvi poi restando in sede contenziosa, da una parte, lâonere dellâUfficio di provare gli elementi di fatto giustificativi del quantum accertato e, dallâaltra, la facoltĂ del contribuente medesimo di dimostrare lâinfondatezza della pretesa erariale anche in base a criteri non utilizzati dallâUfficio. Nella specie, la SC ha considerato sufficientemente motivato un avviso di accertamento di maggior valore fondato su una stima dellâUTE ed ha reputato non indispensabile la specifica indicazione, da parte dellâUfficio, di immobili similari da assumere a comparazione, con il rilievo che tale indicazione sia un eventuale onere del contribuente in sede contenziosa.
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Cassazione civile, sez. V tributaria, 21 gennaio 2008, n. 1150






