Fatto

1.- Con ricorso depositato il 30 luglio 1999, G.M., comproprietaria di un complesso residenziale in Mestre, composto da 35 unità immobiliari in locazione a terzi, impugnò la fattura emessa a suo carico dalla S.p.a. Azienda Multiservizi Ambientali Veneziana (AMAV), relativa al pagamento della tariffa d’igiene ambientale (TIA) per la raccolta dei rifiuti nell’anno 1999, deducendo che: l’atto era nullo per difetti di forma; la pretesa era illegittima nei suoi confronti, essendo tenuti al pagamento gli inquilini del condominio -, agevolmente individuabili attraverso la registrazione dei contratti di locazione -; l’unità immobiliare interessata non era stata indicata così da consentire la verifica della superficie effettivamente assoggettabile alla TIA. 1.1.- La Commissione tributaria provinciale di Venezia, con sentenza n. 155 del 2000, superata l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’AMAV, accolse il ricorso, sotto il profilo che, in difetto di prova del contrario, l’obbligo del pagamento non potesse gravare su soggetto che non occupava direttamente gli immobili.
1.2.- La Commissione tributaria regionale del Veneto, con la sentenza indicata in epigrafe, superata ancora la questione di giurisdizione, ha accolto l’appello della Società, avendo ritenuto la proprietaria degli appartamenti soggetta alla tassa in quanto i locali, arredati e locati per brevi periodi, andavano assimilati, quanto all’obbligo fiscale per la raccolta dei rifiuti, all’albergo o alla pensione.
2.- Per la cassazione ha proposto ricorso la G., con tre motivi illustrati da memoria.
2.1.- L’intimata, cui era subentrata, a seguito di estinzione per fusione, la S.p.a. Venezia Servizi Territoriali e Ambientali (VESTA), si è costituita con procura speciale notarile.
2.2.- La sezione tributaria, con ordinanza resa alla udienza dell’8 novembre 2004, ha disposto rinnovarsi la notifica del ricorso, e, questa eseguita, la VESTA S.p.a. si è costituita con rituale controricorso, formulando altresì ricorso incidentale, affidato ad un motivo.
2.3.- La ricorrente principale ha resistito con il controricorso.
2.4.- All’esito della successiva udienza, la stessa Sezione, con ordinanza del 15 aprile 2005, riuniti i ricorsi, dopo aver respinto l’istanza della contribuente, di revoca della precedente ordinanza, ha rimesso gli atti a queste Sezioni unite, in relazione alla questione di giurisdizione, sollevata col ricorso incidentale.
2.5.- Le parti hanno depositato memorie ulteriori.

Diritto

3.- La ricorrente principale deduce i tre mezzi di seguito riportati.
3.1.- Denunciando “art. 360 c.p.c.: violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (art. 112 c.p.c.)”, la ricorrente principale censura la sentenza, per non avere esaminato le domande ed eccezioni espressamente riproposte – e non esaminate già in primo grado, perchè ritenute assorbite -: in particolare, per omessa pronuncia sulla eccezione di carenza dei requisiti di trasparenza e determinatezza dell’atto impositivo.
3.2.- Deducendo “art. 360 c.p.c., n. 5: violazione dell’obbligo di motivazione su un punto decisivo della controversia”, la stessa si duole che l’equiparazione al gestore di alberghi ed affittacamere, ai fini della sottoposizione alla tariffa, sia mancata in concreto di ogni verifica, possibile attraverso il ricorso ai poteri istruttori previsti nel D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7.
3.3.- Col terzo motivo di ricorso, (infine “art. 360 c.p.c., n. 3:
violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 5 febbraio 1947, n. 22, art. 49 in materia di soggetto passivo della Tariffa di Igiene Ambientala (TIA)”), la G. denuncia l’erroneità del criterio analogico, impiegato ai fini della equiparazione alle attività di albergatore ed affittacamere, poiché l’art. 49 citato individua l’unico soggetto passivo del tributo nell’utilizzatore dei locali.
4.- La ricorrente incidentale oltre a formulare una eccezione di inammissibilità del ricorso – già disattesa nell’ordinanza di rimessione -, propone una questione di giurisdizione.
4.1.- Sotto il primo profilo, deduce che, essendo intervenuta (il 3 giugno 2003) la notifica del ricorso presso la sede dell’AMAV, allorquando già era intervenuta l’estinzione dell’ente per fusione nella VESTA (atto per notar Sandi del 4 dicembre 2001, rep. n. 33328), si è in presenza di una caso di inesistenza – e non di nullità – della notificazione, con effetti sananti della costituzione solo ex nunc (Cass. 5716/2003). Chiede, quindi, revocarsi l’ordinanza che ha disposto la rinnovazione della notifica e dichiararsi inammissibile il ricorso principale.
4.2.- In via gradata, propone ricorso incidentale deducendo il “difetto di giurisdizione del giudice tributario in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, lett. h)”. Assume, infatti, che il D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49 (cd. decreto Ronchi) in applicazione della Direttiva 91/156/CEE, ha abolito la previgente TARSU, introducendo una “tariffa”, non costituente tributo ma solo inquadrabile nell’art. 23 Cost. – come si afferma nella circolare 111/E del 21 maggio 1999 -: trae peculiare argomento a favore di tale conclusione dal rilievo che l’assoggettamento della TIA ad imposta sul valore aggiunto (art. 127 sexiesdecies della Tabella A, parte 3^, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972, introdotto dal D.L. n. 328 del 1997, art. 1, come convertito dalla L. n. 410 del 1997) denoterebbe proprio la perdita di “ogni connotato di natura tributaria”.
5.- Va, in primo luogo, disattesa la (riproposta) eccezione di inammissibilità del ricorso principale.
Effettivamente il ricorso per cassazione è stato notificato, entro il termine lungo, alla Società AMAV, nella sua sede, allorquando l’ente era ormai estinto per fusione nella Società VESTA. Ma, essendosi verificato l’evento non nel corso del termine stesso, sibbene nella fase attiva (il 4 dicembre 2001, laddove la sentenza impugnata, resa il 7 marzo 2002, è stata depositata il 19 aprile seguente), non risulta applicabile l’art. 328 c.p.c., comma 1, dovendo la vicenda trovare soluzione nel precedente art. 164. E non sovviene il rilievo della estinzione del precedente soggetto, proprio perchè questa, verificatasi già nella fase attiva, non può ridondare a svantaggio del soggetto incolpevole (cfr. di recente, Cass., Sez. un., 15783/2005). La conseguenza non può essere, dunque, che quella dell’efficacia sanante ex tunc della rinnovazione della notifica, prevista, nel comma 2 art. cit., anche per il caso di assoluta incertezza del requisito relativo alla indicazione di controparte.
Ciò comporta, ancora una volta, il superamento della eccezione di inammissibilità del ricorso principale.
6.- Il ricorso incidentale – da esaminarsi per primo, attenendo ad una questione pregiudiziale processuale – è infondato.
La soluzione si impone, alla stregua della disciplina sopravvenuta con la L. n. 248 del 2005, art. 3 bis, comma 1, lett. b), di conversione del D.L. n. 203 del 2005, che ha aggiunto al D.Lgs. n. 546 del 1992, comma 2, la precisazione “appartengono alla giurisprudenza tributaria anche le controversie relative alla debenza del canone (…) per lo smaltimento dei rifiuti urbani (…)”. Il legislatore, superando le incertezze già insorte in materia in dottrina e nella giurisprudenza di merito – e così, già prima, in tema di c.o.s.a.p., scarico e depurazione di acque reflue, ed, in minor misura, di imposta comunale sulle pubbliche affissioni – ha ricondotto infatti le controversie in materia di TIA (tariffa d’igiene annientale introdotta, con abolizione della precedente TARSU, dal D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49 – cd. decreto Ronchi -) nell’ambito della giurisdizione tributaria.
Tale norma si sottrae al sospetto di illegittimità costituzionale, avanzato dalla ricorrente incidentale – nella sua ultima memoria -, sotto il profilo della possibile violazione dell’art. 102 Cost. e della 4^ disp. trans. c.p., per inosservanza del limite – richiamato a suo tempo da Corte Cost. 144/1998 – della natura tributaria delle materie attribuite alle commissioni tributarie, indispensabile per non farle ritenere “nuovi” giudici speciali. L’argomento si rivela infatti privo di riscontri, tanto più se si consideri che i “canoni” indicati nella disposizione sopravvenuta (senza che acquisti rilievo l’impiego del termine “tariffa”, presente anche in materia tributaria in senso stretto; es.: i.v.a., imposta di registro) attengono tutti ad entrate che in precedenza rivestivano indiscussa natura tributaria. Nè maggior pregio rivela il sospetto di illegittimità correlato agli artt. 3 e 24 Cost., sotto il profilo delle limitazioni probatorie peculiari del giudizio tributario, essendo sufficiente ricordare, sul punto, Corte Cost. 18/2000, che ha già ritenuto infondata la questione prospettata sotto i medesimi aspetti.
7.- Per effetto del richiamato ius superveniens – ed indipendentemente da ogni altro rilievo difensivo, destinato a restare comunque superato, in forza dell’art. 5 c.p.c. -, va, nel caso in esame, dichiarata dunque la competenza del giudice tributario.
Per quanto attiene all’esame del ricorso principale, la causa va rimessa alla Sezione semplice.

P.Q.M

Pronunciando sui ricorsi riuniti, rigetta il ricorso incidentale;
dichiara la giurisdizione tributaria; rimette gli atti, per l’ulteriore esame, alla Sezione semplice.