Cassazione civile, sez. unite, 6 marzo 2020, n. 6459
Il patto fiduciario con oggetto immobiliare non richiede la forma scritta ad substantiam
Il patto fiduciario consiste in una operazione negoziale che consente ad una parte (il fiduciante) di far amministrare o gestire per finalitĂ particolari un bene da parte di unâaltra (il fiduciario), trasferendo direttamente al fiduciario la proprietĂ del bene o fornendogli i mezzi per lâacquisto in nome proprio da un terzo, con il vincolo che il fiduciario rispetti un complesso di obblighi volti a soddisfare le esigenze del fiduciante e ritrasferisca il bene al fiduciante o a un terzo da lui designato.
Attraverso il negozio fiduciario la proprietĂ del bene viene trasferita da un soggetto a un altro con lâintesa che il secondo, dopo essersene servito per un determinato scopo, lo ritrasferisca al fiduciante, oppure il bene viene acquistato dal fiduciario con denaro fornito dal fiduciante, al quale, secondo lâaccordo, il bene stesso dovrĂ essere, in un tempo successivo, ritrasferito.
Secondo le Sezioni unite civili, a risoluzione di un contrasto giurisprudenziale, âper il patto fiduciario con oggetto immobiliare che sâinnesta su un acquisto effettuato dal fiduciario per conto del fiduciante, non è richiesta la forma scritta ad substantiam; ne consegue che tale accordo, una volta provato in giudizio, è idoneo a giustificare lâaccoglimento della domanda di esecuzione specifica dellâobbligo di ritrasferimento gravante sul fiduciarioâ.
Le Sezioni unite hanno altresĂŹ stabilito che âLa dichiarazione unilaterale scritta del fiduciario, ricognitiva dellâintestazione fiduciaria dellâimmobile e promissiva del suo ritrasfe-rimento al fiduciante, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma, rappresentando una promessa di pagamento, ha soltanto effetto confermativo del preesistente rapporto nascente dal patto fiduciario, realizzando, ai sensi dellâart. 1988 c.c., unâastrazione processuale della causa, con conseguente esonero a favore del fiduciante, destinatario della contra se pronuntiatio, dellâonere della prova del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contrariaâ.
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Cassazione civile, sez. unite, 6 marzo 2020, n. 6459






