Cassazione civile, sez. unite, 6 marzo 2020, n. 6459
FATTI DI CAUSA
1. â D.B., con atto di citazione notificato il 16 luglio 2002, convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Frattamaggiore, il fratello A. e la di lui coniuge, P.P., e M.V., vedova di un altro fratello, deducendo che in data 18 giugno 1984 D.A. e M.V. avevano con denaro di esso esponente acquistato da un terzo, per porzioni separate e per parti comuni, il primo in comunione legale con la moglie, un compendio immobiliare in (omissis). Lâattore deduceva che tra le parti in causa si era concordato che i beni oggetto della compravendita sarebbero stati trasferiti a lui, vero dominus dellâaffare, o ad altra persona da lui indicata. A riprova di quanto affermato, produceva due scritture private a firma di P.P. e di M.V., del medesimo tenore, entrambe del 28 marzo 2002, nelle quali le scriventi davano atto che il vero proprietario del fabbricato era D.B. e si impegnavano al trasferimento, a semplice richiesta, in favore del D. o di persona da lui indicata. Lamentando che i convenuti non avevano onorato il patto fiduciario, chiese accertarsi e dichiararsi la loro interposizione reale nella intestazione degli immobili descritti in citazione, con contestuale emissione di sentenza di trasferimento in proprio favore.
I convenuti si costituirono in giudizio, resistendo.
Nel corso del processo di primo grado la lite venne transatta tra lâattore e i convenuti D.A. e P.P., con trasferimento, senza corrispettivo, degli immobili oggetto di causa (ed a questi ultimi intestati) in capo allâattore e contestuale riconoscimento, in favore dei convenuti predetti, dellâimporto di Euro 25.000 a fronte di spese e miglioramenti dagli stessi sostenute ed eseguiti.
Quanto al rapporto tra D.B. e M.V., la domanda venne accolta dallâadito Tribunale che, con sentenza n. 13 in data 11 gennaio 2008, dichiarata lâinterposizione reale della M., dispose il trasferimento dei beni immobili alla stessa formalmente intestati in favore dellâattore (o di persona da nominare ad opera dello stesso).
Il Tribunale rilevò:
che i fatti posti a fondamento della domanda proposta nei confronti della M. avevano trovato ampia conferma sia nellâistruttoria espletata nel corso del giudizio, sia nella documentazione prodotta in atti;
che, in particolare, con la dichiarazione in data 28 marzo 2002 la M. aveva riconosciuto che il cognato D.B. era lâunico proprietario dellâintero complesso immobiliare sito in (omissis), intestato alla stessa dichiarante e ad D.A. in forza dellâatto per notaio Ma. del (omissis), e che lâattore aveva versato tutte le relative tasse e spese, e nel contempo si era impegnata a ritrasferire detto complesso immobiliare a semplice richiesta di D.B., affinchĂŠ questâultimo lo intestasse a lui o a persona da designare.
Il primo giudice richiamò inoltre il principio secondo cui il negozio fiduciario si realizza mediante il collegamento tra due negozi, lâuno di carattere esterno, realmente voluto e con efficacia verso i terzi, e lâaltro di carattere interno ed obbligatorio, pure effettivamente voluto, diretto a modificare il risultato finale del primo negozio. Osservò quindi che lâesistenza del negozio fiduciario ben può ritenersi nella scrittura privata con la quale lâacquirente di un immobile, riconoscendo la natura fiduciaria dellâintestazione e, conseguentemente, la relativa proprietĂ a favore di un terzo, assuma contestualmente lâobbligo di trasferirgli il diritto; e rilevò che ciò era quello che era avvenuto nel caso di specie tra la M. e il cognato, risultando lâesistenza della interposizione reale dimostrata dalle espresse ed inequivocabili dichiarazioni rese dalla convenuta nella scrittura privata del 28 marzo 2002.
2. â La Corte dâappello di Napoli, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria del 17 aprile 2014, ha confermato la pronuncia di primo grado, rigettando il gravame della M..
La Corte territoriale ha premesso che il negozio fiduciario, richiedendo la forma scritta ad substantiam, è nullo quando manchi tale requisito, e che se dunque realmente vi fu, tra le parti in causa, allâepoca della stipula della compravendita, un accordo fiduciario per il trasferimento dellâimmobile in capo a D.B., questo è da dichiararsi nullo per difetto di forma.
La Corte partenopea ha poi esaminato la scrittura privata in data 28 marzo 2002 a firma della M., del seguente tenore: âIo sottoscritta M.V. in D., nata a (omissis), riconosco che mio cognato D.B. è lâunico proprietario dellâintero complesso immobiliare sito in (omissis), alle vie (omissis), nel suo attuale stato intestato a mio cognato D. A. ed a me medesima, giusta atto del notaio Ma. del (omissis), ma acquistato e poi completato dallo stesso D.B.. Riconosco che mio cognato D.B. mi ha versato tutte le tasse e spese da me sostenute. Mâimpegno, per la mia quota, a ritrasferirlo a semplice richiesta a lui o a persona da lui designataâ.
In particolare la Corte di Napoli â esclusa la possibilitĂ di annettere rilevanza giuridica al riconoscimento del cognato quale unico proprietario dellâimmobile in contestazione; assegnata valenza confessoria al riconoscimento che il cognato aveva completato il fabbricato e versato tutte le tasse e spese; e collocato sul piano volitivo, piuttosto che su quello ricognitivo, lâultimo inciso, contenente lâimpegno di trasferimento â ha osservato quanto segue:
â lâoperazione posta in essere dalle parti, sia pure non contestuale e frazionata nel tempo, consta di un negozio di compravendita in cui è acquirente M.V. e di una scrittura unilaterale con cui la M. si impegna a ritrasferire il bene acquistato al cognato B.;
â tale impegno non costituisce un negozio autonomo ma è un elemento dellâoperazione fiduciaria;
â il collegamento negoziale, connaturato al negozio fiduciario, sostanzialmente sussiste tra lâatto di compravendita del 1984 e la scrittura privata del 2002;
â a tale ricostruzione non sono di ostacolo NĂŠ il lungo lasso temporale tra i due atti, non essendo richiesta la contestualitĂ tra i due negozi, NĂŠ la unilateralitĂ della scrittura, e neppure che non sia intervenuta unâaccettazione formale, atteso che la produzione in giudizio del documento con la dichiarata intenzione di valersene equivale ad accettazione.
In definitiva, secondo la Corte partenopea, lâoperazione economica realizzata dalle parti configura effettivamente un negozio fiduciario.
3. â Per la cassazione della sentenza della Corte dâappello M.V. ha proposto ricorso, affidato a quattro motivi, illustrati con memorie.
Ha resistito, con controricorso, D.B.. Anchâegli ha depositato memorie.
4. â I motivi di ricorso possono essere cosĂŹ compendiati.
Con il primo motivo (violazione o falsa applicazione dellâart. 1325 c.c., comma 1, n. 2, artt. 1418,1324 e 2697 c.c., nonchĂŠ dellâart. 115 c.p.c., in riferimento allâart. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4) la M. si duole delle conclusioni cui è giunta la Corte di Appello in ordine alla natura ed efficacia della scrittura del 28 marzo 2002, quale valido titolo sotteso allâobbligo di trasferimento riconosciuto esistente in capo ad essa ricorrente. La sentenza impugnata â dopo avere riconosciuto che il patto fiduciario, equiparato al contratto preliminare, avrebbe dovuto rivestire, a pena di nullitĂ , la forma scritta e che, poichĂŠ tale forma non risultava essere stata rispettata, il patto non poteva che essere nullo; e dopo avere chiarito che lâatto ricognitivo, avente valore confessorio, non era idoneo a provare la proprietĂ sui beni immobili â avrebbe finito con il compiere un salto logico, per avere assegnato, alla parte della scrittura in cui lâintestataria si impegnava a trasferire lâimmobile a semplice richiesta a D.B. o a persona da lui indicata, il valore di una dichiarazione negoziale unilaterale, senza avvedersi che di un tale negozio mancava la causa giuridica, che non avrebbe potuto essere identificata nellâesistenza di un previo (cioè anteriore allâacquisto) patto fiduciario, esistenza che la stessa Corte territoriale aveva prima negato. Secondo la ricorrente, lâonere di provare la sussistenza dellâaccordo fiduciario a giustificazione causale dellâatto negoziale bilaterale spettava a D.B., avendo egli richiesto, ex art. 2932 c.c., una pronuncia costitutiva del trasferimento immobiliare oggetto del suddetto atto negoziale bilaterale.
Con il secondo motivo (violazione o falsa applicazione degli artt. 1174 e 1346 c.c., in riferimento allâart. 360 c.p.c., n. 3) si lamenta la nullitĂ della scrittura del 28 marzo 2002 per carenza di elemento causale e, in ogni caso, per non contenere essa la specifica ed analitica descrizione degli immobili da trasferire. Sostiene la ricorrente che quando, come nel caso di specie, non sussista un sottostante accordo fiduciario tra le parti, non potrebbe riconoscersi validitĂ ed efficacia allâatto unilaterale contenente lâimpegno a trasferire lâimmobile; sottolinea, poi, che la scrittura a firma della M. risulterebbe priva del requisito essenziale consistente nella indicazione precisa dei confini e dei dati catastali relativi agli immobili oggetto dellâimpegno a trasferire. Inoltre, la scrittura in questione, contenente lâassunzione dellâimpegno generico a trasferire la propria quota, anzichĂŠ le specifiche e individuate porzioni immobiliari di pertinenza esclusiva della M., sarebbe inidonea a costituire valida fonte dellâobbligazione a trasferire per carenza assoluta del requisito della specifica determinazione della prestazione oggetto dellâimpegno cosĂŹ formalmente dichiarato.
Il terzo motivo (omesso esame circa un fatto decisivo ai fini del giudizio che è stato oggetto di disamina tra le parti, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) concerne la censura di completa pretermissione, ad opera della Corte territoriale, della valenza probatoria di unâaltra dichiarazione unilaterale, del 22 marzo 2002, con cui il D. dichiarava di aver versato al fratello A. (il quale si era assunto lâobbligo di ripartire la somma in parti uguali con gli altri fratelli, G., marito della M., e R.) lâammontare degli affitti indebitamente percepiti dallâottobre 1988 al febbraio 2002 dagli inquilini del fabbricato di (omissis). Deduce la ricorrente che un tale documento, piĂš volte segnalato, nel contraddittorio, allâesame del giudice, ove esaminato, avrebbe smentito la presupposta esistenza di un accordo fiduciario.
Sotto la rubrica âviolazione o falsa applicazione del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 46, e L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 40, nonchĂŠ dellâart. 2932 c.c., in riferimento allâart. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4â, il quarto motivo censura lâavvenuto trasferimento operato dal giudice del merito senza la indicazione degli estremi della licenza edilizia e/o della concessione edilizia ad edificare legittimante la realizzazione dei beni oggetto della sentenza costitutiva. Sostiene la ricorrente: che nellâatto del 1984, al momento dellâacquisto effettuato dalla M. e dal cognato A., il compendio compravenduto era costituito dal terreno e dal sovrastante edificio al rustico, realizzato con licenza del 1973 e successive varianti del 1975; che quando fu stipulato lâatto di compravendita i titoli edilizi erano ampiamente decaduti; che le successive opere di edificazione â che avevano consentito, tra lâaltro, le suddivisioni interne e tutto quanto necessario alla ultimazione delle diverse unitĂ residenziali, poi accatastate in proprietĂ esclusiva della M. e del cognato A. â necessitavano inderogabilmente di una nuova concessione edilizia finalizzata a legittimare lâesecuzione di tutte le opere di completamento. Ad avviso della ricorrente, il trasferimento giudiziale non avrebbe potuto essere disposto senza lâesatta indicazione dei titoli edificatori.
5. â Fissata originariamente lâadunanza camerale e disposta, allâesito di questa, la rimessione della trattazione alla pubblica udienza, la Seconda Sezione di questa Corte, con ordinanza interlocutoria 5 agosto 2019, n. 20934, ha trasmesso gli atti al Primo Presidente per lâeventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite al fine di risolvere il contrasto di giurisprudenza sulla questione, sollevata con il primo motivo di impugnazione, concernente la forma dellâimpegno di trasferimento assunto dal fiduciario.
Lâordinanza di rimessione segnala che ad un orientamento di gran lunga prevalente che richiede per il negozio fiduciario, ove involga diritti immobiliari, la forma scritta a pena di nullitĂ , si è andato da ultimo contrapponendo un indirizzo che ritiene sufficiente, a fronte di un pactum fiduciae concluso oralmente, una dichiarazione unilaterale scritta con cui il fiduciario si impegna, in maniera attuale e precisa, a trasferire al fiduciante (ovvero ad un terzo da questo indicato) la proprietĂ di uno o piĂš beni immobili in esecuzione di detto precedente accordo fiduciario, dichiarazione che, nel realizzare la conservazione del preesistente rapporto, costituirebbe autonoma fonte di obbligazione per il soggetto che la sottoscrive, suscettibile di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., purchĂŠ contenga lâesatta individuazione dellâimmobile, con lâindicazione dei confini e dei dati catastali.
Il piĂš recente indirizzo, ad avviso del Collegio rimettente, presterebbe il fianco ad alcune critiche: in primo luogo perchĂŠ il patto fiduciario, ove incida su diritti reali immobiliari, non potrebbe sfuggire alla forma scritta; in secondo luogo perchĂŠ la dichiarazione unilaterale del fiduciario non potrebbe avere funzione ricognitiva retrospettiva e ancor meno ridursi alla confessione di un diritto reale altrui, dovendo âapparire, e nitidamente, attraverso il compiuto esame della vicenda fattuale (nel quale anche il dato temporale assume un significato niente affatto secondario), il precipitato della causa fiduciaria concretaâ.
6. â Il Primo Presidente ha disposto lâassegnazione del ricorso alle Sezioni Unite.
7. â Nellâudienza di discussione il pubblico ministero â nel concludere per il rigetto dei primi due motivi di ricorso e per la rimessione alla Sezione semplice dellâesame degli ulteriori motivi â ha chiesto che, a composizione del contrasto di giurisprudenza, sia enunciato il principio di diritto nel senso che la dichiarazione unilaterale scritta con cui un soggetto si impegna a trasferire ad altri diritti di proprietĂ su immobili esattamente individuati in esecuzione di un patto fiduciario non scritto costituisce legittima ed autonoma fonte di obbligazioni suscettibile di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. â La questione rimessa allâesame delle Sezioni Unite concerne la forma del patto fiduciario con oggetto immobiliare. Premesso che il patto fiduciario dĂ luogo ad un assetto di rapporti sul piano obbligatorio in forza del quale il fiduciario è tenuto verso il fiduciante a tenere una certa condotta nellâesercizio del diritto fiduciariamente acquistato, ivi compreso il ritrasferimento del diritto al fiduciante o a un terzo da lui designato, lâinterrogativo sollevato dallâordinanza interlocutoria è se possa ritenersi rispettato il requisito della forma scritta del patto fiduciario coinvolgente diritti reali immobiliari da una dichiarazione unilaterale scritta del fiduciario che risulti espressione della causa fiduciaria esistente in concreto, pur se espressa verbalmente tra fiduciante e fiduciario; piĂš in particolare, se valida fonte dellâobbligazione di ritrasferire sia soltanto un atto bilaterale e scritto, coevo allâacquisto del fiduciario, o se sia sufficiente un atto unilaterale, ricognitivo, posteriore e scritto del fiduciario, a monte del quale vi sia un impegno espresso oralmente dalle parti.
2. â Si impongono, preliminarmente, alcune premesse di inquadramento.
3. â Il fenomeno fiduciario consiste in una operazione negoziale che consente ad una parte (il fiduciante) di far amministrare o gestire per finalitĂ particolari un bene da parte di unâaltra (il fiduciario), trasferendo direttamente al fiduciario la proprietĂ del bene o fornendogli i mezzi per lâacquisto in nome proprio da un terzo, con il vincolo che il fiduciario rispetti un complesso di obblighi volti a soddisfare le esigenze del fiduciante e ritrasferisca il bene al fiduciante o a un terzo da lui designato. Attraverso il negozio fiduciario la proprietĂ del bene viene trasferita da un soggetto a un altro con lâintesa che il secondo, dopo essersene servito per un determinato scopo, lo ritrasferisca al fiduciante, oppure il bene viene acquistato dal fiduciario con denaro fornito dal fiduciante, al quale, secondo lâaccordo, il bene stesso dovrĂ essere, in un tempo successivo, ritrasferito.
3.1. â Il negozio fiduciario si presenta non come una fattispecie, ma come una casistica: allâunicitĂ del nome corrispondono operazioni diverse per struttura, per funzione e per pratici effetti.
Innanzitutto perchĂŠ lâinvestitura del fiduciario nella titolaritĂ del diritto può realizzarsi secondo distinti moduli procedimentali: le parti possono dare origine alla situazione di titolaritĂ fiduciaria sia attraverso un atto di alienazione dal fiduciante al fiduciario, sia â come nel caso da cui è sorta la presente controversia â mediante un acquisto compiuto dal fiduciario in nome proprio da un terzo con denaro fornito dal fiduciante.
In secondo luogo perchĂŠ lâeffetto traslativo non è essenziale per la configurabilitĂ di un accordo fiduciario. Accanto alla fiducia dinamica, caratterizzata dallâeffetto traslativo strumentale, un modo di costituzione della titolaritĂ fiduciaria è rappresentato dalla fiducia statica, che si ha quando manca del tutto un atto di trasferimento, perchĂŠ il soggetto è giĂ investito ad altro titolo di un determinato diritto, e il relativo titolare, che sino a un dato momento esercitava il diritto nel proprio esclusivo interesse, si impegna a esercitare le proprie prerogative nellâinteresse altrui, in conformitĂ a quanto previsto dal pactum fiduciae. Nello schema del negozio fiduciario â afferma Cass., Sez. II, 7 agosto 1982, n. 4438 â rientra, oltre quello di tipo traslativo, anche la fiducia statica, i cui estremi sono appunto rappresentati dalla preesistenza di una situazione giuridica attiva facente capo ad un soggetto che venga poi assunto come fiduciario e si dichiari disposto ad attuare un certo disegno del fiduciante mediante lâutilizzazione non giĂ di una situazione giuridica allâuopo creata (come nel negozio fiduciario di tipo traslativo), ma di quella preesistente, che viene cosĂŹ dirottata dal suo naturale esito, a ciò potendosi determinare proprio perchĂŠ a lui fa capo la situazione giuridica di cui si tratta.
In terzo luogo perchĂŠ il negozio fiduciario risponde ad una molteplicitĂ di funzioni, di pratici intenti, essendo diversi i tipi di interessi che possono sorreggere lâoperazione. Nella fiducia cum amico la creazione della titolarità è funzionale alla realizzazione di una detenzione e gestione del bene nellâinteresse del fiduciante ed in vista di un successivo ulteriore trasferimento della titolaritĂ , allo stesso fiduciante o a un terzo. Nella fiducia cum creditore, invece, il contratto fiduciario intercorre tra debitore e creditore: lâinteresse del fiduciante è trasferire la proprietĂ di un suo bene al fiduciario, suo creditore, a garanzia del diritto di credito, con lâimpegno del fiduciario a ritrasferire il bene al fiduciante, se questi adempie regolarmente al proprio debito. Questa seconda tipologia â la fiducia cum creditore â esige una attenta valutazione nel caso concreto, onde accertare che non integri un contratto in frode alla legge e precisamente in violazione del divieto di patto commissorio (art. 2744 c.c.).
3.2. â La dottrina ha a lungo dibattuto alla ricerca di una sistemazione appagante del fenomeno fiduciario sotto il profilo del suo fondamento causale.
Vi è chi, riducendo il negozio fiduciario ad un tipo negoziale, seppure innominato, lo costruisce come un contratto unitario, avente una propria causa interna, la causa fiduciae, consistente in un trasferimento di proprietĂ , da un lato, e nellâassunzione di un obbligo, dallâaltro. In questa prospettiva, lâeffetto obbligatorio non costituisce un limite dellâeffetto reale, ma si trova con esso in un rapporto di interdipendenza, non giĂ nel senso di corrispettivitĂ economica, ma nel senso che lâattribuzione patrimoniale è il mezzo per rendere possibile al fiduciario quel suo comportamento in ordine al diritto trasferitogli: lâeffetto obbligatorio rappresenta dunque la causa giustificatrice dellâeffetto reale.
Da parte di altri si ritiene che nellâoperazione de qua siano destinati a venire in rilievo singoli negozi tipici, con causa diversa da quella fiduciae, relativamente ai quali la fiducia non opera o non è in grado di operare sul terreno della causa in senso oggettivo, ma su quello dei motivi o su quello delle determinazioni accessorie di volontĂ .
Altri ancora â dopo avere qualificato il contratto fiduciario come il negozio mediante il quale si persegue uno scopo diverso dalla causa del contratto prescelto, avendo il pactum fiduciae la funzione di piegare il contratto prescelto alla realizzazione dello scopo perseguito â ritengono impossibile ricondurre il fenomeno pratico ad una unitaria categoria giuridica e considerano il contratto traslativo e il patto fiduciario come contratti separati, tra loro collegati, nei quali la causa fiduciae esprime il collegamento fra i due contratti. Tale orientamento costruisce il fenomeno in forma pluralistica, vedendovi un collegamento funzionale tra trasferimenti e obblighi, in attuazione del programma fiduciario: di talchè lâinterno vincolo obbligatorio (con il quale il fiduciario si obbliga, nel rispetto della fiducia, al compimento del negozio che ne costituisce adempimento), non autonomamente isolabile, interagisce con lâeffetto reale esterno.
3.3. â Anche in giurisprudenza non mancano prese di posizione sulla natura giuridica del negozio fiduciario.
CosĂŹ, talvolta le pronunce di questa Corte vedono nel contratto fiduciario un caso di negozio indiretto: un negozio, cioè, con cui le parti perseguono risultati diversi da quelli tipicamente propri del negozio impiegato, e corrispondenti a quelli di un negozio diverso. Il negozio fiduciario â si afferma â rientra nella categoria piĂš generale dei negozi indiretti, caratterizzati dal fatto di realizzare un determinato effetto giuridico non in via diretta, bensĂŹ indiretta: il negozio, che è realmente voluto dalle parti, viene infatti posto in essere in vista di un fine pratico diverso da quello suo tipico, e corrispondente in sostanza alla funzione di un negozio diverso. Lâintestazione fiduciaria di un bene comporta un vero e proprio trasferimento in favore del fiduciario, limitato però dagli obblighi stabiliti inter partes, compreso quello del trasferimento al fiduciante, in cui si ravvisa il contenuto del pactum fiduciae (Cass., Sez. III, 2 aprile 2009, n. 8024; Cass., Sez. IL 9 maggio 2011, n. 10163; Cass., Sez. I, 17 settembre 2019, n. 23093).
Altre volte si opta per un inquadramento in termini di pluralitĂ di negozi connessi da una comune congruenza funzionale ovvero da unâunica finalitĂ economica: nel rapporto fiduciario si ha il concorso di due negozi, lâuno di disposizione e lâaltro che è anche causa del primo, di obbligazione, i quali sono distinti, pur se collegati, e non fusi unitariamente (Cass., Sez. IL 18 aprile 1957, n. 1331); il negozio fiduciario si realizza mediante il collegamento di due negozi, parimenti voluti, lâuno di carattere esterno, efficace verso i terzi, e lâaltro, inter partes ed obbligatorio, diretto a modificare il risultato finale del primo, per cui il fiduciario è tenuto a ritrasferire il bene al fiduciante o al terzo (Cass., Sez. IL 7 agosto 1982, n. 4438; Cass., Sez. IL 1 aprile 2003, n. 4886; Cass., Sez. I, 8 settembre 2015, n. 17785).
Una terza impostazione si distacca dalle ricostruzioni che descrivono il negozio fiduciario come articolato in due negozi (uno esterno e con effetti reali, lâaltro interno e obbligatorio), per sostenere che âqualora tra due parti intercorra un accordo fiduciario, esso comprende lâintera operazione e la connota di una causa unitaria, quella⌠di realizzare il programma fiduciario, mentre per la sua realizzazione possono essere posti in essere diversi negozi giuridici, che a seconda dei casi e degli obiettivi che con lâaccordo fiduciario ci si propone di realizzare possono essere diversi sia nel numero che nella tipologiaâ (Cass., Sez. III, 15 maggio 2014, n. 10633).
4. â Il fondamento causale e lâinquadramento teorico del negozio fiduciario possono rimanere in questa sede soltanto accennati, perchĂŠ il quesito posto dallâordinanza interlocutoria della Seconda Sezione pone in realtĂ un problema pratico relativo alla individuazione di una regola di dettaglio la cui soluzione prescinde dallâadesione allâuna o allâaltra tra le tesi appena esposte.
La questione sollevata, infatti, concerne, come si è visto, la forma dellâimpegno con cui il fiduciario si obbliga nei rapporti interni verso il fiduciante, in forza del pactum fiduciae, a ritrasferirgli lâimmobile.
In considerazione del giĂ rilevato multiforme atteggiarsi del fenomeno fiduciario, tale interrogativo viene esaminato dalle Sezioni Unite nei limiti della sua rilevanza, ossia avendo riguardo allâorizzonte di attesa della fattispecie concreta, la quale si caratterizza per essere il fiduciario divenuto titolare del diritto avendolo acquistato in nome proprio da un terzo con mezzi somministratigli dal fiduciante.
5. â Conviene, allora, passare in rassegna gli indirizzi giurisprudenziali che si sono manifestati sulla specifica questione.
5.1. â Quando lâimpegno allâulteriore trasferimento ad opera del fiduciario riguardi un bene immobile, lâorientamento dominante condiziona la rilevanza del patto fiduciario alla circostanza che i soggetti abbiano consegnato in un atto scritto il pactum. Tale indirizzo, infatti, assimila, quoad effectum, il patto fiduciario, sotto il profilo dellâassunzione dellâobbligo a ritrasferire da parte del fiduciario, al contratto preliminare, con la conseguente necessitĂ di osservare la forma vincolata per relationem prevista dallâart. 1351 c.c..
In base a tale orientamento, il negozio fiduciario, nel quale sia previsto lâobbligo di una parte di modificare la situazione giuridica a lui facente capo a favore del fiduciante o di altro soggetto da questâultimo designato, richiede la forma scritta ad substantiam qualora riguardi beni immobili, atteso che esso è sostanzialmente equiparabile al contratto preliminare â per il quale lâart. 1351 c.c., prescrive la stessa forma del contratto definitivo â in relazione allâobbligo assunto dal fiduciario di emettere la dichiarazione di volontĂ diretta alla conclusione del contratto voluto dal fiduciante (Cass., Sez. II, 18 ottobre 1988, n. 5663; Cass., Sez. II, 29 maggio 1993, n. 6024; Cass., Sez. II, 19 luglio 2000, n. 9489; Cass., Sez. II, 7 aprile 2011, n. 8001; Cass., Sez. I, 26 maggio 2014, n. 11757; Cass., Sez. II, 25 maggio 2017, n. 13216; Cass., Sez. I, 17 settembre 2019, n. 23093).
In questa prospettiva, la valida fonte dellâobbligazione di ritrasfe-rire del fiduciario può essere solo un atto negoziale avente struttura bilaterale e dispositiva.
Onere del fiduciante â si legge in Cass., Sez. II, 7 aprile 2011, n. 8001, cit. â è quello âdi dimostrare lâesistenza dellâaccordo scritto fiduciario, che (ha) preceduto o accompagnato la stipula del contratto di acquisto, con lâassunzione, da parte del fiduciario, dellâobbligo di retrocessione⌠del bene immobileâ.
La dichiarazione unilaterale del fiduciario non è ritenuta sufficiente allo scopo, giacchĂŠ una ricognizione ex post di un atto solenne ab origine perfezionato informalmente non vale a supplire al difetto della forma richiesta dalla legge ai fini della validitĂ dellâatto (Cass., Sez. I, 18 aprile 1994, n. 3706): ai fini del trasferimento della proprietĂ immobiliare (e relativi preliminari), il requisito della forma scritta prevista ad substantiam ânon può essere sostituito da una dichiarazione confessoria dellâaltra parte, non valendo tale dichiarazione NĂŠ quale elemento integrante il contratto NĂŠ â quando anche contenga il preciso riferimento ad un contratto concluso per iscritto â come prova del medesimo; pertanto, il requisito di forma può ritenersi soddisfatto solo se il documento costituisca lâestrinsecazione formale diretta della volontĂ negoziale delle parti e non anche quando esso si limiti a richiamare un accordo altrimenti concluso, essendo in tal caso necessario che anche tale accordo rivesta la forma scritta e contenga tutti gli elementi essenziali del contratto non risultanti dallâaltro documento, senza alcuna possibilitĂ di integrazione attraverso il ricorso a prove storiche, non consentite dallâart. 2725 c.c.â (Cass., Sez. II, 9 maggio 2011, n. 10163).
Nel ribadire la necessitĂ dellâatto bilaterale scritto, talvolta la giurisprudenza ne mitiga le conseguenze applicando il principio secondo cui la produzione in giudizio di una scrittura, contro la parte dalla quale proviene, equivale a perfezionamento dellâaccordo bilaterale. Ă ben vero â afferma Cass., Sez. II, 1 aprile 2003, n. 4886 â che lâunilateralitĂ della dichiarazione resa dal fiduciario âcontrasta con la necessaria bilateralitĂ del negozio fiduciario, ma, poichĂŠ ad avvalersene in giudizio è il contraente del quale manca la sottoscrizioneâ, trova applicazione il consolidato principio per cui âquando⌠la parte che non abbia sottoscritto lâatto a forma vincolata la produca in giudizio, invocandone a proprio favore gli effetti e cosĂŹ dando la propria adesione, se lâaltra parte non abbia nel frattempo revocato il consenso prima manifestato, il requisito della necessaria consensualitĂ deve ritenersi validamente esistenteâ.
5.2. â Un indirizzo minoritario, inaugurato da Cass., Sez. III, 15 maggio 2014, n. 10633, ritiene invece che lâaccordo fiduciario non necessiti indefettibilmente della forma scritta a fini di validitĂ , ben potendo la prescrizione di forma venire soddisfatta dalla dichiarazione unilaterale redatta per iscritto e sottoscritta con cui il fiduciario si impegni a trasferire determinati beni al fiduciante, in attuazione esplicita (ossia con expressio causae) del medesimo pactum fiduciae.
Secondo questo orientamento, a monte della dichiarazione unilaterale con cui il soggetto, riconoscendo il carattere fiduciario dellâintestazione, promette il trasferimento del bene al fiduciante, può stare anche un impegno orale delle parti, e la dichiarazione unilaterale, in quanto volta ad attuare il pactum preesistente, ha una propria âdignitĂ â, che la rende idonea a costituire autonoma fonte dellâobbligazione del promittente, purchĂŠ contenga la chiara enunciazione dellâimpegno e del contenuto della prestazione.
Il nuovo indirizzo muove dalla constatazione della prassi, nella quale ânon è infrequente che lâaccordo fiduciario non sia scritto, ma che il soggetto in quel momento beneficiario della intestazione si impegni unilateralmente a modificare in un futuro la situazioneâ secondo gli accordi presi con lâaltro soggetto; e dalla considerazione che âuna dichiarazione unilaterale non costituisce necessariamente ed esclusivamente una semplice promessa di pagamento, di valore meramente ricognitivo rispetto ad un impegno ad essa esternoâ. PiĂš precisamente, anche âun impegno che nasce come unilaterale⌠ha una propria dignitĂ atta a costituire fonte di obbligazioni in quanto è volto ad attuare lâaccordo fiduciario preesistenteâ: âla fiducia è la causa dellâintera operazione economica posta in essere, che si articola in diversi negozi giuridici e che colora di liceitĂ e di meritevolezza lâimpegno di ritrasferimento assunto (dal fiduciario) con la sottoscrizione del suo impegno unilateraleâ.
La pronuncia che ha innovato lâorientamento tradizionale richiama, intravedendovi profili di affinitĂ , la svolta di giurisprudenza realizzatasi, con la sentenza 2 settembre 2013, n. 20051, della Terza Sezione, in relazione al mandato senza rappresentanza allâacquisto di beni immobili, per il quale la Corte ha escluso la necessitĂ della forma scritta e ha affermato che si può fare ricorso al rimedio dellâesecuzione specifica dellâobbligo di concludere il contratto nei casi in cui ci sia una dichiarazione unilaterale scritta del mandatario, anche successiva allâacquisto, che contenga un preciso impegno e una sufficiente indicazione degli immobili da trasferire.
Lâorientamento inaugurato dalla sentenza 15 maggio 2014, n. 10633, è compendiato nella seguente massima: âLa dichiarazione unilaterale scritta con cui un soggetto si impegna a trasferire ad altri la proprietĂ di uno o piĂš beni immobili in esecuzione di un precedente accordo fiduciario non costituisce semplice promessa di pagamento ma autonoma fonte di obbligazioni se contiene un impegno attuale e preciso al ritrasferimento, e, qualora il firmatario non dia esecuzione a quanto contenuto nellâimpegno unilaterale, è suscettibile di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., purchĂŠ lâatto unilaterale contenga lâesatta individuazione dellâimmobile, con lâindicazione dei confini e dei dati catastaliâ.
5.3. â Nel complessivo panorama giurisprudenziale non possono essere tralasciate altre due pronunce.
Dalla prima â si tratta di Cass., Sez. III, 30 gennaio 1985, n. 560 â si ricava il principio secondo cui deve rivestire ad substantiam forma scritta il negozio traslativo di beni immobili dal fiduciario al fidu-ciante in esecuzione del pactum fiduciae, ma non anche questâultimo. La motivazione della sentenza contiene infatti il seguente passaggio argomentativo: âQuanto, poi, allâassunto del ricorrente, secondo cui non solo il negozio traslativo di beni immobili dal fiduciario al fiduciante in esecuzione del pactum fiduciae, ma anche questâultimo deve rivestire ad substantiam forma scritta, basterĂ ricordare che siffatta tesi⌠non trova (âŚ) riscontro nella costruzione dogmatica del negozio fiduciarioâ.
Cass., Sez. IL 27 agosto 2012, n. 14654, a sua volta, pronunciando in un caso riguardante lâintestazione fiduciaria di somme in un conto corrente, si preoccupa tuttavia, in generale, non solo di offrire la definizione di negozio fiduciario, ma anche, in questâambito, di dare indicazioni sulla sua forma, nei seguenti termini: la fattispecie del negozio fiduciario âsi sostanzia in un accordo tra due soggetti, con cui il primo trasferisce (o costituisce) in capo al secondo una situazione giuridica soggettiva (reale o personale) per il conseguimento di uno scopo pratico ulteriore, ed il fiduciario, per la realizzazione di tale risultato, assume lâobbligo di utilizzare nei tempi e nei modi convenuti la situazione soggettiva, in funzione strumentale, e di porre in essere un proprio comportamento coerente e congruo. Trattandosi di fattispecie non espressamente disciplinata dalla legge, in mancanza di una disposizione espressa in senso contrario, il pactum fiduciae non può che essere affidato al principio generale della libertĂ della formaâ.
6. â Lâindirizzo dominante, nel richiedere la forma scritta ad validitatem del patto fiduciario con oggetto immobiliare, muove da unâequiparazione del patto al contratto preliminare: sia per la somiglianza strutturale (obbligatorietĂ del futuro contrahere) tra lâuno e lâaltro negozio, sia per la similitudine effettuale, che si risolverebbe nellâeadem ratio del requisito di forma imposto dallâart. 1351 c.c.. In sostanza, si riconosce lâesistenza di un collegamento tra lâart. 1351 c.c., e lâart. 2392 c.c., nel senso che, riferendosi lâart. 2392 c.c., a tutti i contratti produttivi di un obbligo a contrarre, anche lâart. 1351 c.c., dovrebbe estendersi a tutti i contratti che obblighino i contraenti a stipulare un ulteriore negozio formale, con la conseguenza che la norma non riguarderebbe soltanto il contratto preliminare, ma ogni negozio fonte di successivi obblighi a contrarre, e tra questi il patto fiduciario.
6.1. â Questo orientamento â dalla dottrina talvolta condiviso o ritenuto plausibile, talaltra considerato frutto di forti e patenti approssimazioni â deve essere rimeditato.
Nel rapporto che si realizza per mezzo di un acquisto compiuto dal fiduciario, per conto del fiduciante, direttamente da un terzo, il pac-tum fiduciae â con cui il fiduciario si obbliga a gestire la posizione giuridica di cui è investito secondo modalitĂ predeterminate e a ritrasfe-rire la stessa al fiduciante â è assimilabile, ad avviso del Collegio, al mandato senza rappresentanza, non al contratto preliminare.
In questo senso convergono le indicazioni della giurisprudenza e le analisi della dottrina.
Quando pone lâaccento sulla struttura e sulla funzione del pactum fiduciae, la giurisprudenza (Cass., Sez. I, 20 maggio 1976, n. 1798) non esita a ricondurre al mandato senza rappresentanza (in particolare, ai rapporti interni tra mandante e mandatario) il patto di ritrasferire al fiduciante il diritto acquistato dal fiduciario. âLâeventualitĂ che la fiducia si estrinsechi attraverso il patto di ritrasferire al fiduciante il diritto acquisito dal fiduciario e che, quindi, venga ad atteggiarsi come un mandato senza rappresentanza (âŚ) è da ritenere (âŚ) perfettamente conforme alla potenziale estensione ed articolabilitĂ del patto relativoâ: âil mandato senza rappresentanza, infatti, costituendo lo strumento tipico dellâagire per conto (ma non nel nome) altrui, non solo può piegarsi alle esigenze di un pactum fiduciae che contempli lâobbligo del fiduciario di ritrasferire al fiduciante un diritto, ma si pone anzi come la figura negoziale praticamente meglio idonea ad assorbire, senza residui e senza necessitĂ di ulteriori combinazioni, (âŚ) quel determinato intentoâ.
La dottrina, dal canto suo, evidenzia come mandato (in nome proprio) e negozio fiduciario si presentino entrambi come espressioni della interposizione reale di persona: in particolare, con specifico riguardo allâipotesi, che qui viene in rilievo, del soggetto che abbia acquistato un bene utilizzando la provvista di altri e per seguire le istruzioni ricevute, essa perviene alla conclusione che tale posizione può essere qualificata come mandato o come fiducia, ma che le norme applicabili sono comunque le stesse.
Sul versante del rapporto tra preliminare e patto fiduciario â al di lĂ della affinitĂ legata al fatto che anche nel pactum fiduciae, come nellâobbligo nascente dal contratto preliminare, è ravvisabile un momento iniziale con funzione strumentale rispetto ad un momento finale â la riflessione in sede scientifica mette in luce la diversitĂ degli assetti dâinteressi perseguiti dallâuna e dallâaltra figura.
Nel preliminare, infatti, lâeffetto obbligatorio è strumentale allâeffetto reale, e lo precede; nel contratto fiduciario lâeffetto reale viene prima, e su di esso sâinnesta lâeffetto obbligatorio, la cui funzione non è propiziare un effetto reale giĂ prodotto, ma conformarlo in coerenza con lâinteresse delle parti. Ne consegue che, mentre lâobbligo di trasferire inerente al preliminare di vendita immobiliare è destinato a realizzare la consueta funzione commutativa, la prestazione traslativa stabilita nellâaccordo fiduciario serve, invece, essenzialmente per neutralizzare il consolidamento abusivo di una situazione patrimoniale vantaggiosa per il fiduciario a danno del fiduciante.
Inoltre, lâobbligo nascente dal contratto preliminare si riferisce alla prestazione del consenso relativo alla conclusione di un contratto causale tipico (quale la vendita), con la conseguenza che il successivo atto traslativo è qualificato da una causa propria ed è perciò improntato ad una funzione negoziale tipica; diversamente, nellâatto di trasferimento del fiduciario â analogamente a quanto avviene nel mandato senza rappresentanza (art. 1706 c.c., comma 2) â si ha unâipotesi di pagamento traslativo, perchĂŠ lâatto di trasferimento si identifica in un negozio traslativo di esecuzione, il quale trova il proprio fondamento causale nellâaccordo fiduciario e nella obbligazione di dare che da esso origina.
Le differenze esistenti tra il contratto preliminare e il pactum fidu-ciae escludono, dunque, la possibilitĂ di equiparare le due figure ai fini di un eguale trattamento del regime formale.
Quanto, poi, al collegamento tra la natura immobiliare del bene acquistato dal fiduciario e lâesecuzione specifica dellâobbligo di trasferimento rimasto inadempiuto, si è chiarito che il rimedio dellâesecuzione in forma specifica non è legato alla forma del negozio da cui deriva lâobbligo di contrattare, potendo lâart. 2932 c.c., trovare applicazione anche lĂ dove lâobbligo di concludere un contratto riguardi cose mobili e si trovi pertanto contenuto in un contratto non formale, perchĂŠ volto, appunto, al trasferimento di beni mobili.
6.2. â La riconduzione allo schema del mandato senza rappresentanza del pactum fiduciae che sâinnesta sullâintestazione in capo al fiduciario di un bene da questo acquistato utilizzando la provvista fornita dal fiduciante, orienta la soluzione del problema della forma dellâimpegno dellâaccordo fiduciario con oggetto immobiliare.
Invero, al fine di stabilire se un contratto atipico sia o meno soggetto al vincolo di forma, occorre procedere â secondo lâinsegnamento di autorevole dottrina â con il metodo dellâanalogia, ed accertare se il rapporto di somiglianza intercorra con un contratto tipico a struttura debole (tale essendo quello strutturato dal legislatore sui tre elementi dellâaccordo, della causa e dellâoggetto, senza alcun requisito di forma) o con un contratto tipico a struttura forte (nel quale invece il requisito della forma concorre ad integrare la fattispecie), perchĂŠ soltanto nel secondo caso anche per il negozio atipico è configurabile il requisito di forma.
6.3. â Ora, il mandato senza rappresentanza che abbia per oggetto lâacquisto di beni immobili per conto del mandante e in nome del mandatario, è un contratto a struttura debole.
Superando lâorientamento, che risaliva a una pronuncia delle Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., 19 ottobre 1954, n. 3861), che, considerato lâesito reale mediato, garantito da un meccanismo legale munito di forte effettivitĂ , estendeva al mandato il vincolo di forma prescritto per il contratto traslativo immobiliare, la giurisprudenza di questa Corte â a partire dalla citata sentenza della Terza Sezione 2 settembre 2013, n. 20051, alla quale ha fatto seguito Cass., Sez. III, 28 ottobre 2016, n. 21805 â ha infatti statuito che, in ossequio al principio di libertĂ della forma, il mandato senza rappresentanza per lâacquisto di beni immobili non necessita della forma scritta e che il rimedio dellâesecuzione in forma specifica dellâobbligo di trasferire al mandante lâimmobile acquistato dal mandatario è esperibile anche quando il contratto di mandato senza rappresentanza sia privo di forma scritta.
A tale approdo la giurisprudenza di legittimità è pervenuta rilevando che:
â tra il mandante e il mandatario senza rappresentanza trova applicazione il solo rapporto interno, laddove la necessitĂ della forma scritta si impone per gli atti che costituiscono titolo per la realizzazione dellâeffetto reale in capo alla parte del negozio;
â le esigenze di responsabilizzazione del consenso e di certezza dellâatto, sottese allâimposizione della forma scritta quale requisito di validitĂ del contratto traslativo del diritto reale sul bene immobile, non si pongono con riferimento al mandato ad acquistare senza rappresentanza, dal quale non sorgono effetti reali, ma meramente obbligatori;
â i requisiti di forma scritta concernono esclusivamente lâacquisto che il mandatario effettua dal terzo (rapporto esterno) e per quello di successivo trasferimento in capo al mandante del diritto reale sul bene immobile a tale stregua acquistato;
lâart. 1351 c.c. è norma eccezionale, come tale non suscettibile di applicazione analogica, e neppure di applicazione estensiva, attesa lâautonomia e la netta distinzione sussistente tra mandato e contratto preliminare.
6.4. â Analogamente a quando avviene nel mandato senza rappresentanza, dunque, anche per la validitĂ dal pactum fiduciae prevedente lâobbligo di ritrasferire al fiduciante il bene immobile intestato al fiduciario per averlo questi acquistato da un terzo, non è richiesta la forma scritta ad substantiam, trattandosi di atto meramente interno tra fiduciante e fiduciario che dĂ luogo ad un assetto di interessi che si esplica esclusivamente sul piano obbligatorio.
Lâaccordo concluso verbalmente è fonte dellâobbligo del fiduciario di procedere al successivo trasferimento al fiduciante anche quando il diritto acquistato dal fiduciario per conto del fiduciante abbia natura immobiliare.
Se le parti non hanno formalizzato il loro accordo fiduciario in una scrittura, ma lo hanno concluso verbalmente, potrĂ porsi un problema di prova, non di validitĂ del pactum.
Lâosservanza del requisito della forma scritta è invece imposta, in base allâart. 1350 c.c., per gli atti traslativi: per il contratto, iniziale, di acquisto dellâimmobile da parte del fiduciario e per il successivo atto di ritrasferimento ad opera del medesimo.
6.5. â Lâesclusione della necessitĂ della forma scritta per il pactum fiduciae con oggetto immobiliare riconcilia la soluzione giurisprudenziale con la storia e con lâesperienza pratica del negozio fiduciario.
La dottrina italiana sulla teoria generale del negozio giuridico ha infatti consegnato alla comunitĂ degli interpreti lâaffermazione che non è necessario che lâintesa fiduciaria, rivolta a limitare i poteri del fiduciario, risulti dal tenore documentale del negozio. Questo insegnamento â che corrisponde ad unâidea risalente, ossia al rilievo che il pactum fiduciae è soggetto ad una intesa segreta â non è rimasto privo di riscontro negli svolgimenti giurisprudenziali. Si è infatti statuito (Cass., 13 gennaio 1941, n. 90) che il contratto fiduciario è perfettamente configurabile nel diritto vigente, in quanto con esso si ponga in essere, effettivamente, il contratto che appare dallo scritto, ma con un vincolo o con una limitazione o condizione non espressa ed affidata alla fiducia dellâaltro contraente. In questa stessa prospettiva, si è ribadito (Cass., Sez. I, 22 maggio 1947, n. 794) che si ha negozio fiduciario quando, oltre ai patti risultanti dallo scritto, si ponga in essere un patto non espresso affidato alla fiducia di uno dei contraenti.
Dâaltra parte, la dimensione pratica del fenomeno fiduciario, quale emerge dal contesto complessivo delle controversie venute allâesame dei giudici, offre un quadro variegato di accordi fiduciari verbali tra coniugi, conviventi e familiari relativi alla intestazione di immobili acquistati in tutto o in parte con denaro di uno solo di essi, nel quale le parti, per motivi di opportunitĂ , di lealtĂ e di fiducia reciproca, sono restie a consegnare in un atto scritto il pactum tra di esse intervenuto. Proprio rivolgendo lâanalisi allâesperienza e ai modi di attuazione dei comportamenti, unâautorevole dottrina è giunta alla conclusione che condizionare allâosservanza della forma scritta la validitĂ del patto fiduciario significherebbe praticamente escludere la rilevanza pratica della fiducia in molte ipotesi di fiducia cum amico, dato che la formalitĂ del patto finirebbe quasi sempre per incidere sulla dimensione pratica del comportamento, escludendone la fiduciarietĂ dal punto di vista della morfologia del fenomeno empirico.
7. â Fissato il principio secondo cui non è richiesta la forma scritta per la validitĂ del patto fiduciario avente ad oggetto lâobbligazione del fiduciario di ritrasferire al fiduciante lâimmobile dal primo acquistato da un terzo in nome proprio, si tratta di stabilire la rilevanza della posteriore dichiarazione scritta con cui lâinterposto, riconosciuta lâintestazione fiduciaria, si impegna ad effettuare, in favore del fiduciante o di un terzo da lui indicato, il ritrasferimento finale.
7.1. â Le Sezioni Unite ritengono che la dichiarazione ricognitiva dellâinterposizione reale e promissiva del ritrasferimento non rappresenta il vestimentum per mezzo del quale dare vigore giuridico, con la forma richiesta dalla natura del bene, a quello che, altrimenti, sarebbe un nudo patto.
Infatti, una volta ammessa la validitĂ del patto fiduciario immobiliare anche se stipulato verbis, il fiduciario dichiarante è giĂ destinatario di una obbligazione di ritrasferimento, e tale patto non scritto è il titolo che giustifica lâaccoglimento della domanda giudiziale di esecuzione specifica dellâobbligo di ritrasferimento su di lui gravante.
7.1.1. â Dâaltra parte, non sussistono ostacoli ad ammettere, a tutela del fiduciante deluso, il particolare rimedio di cui allâart. 2932 c.c.: avendo questa Corte chiarito che lâesecuzione specifica dellâobbligo di concludere un contratto è applicabile non solo nelle ipotesi di contratto preliminare non seguito da quello definitivo, ma anche in qualsiasi altra fattispecie dalla quale sorga lâobbligazione di prestare il consenso per il trasferimento o la costituzione di un diritto, sia in relazione ad altro negozio, sia in relazione ad un atto o fatto dai quali detto obbligo possa discendere ex lege (Cass., Sez. II, 30 marzo 2012, n. 5160); ed avendo la dottrina riconosciuto la possibilitĂ di ricorrere al meccanismo che lâart. 2932 c.c., tipicamente configura per ottenere in forma specifica lâesecuzione dellâobbligo, che il fiduciario si è assunto con la stipulazione del pactum, di ritrasferire al fidu-ciante â o a un terzo da lui designato â il bene o la posizione di titolaritĂ .
7.2. â Il fiduciante deluso che si affidi ad un patto stipulato verbis, tuttavia, potrebbe avere difficoltĂ di dimostrare in giudizio lâintervenuta stipulazione dellâaccordo e di ottenere la sentenza costitutiva nei confronti del fiduciario infedele.
7.3. â Si spiegano, allora, il ruolo e il significato della dichiarazione scritta del fiduciario.
La dichiarazione ricognitiva dellâintestazione fiduciaria e promissiva del ritrasferimento è infatti un atto unilaterale riconducibile alla figura della promessa di pagamento, ai sensi dellâart. 1988 c.c., la cui funzione è quella di dispensare âcolui a favore del quale è fatta dallâonere di provare il rapporto fondamentaleâ, lâesistenza di questo presumendosi fino a prova contraria.
Da tale dichiarazione non dipende la nascita dellâobbligo del fiduciario di ritrasferire lâimmobile al fiduciante: essa non costituisce fonte autonoma di tale obbligo, che deriva dal pactum, anche se stipulato soltanto verbalmente, ma è produttiva dellâeffetto di determinare la relevatio ab onere probandi e di rafforzare cosĂŹ la posizione del fiduciante destinatario della dichiarazione stessa, il quale, in virtĂš di questa, è esonerato dallâonere di dimostrare il rapporto fondamentale.
Si è dunque in presenza di una astrazione processuale, perchĂŠ il rapporto fondamentale deve bensĂŹ sempre esistere (in tal senso non vi è astrazione sostanziale o materiale), ma la sua esistenza, a seguito della dichiarazione ricognitiva e promissiva del fiduciario, è presunta iuris tantum, risolvendosi cosĂŹ la vicenda in unâinversione dellâonere della prova. In altri termini, rendendo la dichiarazione, il fiduciario non assume lâobbligazione di ritrasferimento, essendo egli giĂ obbligato in forza del pactum fiduciae, ancorchè stipulato verbalmente; assume, piuttosto, lâonere di dare lâeventuale prova contraria dellâesistenza, validitĂ , efficacia, esigibilitĂ o non avvenuta estinzione del pactum, cosĂŹ come dei suoi limiti e contenuto, ove difformi da quanto promesso o riconosciuto.
Tale soluzione si pone in linea con lâinsegnamento di questa Corte (Cass., Sez. I, 13 ottobre 2016, n. 20689), secondo cui la promessa di pagamento non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha solo effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, determinando, ex art. 1988 c.c., unâastrazione meramente processuale della causa debendi, da cui deriva una semplice relevatio ab onere probandi che dispensa il destinatario della dichiarazione dallâonere di provare quel rapporto, che si presume fino a prova contraria, ma dalla cui esistenza o validitĂ non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, venendo, cosĂŹ, meno ogni effetto vincolante ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto suddetto non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione o un altro elemento ad esso attinente che possa comunque incidere sullâobbligazione derivante dal riconoscimento o dalla promessa.
Occorre evidenziare che dallâart. 1988 c.c., non è richiesto che promessa di pagamento e ricognizione di debito contengano un riferimento al titolo dellâobbligazione, e che le dichiarazioni titolate sono tuttavia ammissibili e riconducibili alla disciplina dettata da tale disposizione. Si è infatti affermato che la ricognizione di debito titolata, che comporta la presunzione fino a prova contraria del rapporto fondamentale, si differenzia dalla confessione, che ha per oggetto lâammissione di fatti sfavorevoli al dichiarante e favorevoli allâaltra parte: ne consegue che la promessa di pagamento, ancorchè titolata, non ha natura confessoria, sicchĂŠ il promittente può dimostrare lâinesistenza della causa e la nullitĂ della promessa (Cass., Sez. III, 5 luglio 2004, n. 12285; Cass., Sez. III, 31 luglio 2012, n. 13689; Cass., Sez. H, 5 ottobre 2017, n. 23246).
8. â Preme sottolineare che una prospettiva analoga è stata delineata, nellâudienza di discussione, dallâUfficio della Procura Generale, parte pubblica chiamata, nel processo civile di cassazione, a collaborare allâattuazione dellâordinamento in maniera indipendente rispetto agli interessi concreti delle parti.
Il pubblico ministero ha infatti messo in luce che ânon sussistono NĂŠ principi generali dellâordinamento, NĂŠ disposizioni di legge che consentano di negare la possibilitĂ di attribuire efficacia allâatto scritto unilaterale ricognitivo di un precedente negozio fiduciario tra le parti, che in esecuzione di tale accordo, raggiunto nel rispetto del principio di libertĂ delle forme, contenga lâimpegno a trasferire un immobileâ: ânon i principi in materia di forma, dominati dal principio della libertĂ delle forme, le cui deroghe non sono suscettibili di applicazione analogica ex art. 14 preleggiâ; ânon la necessaria liceitĂ causale e meritevolezza dellâimpegno negoziale assunto dalle parti, poichĂŠ la prospettiva piĂš favorevole alla libertĂ delle forme non impedisce tale apprezzamento da parte del giudice chiamato a dirimere le relative controversieâ.
9. â Conclusivamente, a risoluzione del contrasto di giurisprudenza sollevato con lâordinanza interlocutoria della Seconda Sezione, le Sezioni Unite enunciano i seguenti principi di diritto:
âPer il patto fiduciario con oggetto immobiliare che sâinnesta su un acquisto effettuato dal fiduciario per conto del fiduciante, non è richiesta la forma scritta ad substantiam; ne consegue che tale accordo, una volta provato in giudizio, è idoneo a giustificare lâaccoglimento della domanda di esecuzione specifica dellâobbligo di ritrasferimento gravante sul fiduciarioâ;
âLa dichiarazione unilaterale scritta del fiduciario, ricognitiva dellâintestazione fiduciaria dellâimmobile e promissiva del suo ritrasfe-rimento al fiduciante, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma, rappresentando una promessa di pagamento, ha soltanto effetto confermativo del preesistente rapporto nascente dal patto fiduciario, realizzando, ai sensi dellâart. 1988 c.c., unâastrazione processuale della causa, con conseguente esonero a favore del fiduciante, destinatario della contra se pronuntiatio, dellâonere della prova del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contrariaâ.
10. â Alla luce degli enunciati principi di diritto, il primo motivo di ricorso va dichiarato infondato, anche se deve essere corretta la motivazione in diritto della sentenza impugnata.
La Corte di Napoli è giunta alla conclusione che tra le parti in causa è intervenuto, con riguardo alla compravendita di cui allâatto del notaio Ma. del (omissis), un accordo fiduciario per il trasferimento dellâimmobile a D.B.: immobile intestato alla M. e ad altro fratello del fiduciante, D.A., ma acquistato e poi completato dallo stesso D.B..
Nellâaccertare con logico e motivato apprezzamento, alla stregua delle risultanze processuali, che lâoperazione economica realizzata dalle parti configura effettivamente un negozio fiduciario, la Corte partenopea ha però collegato il diritto di D.B. ad ottenere la pronuncia ex art. 2932 c.c., non al patto concluso verbalmente â avendolo dichiarato nullo per difetto di forma, sulla premessa che âil negozio fiduciario, richiedendo la forma scritta ad substantiam, (è) nullo laddove difetti tale requisito formalisticoâ -, ma alla successiva dichiarazione fiduciaria della M., cogliendo in tale impegno ânon⌠un negozio autonomo ma un⌠elemento dellâoperazione fiduciariaâ. In sostanza, secondo la Corte territoriale, alla sussistenza di un collegamento negoziale, connaturato al negozio fiduciario, tra lâatto di compravendita del 1984 e la scrittura privata del 2002 non è di ostacolo NĂŠ il lungo lasso temporale tra i due atti, non essendo richiesta la contestualitĂ dei due negozi, NĂŠ la unilateralitĂ della scrittura successiva, atteso che la produzione in giudizio con la dichiarata intenzione di valersene equivale ad accettazione.
Ora, le premesse da cui ha preso avvio la sentenza impugnata vanno corrette, una volta che queste Sezioni Unite hanno riconosciuto la validitĂ del patto fiduciario immobiliare stipulato verbalmente ed hanno escluso la necessitĂ di individuare nella posteriore dichiarazione scritta resa dal fiduciario la fonte dellâobbligazione di ritrasferire il bene al fiduciante.
CosĂŹ emendata la motivazione in diritto della sentenza della Corte dâappello, la statuizione dalla stessa resa si sottrae alle censure articolate con il motivo, ben potendo la prova dellâintervenuta stipulazione del pactum ravvisarsi nella dichiarazione scritta della M., promissiva del pagamento traslativo sulla base della ricognizione della disgiunzione, nel rapporto interno, tra titolaritĂ formale del complesso immobiliare e appartenenza economica sostanziale dello stesso.
Dâaltra parte, va anche escluso, per completezza, che ci si trovi di fronte ad una promessa priva di titolazione, giacchĂŠ il dichiarato impegno della M. a ritrasferire la porzione del complesso immobiliare al cognato D. trova, appunto, la sua premessa giustificativa nella ricognizione del rapporto sotteso alla dissociazione tra la titolaritĂ giuridica formale del bene in capo allâinterposta e la situazione di appartenenza economica sostanziale dello stesso in capo al fidu-ciante (essendo stato lâedificio âacquistato e poi completato dallo stesso D.B.â, che ha provveduto anche a rimborsare âtutte le tasse e spese⌠sostenuteâ dallâintestataria).
10. â Il secondo motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.
10.1. â LĂ dove denuncia il difetto, nella scrittura privata del 2002, del requisito della determinatezza o della determinabilitĂ dei beni immobili oggetto della promessa di trasferimento, il motivo prospetta per la prima volta in cassazione una questione non esaminata con la sentenza qui impugnata e il cui scrutinio presuppone unâindagine di fatto che non risulta essere stata sollecitata con lâatto di appello.
Ă invero pacifico che giĂ la sentenza di primo grado ritenne dimostrata, sulla base delle âespresse ed inequivocabili dichiarazioni rese dalla convenuta nella scrittura privata del 28 marzo 2002â, lâesistenza della interposizione reale intervenuta tra la M. e il D. nella intestazione âdei beni immobili oggetto dellâatto stipulato per notaio Ma.Ma. in data (omissis)â, e, in accoglimento della domanda ai sensi dellâart. 2932 c.c., dichiarò pertanto trasferiti tali beni immobili in favore del D. o di persona da lui nominata.
Risulta per tabulas, dalla sentenza della Corte di Napoli e dalla stessa sommaria esposizione dei fatti di causa compiuta dalla odierna ricorrente, che con lâatto di gravame la M. ha impugnato la pronuncia del Tribunale sotto i seguenti profili:
â in primo luogo, lĂ dove era stata ritenuta provata lâesistenza del pactum fiduciae in assenza di patto scritto, mancanza non sopperibile con la scrittura privata del 28 marzo 2002, la quale, avendo carattere confessorio, sarebbe stata inidonea;
â in secondo luogo, lĂ dove si era tenuto conto della transazione intervenuta con D.A. e P.P., nonostante si trattasse di res inter alios acta;
â in terzo luogo, in relazione allâerronea interpretazione della scrittura del 2002, dallâappellante ritenuta non idonea a sostenere le ragioni dellâattore, e alla circostanza che tale atto era intervenuto quando oramai il diritto dellâattore era prescritto;
â infine, con riguardo allâequivocitĂ della formula utilizzata nel dispositivo della sentenza (apparentemente di accertamento, in realtĂ con effetti costitutivi ai sensi dellâart. 2932 c.c.) e alla mancanza di statuizioni concernenti le annotazioni nei pubblici registri immobiliari.
Nessuna doglianza è stata articolata con lâatto di appello con riferimento alla questione, che qui viene dedotta, della mancanza, nella dichiarazione del marzo 2002, dellâindicazione precisa dei confini e dei dati catastali relativi agli immobili oggetto dellâimpegno a trasferire, e della discrasia tra lâimpegno, risultante dalla predetta scrittura, a trasferire il complesso immobiliare per la âquotaâ di pertinenza e la circostanza che, in realtĂ , la M. è proprietaria esclusiva di quattro unitĂ residenziali, mentre gli unici beni in proprietĂ comune sono la corte pertinenziale e i locali cantinati.
Si tratta, evidentemente, di questione nuova (la ricorrente non indica i luoghi del processo di merito dove la stessa sia stata posta o trattata): questione che, presupponendo indagini in fatto, non può essere sollevata per la prima volta in cassazione.
10.2. â Priva di fondamento è, poi, la censura, con cui, reiterando un profilo di doglianza giĂ dedotto con il primo motivo, si lamenta che sia stato riconosciuto sussistente, in capo alla M., un obbligo di trasferimento privo di giustificazione causale, mancando un sottostante rapporto fiduciario.
Infatti, la ricognizione dellâinterposizione e la promessa di trasferimento che sâinnesta sulla descritta dissociazione consentono di ritenere dimostrata in giudizio, in forza della dispensa dalla prova del rapporto fondamentale e della sua presunzione, lâesistenza dellâaccordo fiduciario. Dâaltra parte, la promessa di pagamento ben può essere interpretata come incompatibile con la volontĂ di valersi della prescrizione che fosse eventualmente nel frattempo maturata, e qualificata, quindi, come rinuncia tacita alla prescrizione, a norma dellâart. 2937 c.c., u.c..
11. â Il primo e il secondo motivo sono rigettati.
Ai sensi dellâart. 142 disp. att. c.p.c., la causa va rimessa alla Seconda Sezione per la decisione, con separata sentenza, del terzo e del quarto motivo, il cui esame non dipende dalla soluzione del contrasto di giurisprudenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo e il secondo motivo di ricorso e rimette la causa alla Seconda Sezione per la decisione, con separata sentenza, del terzo e del quarto motivo.
CosĂŹ deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 28 gennaio 2020.
Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2020





