Cassazione civile, sez. unite, 8 marzo 2006, n. 4895
In tema di Tia (tariffa di igiene ambientale, introdotta, con abolizione della precedente ta.r.s.u., dall’art. 49 d.lg. 22/1997), le relative controversie, alla stregua della disciplina sopravvenuta con l’art. 3 bis, comma 1, lett. b) d.l. 203/05, conv. in l. 248/05 – che ha aggiunto al comma 2 dell’art. 2 d.lg. 546/92 la precisazione “appartengono alla giurisprudenza tributaria anche le controversie relative alla debenza del canone. per lo smaltimento dei rifiuti urbani…” – sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie.
Tale norma si sottrae al sospetto di illegittimità costituzionale sia in riferimento agli art. 3 e 24 cost. (cfr. Corte cost. 18 del 2000), sia sotto il profilo della possibile violazione dell’art. 102 e della VI disp. trans. cost. per inosservanza del limite della natura tributaria delle materie attribuite alle commissioni tributarie, indispensabile per non farle ritenere nuovi giudici speciali, in quanto i “canoni” indicati nella disposizione stessa attengono tutti ad entrate che in precedenza rivestivano indiscussa natura tributaria.
Cassazione civile, sez. unite, 8 marzo 2006, n. 4895






