SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Giudice di pace di Bassano del Grappa, con sentenza 30 aprile 2002, disattesa lâistanza di sospensione, respinge lâopposizione proposta da M.C. avverso il decreto ingiuntivo ottenuto nei suoi confronti dal supercondominio denominato Complesso Residenziale Le Laite e Calmasino sito in Conco (VI), relativamente al pagamento di spese condominiali per circa 1.518.000 lire, sulla considerazione: che non sussistesse rapporto di pregiudizialitĂ necessaria tra lâopposizione al decreto ingiuntivo e lâimpugnazione delle deliberazioni assembleari poste a base dellâistanza in monitorio; che risultasse documentalmente provata lâesistenza sia del supercondominio istante sia del condominio Calmasino R/S, autonomi e con proprie assemblee deliberanti; che il condominio Calmasino R/S fosse uno degli edifici del supercondominio usufruente dâimpianti comuni; che gli immobili dellâattore facessero parte dâentrambi gli enti di gestione amministrati dal rag. G.; che il credito azionato risultasse da bilanci regolarmente approvati con deliberazioni assembleari esecutive, non impugnate nel termine di cui allâart. 1137 c.c.; che legittimamente il decreto fosse stato richiesto sulla base del preventivo approvato dallâassemblea per spese di gestione quali il riscaldamento e la manutenzione dei servizi comuni.
M.C. impugna per cassazione tale sentenza deducendo con le svolte censure: a) violazione degli artt. 116 e 183 del codice di rito per essersi lâamministratore presentato in udienza senza aver preventivamente convocato unâassemblea condominiale onde informare i condomini ed essere autorizzato ad eventuale transazione; b) omessa sospensione del giudizio in violazione dellâart. 295 c.p.c.; c) violazione delle norme codicistiche in tema di comunione e condominio, non esistendo una âsoggettivitĂ giuridicaâ denominata Complesso Residenziale Le Laite e Calmasino e non essendo di esso amministratore il âmero mandatario giudizialeâ rag. G.; d) difetto di motivazione per illogicitĂ sulla ritenuta coesistenza di condominio e supercondominio.
Lâintimato Complesso Residenziale resiste con controricorso.
Il ricorrente deposita memoria.
Con ordinanza interlocutoria 15 luglio 2005, n. 15085, la Seconda Sezione rileva che il secondo motivo di ricorso, concernente la violazione del disposto in tema di sospensione necessaria del processo ex art. 295 c.p.c., involge questione su cui si registra contrasto di giurisprudenza e rimette la causa al Primo Presidente che ne assegna la trattazione alle Sezioni Unite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel capo dellâimpugnata sentenza con il quale ha disatteso lâistanza, proposta dallâallora parte opponente ed odierna ricorrente, intesa ad ottenere in via preliminare la sospensione del giudizio dâopposizione a decreto ingiuntivo ex art. 295 c.p.c., il giudice a quo, escludendo il nesso di pregiudizialitĂ necessaria tra giudizio dâimpugnazione della deliberazione assembleare e giudizio dâopposizione al decreto ingiuntivo richiesto ed ottenuto sulla base della deliberazione medesima, sâè adeguato allâanaloga conclusione cui è da tempo pervenuta, in subiecta materia, la prevalente giurisprudenza di questa Corte, se pure seguendo due diversi ordini dâargomentazioni.
Per il primo dei quali, lâesclusione del nesso di pregiudizialitĂ necessaria si spiega considerando che il diritto del condominio alla percezione delle quote di spese erogate per il godimento delle cose e dei servizi comuni non nasce con la delibera assembleare dâapprovazione del riparto delle spese stesse, ma è inerente allâeffettuata gestione dei detti beni e servizi comuni, allo stesso modo che il fondamento dellâobbligo degli ingiunti di pagare i contributi non si fonda sulla delibera, ma è inerente alla titolaritĂ del diritto reale sullâimmobile; onde, non essendo la delibera dâapprovazione del riparto delle spese costitutiva del diritto di credito del condominio ma solo dichiarativa di esso, in relazione alla quota di contribuzione del singolo partecipante alla comunione, lâeventuale venir meno della delibera per invaliditĂ non comporta lâinsussistenza del diritto del condominio di pretendere la contribuzione alle spese per i beni e servizi comuni erogati, diritto che ben può essere accertato da altra delibera valida, ma comporta solo la perdita dâefficacia del provvedimento monitorio emesso sulla base della delibera invalida; pertanto, la permanenza dellâefficacia della delibera impugnata, salvo il provvedimento di sospensione del giudice, consente lâemissione dâuna pronunzia di condanna al pagamento a prescindere dalla validitĂ della delibera.
La riportata tesi, recentemente ripresa da Cass. 7 ottobre 2005, n. 19519, e da Cass. 26 gennaio 2000, n. 857, è minoritaria e si richiama sostanzialmente ai precedenti di Cass. 17 maggio 1997, n. 4393, e Cass. 7 luglio 1988, n. 4467, che, a loro volta, richiamano la risalente Cass. 21 maggio 1964, n. 1251, senza considerare come questi avessero trovato la loro occasione in controversie svolgentisi non tra condomino e condominio in ordine allâadempimento dellâobbligazione contributiva dellâuno nei confronti dellâaltro, ma tra soggetti succedutisi nella titolaritĂ del diritto di proprietĂ esclusiva su dâuna porzione dellâimmobile in ordine allâaccertamento della decorrenza della successione dellâacquirente al venditore anche nellâobbligazione medesima, per il che appariva logico e corretto rapportare tale decorrenza, in sede dâaccertamento dellâattribuzione dellâonere, nellâambito dellâobbligazione solidale nei confronti del condominio ex art. 63/II disp. att. c.c. ed in difetto di diversa pattuizione inter partes, allâepoca dâeffettivo svolgimento dellâattivitĂ gestionale comportante la spesa e la consequenziale obbligazione contributiva piuttosto che a quella della delibera dâapprovazione della spesa e del relativo piano di riparto (sul principio dellâambulatorietĂ passiva vedansi, peraltro, le diverse opinioni di Cass. 22 febbraio 2000, n. 1956, e Cass. 26 ottobre 1996, n. 9366).
Al di fuori di tali ipotesi peculiari, nella dialettica dei rapporti interni tra condominio e condomino, non solo lâobbligo dei singoli partecipanti alla comunione dellâedificio di contribuire al pagamento delle spese effettuate nel comune interesse sorge per effetto della deliberazione con la quale lâassemblea approva le spese stesse, deliberazione che deve sempre intervenire, anche per le spese dâordinaria gestione, nella forma dellâapprovazione del preventivo o quanto meno della ratifica successiva, al piĂš tardi in sede dâapprovazione del consuntivo, non potendosi prescindere dallâaccertamento della legittimitĂ e dellâentitĂ delle stesse, ma la liquiditĂ del credito condominiale è data solo dalla successiva deliberazione dâapprovazione del piano di riparto ovvero dallâelaborazione di questo in conformitĂ alle vigenti tabelle millesimali, nel qual caso trattandosi di semplice operazione matematica; pertanto, il condominio, che agisca nei confronti del condomino onde conseguire il pagamento delle quote da questi dovute, deve dimostrare, anzi tutto, la legittimitĂ della spesa, producendo la relativa delibera dâapprovazione ed, in secondo luogo, anche la legittimitĂ della determinazione delle quote, o producendo la delibera dâapprovazione del piano di riparto o dimostrando la conformitĂ di questo alle vigenti tabelle millesimali regolamentari.
Ne consegue che lâesaminato indirizzo, il cui presupposto ne limiterebbe, in ogni caso, lâapplicabilitĂ alle sole ipotesi di controversia concernente i contributi per spese dâordinaria gestione e manutenzione, non è idoneo a giustificare lâesclusione della sospensione ex art. 295 c.p.c. in pendenza del giudizio sulla validitĂ delle deliberazioni.
Non di meno, tale esclusione è affermata anche da altro, ma prevalente, indirizzo sulla considerazione per cui, in tema dâopposizione a decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo emesso ai sensi dellâart. 63/I disp. att. c.c. per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dallâassemblea, il condomino opponente non può far valere questioni attinenti alla validitĂ della delibera condominiale, giĂ impugnata in altro giudizio, ma solo questioni riguardanti lâefficacia della medesima.
Ciò in quanto le deliberazioni condominiali sono soggette ad impugnativa ai sensi del secondo comma dellâart. 1137 c.c. e tuttavia, per espressa previsione della medesima norma, restano non di meno vincolanti per i singoli condomini, nonostante lâesperita impugnazione, salvo il giudice di questa ne disponga la sospensione dellâefficacia esecutiva, tale delibera costituendo, infatti, ex lege titolo di credito in favore del condominio e, di per sĂŠ, prova idonea, ai fini di cui agli artt. 633 e 634 c.p.c., dellâesistenza di tale credito, sĂŹ da legittimare non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del condomino a pagare le somme nel giudizio dâopposizione che questâultimo proponga contro tale decreto, ed il cui ambito è, dunque, ristretto alla sola verifica dellâesistenza e dellâefficacia della deliberazione assembleare dâapprovazione della spesa e di ripartizione del relativo onere.
NĂŠ sussistono continenza, ex art. 39/II c.p.c. o pregiudizialitĂ necessaria, ex art. 295 c.p.c., tra la causa dâopposizione al decreto ingiuntivo, ottenuto ai sensi del citato art. 63/I disp. att. c.c. e quella preventivamente instaurata innanzi ad altro giudice con lâimpugnativa della relativa delibera condominiale ex art. 1137 c.c., in quanto presupposto del provvedimento monitorio è lâefficacia esecutiva della deliberazione condominiale ed oggetto del giudizio innanzi al giudice dellâopposizione è lâaccertamento in ordine alla persistenza di tale efficacia e della consequenziale obbligazione di pagamento delle spese dovute dal condomino sulla base della ripartizione approvata con la deliberazione medesima, obbligatoria ed esecutiva finchĂŠ non sospesa dal giudice competente nellâambito del giudizio dâimpugnazione, mentre oggetto del detto giudizio dâimpugnazione è il diverso accertamento in ordine alla validitĂ della delibera medesima; onde, appunto in ragione della diversitĂ della materia del contendere, tra il giudizio dâopposizione al decreto ingiuntivo emesso ai sensi dellâart. 63/I cit. e quello dâimpugnazione della deliberazione condominiale in virtĂš della quale tale decreto è stato concesso non esistendo nĂŠ continenza nĂŠ pregiudizialitĂ necessaria, il giudice del primo deve limitarsi ad accertare che il credito ingiunto sia fondato su deliberazioni con le quali siano stati approvati la spesa ed il relativo stato di riparto e che lâopponente fornisca o meno la prova dâaver corrisposto quanto dovuto, in difetto della qual prova deve rigettare lâopposizione, essendo ininfluente, in difetto di sospensione dellâesecutivitĂ delle deliberazioni da parte del giudice competente adĂŹto con lâimpugnazione ex art. 1137 c.c., che le deliberazioni stesse possano o meno essere invalide sotto qualsivoglia profilo (e pluribus Cass. 7 marzo 2005, n. 4951, 19 ottobre 2004, n. 20484, 17 maggio 2002, n. 7261, 13 ottobre 1999, n. 11515, 18 novembre 1997, n. 11457, 29 agosto 1994, n. 7569).
Come evidenziato nellâordinanza di rimessione, la fondatezza di tale orientamento è stata recentemente contestata (Cass. 11 febbraio 2005, n. 2759, ma giĂ 23 giugno 1999, n. 6384) osservandosi che, in tal modo, viene eluso il problema relativo al rapporto di pregiudizialitĂ , la sussistenza del quale non può essere negata in ragione del fatto che il condomino, in caso dâapplicazione dellâart. 295 c.p.c., sarebbe comunque costretto a pagare, quanto meno in via provvisoria, i contributi fissati dalla deliberazione assembleare impugnata, dovendosi invece considerare che, ove il giudizio dâopposizione non venisse sospeso, si potrebbe verificare lâanomalia che tale giudizio potrebbe concludersi con il passaggio in giudicato di una situazione sfavorevole allâopponente in ordine alla sussistenza del credito vantato nei suoi confronti dal condominio, in contrasto con lâannullamento, allâesito del giudizio dâimpugnazione, proprio di quella delibera che rappresenta il titolo costitutivo di tale credito; che, in altri termini, il fatto che la sospensione del giudizio dâopposizione non comporterebbe anche la sospensione della delibera impugnata e della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo in base ad essa emesso (in quanto lâart. 298/I c.p.c. dispone soltanto che durante la sospensione non possono essere compiuti atti del procedimento) non fa venire meno, da un lato, lâobbligo del giudice dâaccertare il rapporto di pregiudizialitĂ e, dallâaltro, lâinteresse della parte alla conseguente sospensione, dacchĂŠ a seguito dellâaccoglimento della domanda proposta nel giudizio dâimpugnazione della delibera verrebbe evitato un possibile conflitto di giudicati e per effetto della caducazione del titolo in base al quale è stato emesso il decreto ingiuntivo il condomino avrebbe diritto alla restituzione di quanto eventualmente pagato.
La tesi testĂŠ riferita ha, in prima approssimazione, un suo logico fondamento e risulta compatibile con il piĂš recente indirizzo giurisprudenziale in tema di sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c.
Con ordinanza 26 luglio 2004, alle cui considerazioni si sono uniformate numerose successive pronunzie, hanno ritenuto queste Sezioni unite di comporre il contrasto determinatosi al riguardo prestando adesione allâorientamento â coerente con il disfavore dellâordinamento verso il fenomeno sospensivo desumibile cosĂŹ dalla normativa processuale come dalle pronunzie del giudice delle leggi con particolare riferimento agli effetti negativi dellâistituto sulla ragionevole durata del processo richiesta anche dal novellato art. 111/II Cost. â incentrato su di una lettura restrittiva dellâistituto della sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. e sulla valorizzazione della disciplina dettata dallâart. 337/II c.p.c., in correlazione con la previsione dellâart. 336/II c.p.c., limitando, quindi, lâarea dâoperativitĂ della norma in discussione, cosĂŹ come giĂ in precedenza avevano operato escludendo, con lâordinanza 1° ottobre 2003, n. 14670, che la vigente normativa consentisse ancora di ravvisare, come per il passato, nellâart. 295 c.p.c., lâattribuzione al giudice dâuna facoltĂ di discrezionale sospensione del giudizio per motivi dâopportunitĂ .
Sono, dunque, pervenute alla conclusione che la sospensione necessaria del processo, ove non sia imposta da specifica disposizione di legge, ha per fondamento non solo lâindispensabilitĂ logica dellâantecedente avente carattere pregiudiziale, nel senso che la definizione della relativa controversia si ponga come momento ineliminabile del processo logico della causa dipendente, ma anche la sua indispensabilitĂ giuridica, nel senso che lâantecedente logico venga postulato con efficacia di giudicato, per modo che non possa eventualmente verificarsi un conflitto di giudicati; onde, lo scopo perseguito dalla sospensione necessaria essendo quello dâevitare il conflitto di giudicati, lâart. 295 c.p.c. può trovare applicazione solo quando in altro giudizio deve esser decisa, con efficacia di giudicato, una questione pregiudiziale in senso tecnico-giuridico, sussistendo in tal caso il rischio del conflitto di giudicati, e non anche qualora oggetto dellâaltra controversia sia una questione pregiudiziale soltanto in senso logico, non configurandosi in questo caso il menzionato rischio.
Orbene, aderendo al preesistente indirizzo poi confermato dalla richiamata ordinanza, per il quale le condizioni per la sospensione necessaria del processo ex art. 295 c.p.c. ricorrono qualora risultino pendenti innanzi a giudici diversi giudizi legati tra loro da un rapporto di pregiudizialitĂ tale che la definizione dellâuno costituisca lâimprescindibile presupposto logico-giuridico dellâaltro, nel senso che lâaccertamento dellâantecedente venga postulato con effetto di giudicato di modo che possa astrattamente configurarsi lâipotesi di conflitto tra giudicati (e pluribus, Cass. 28 giugno 2001, n. 8819, 15 novembre 2000, n. 14795, 24 maggio 2000, n. 6792, 26 maggio 1999, n. 5082), questa Corte aveva giĂ altre volte evidenziato come, nel giudizio promosso per il riconoscimento di diritti derivanti da titolo, lâobbligo di sospensione ex art. 295 c.p.c. insorga quando in un diverso giudizio tra le stesse parti si controverta dellâinesistenza o della nullitĂ assoluta del titolo stesso, dacchĂŠ al giudicato dâaccertamento della nullitĂ , la quale impedisce allâatto di produrre ab origine qualunque effetto, sia pure interinale, si potrebbe contrapporre un distinto giudicato, dâaccoglimento della pretesa basata su quel medesimo titolo, contrastante con il primo in quanto presupponente un antecedente logico-giuridico opposto (Cass. 5 dicembre 2002, n. 17317, 25 gennaio 2000, n. 787, 4 aprile 2001, n. 4977, 12 maggio 1999, n. 4730, 30 marzo 1999, n. 3059, 9 agosto 1997, n. 7451).
Precisando come, ovviamente, il nesso di pregiudizialitĂ necessaria ex art. 295 c.p.c. non sia, per contro, riconoscibile ove nel diverso giudizio si controverta di meri vizi dâannullabilitĂ del titolo medesimo, atteso che, agli effetti della norma de qua, la causa inerente ad una pretesa creditoria può ritenersi dipendente dalla causa sul titolo del relativo diritto se questâultima inerisca alla sussistenza del titolo medesimo, come in precedenza evidenziato, non anche ove ne possa comportare lâannullamento con sentenza di natura costitutiva, non essendo lâannullamento stesso incompatibile con la sua efficacia medio tempore; salva restando, peraltro, la retroattivitĂ inter partes con i connessi obblighi di restituzione delle prestazioni giĂ eseguite (ibidem) .
Ondâè che lâindirizzo giurisprudenziale in discussione, evidenziando come, nella specie, tra le stesse parti si controvertisse in una causa della nullitĂ o dellâinefficacia del titolo, id est la deliberazione assembleare, che in altra causa era posto a fondamento della domanda di condanna per lâinadempimento alle obbligazioni dal titolo stesso derivanti, correttamente rileva che tra i due giudizi ricorre quel rapporto di pregiudizialitĂ necessaria per il quale sâimpone la sospensione del secondo in attesa del giudicato dâaccertamento sulla nullitĂ oggetto del primo, diversamente potendosi dar luogo a giudicati contrastanti (sempre che, giova ripetere, nel primo di nullitĂ del titolo si discuta e non dâannullabilitĂ ).
In ulteriore approssimazione devesi, tuttavia, rilevare che lâindirizzo in esame non tiene conto della peculiaritĂ del rapporto cui il criterio decisionale adottato, pur esatto nella sua elaborazione teorica valida in astratto per la generalitĂ dei rapporti, dovrebbe trovare applicazione e della specialitĂ della normativa dalla quale è, in ragione di ciò, regolato.
Sullâobiettiva considerazione che al Condominio â onde gli sia consentito in concreto di conseguire la sua istituzionale finalitĂ di conservazione e gestione della cosa comune nellâinteresse della collettivitĂ dei partecipanti, mediante la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle parti comuni dellâedificio e lâesercizio dei servizi comuni â è necessario poter fare fronte con regolaritĂ alle relative spese e che allâuopo risulta imprescindibile la puntuale riscossione dei contributi dovuti dai condomini secondo il piano di riparto approvato dallâassemblea (o, comunque, materialmente elaborato in conformitĂ alle tabelle millesimali vigenti: cfr. Cass. 26 ottobre 1996, n. 9366), il legislatore ha predisposto un sistema di strumenti adeguatamente coordinati, comâè allâevidenza desumibile da una lettura sistematica della disciplina elaborata al riguardo con la pertinente normativa civilistica e segnatamente con gli artt. 1130 c.c. e 63/I disp. att. c.c., anche in relazione agli artt. 633 e 634 c.p.c.
Anzi tutto, nel ricomprendere, tra le plurime attribuzioni dellâamministratore, il dovere dâeseguire le deliberazioni dellâassemblea dei condomini (art. 1130/I sub 1) e di riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dellâedificio e per lâesercizio dei servizi comuni (art. 1130/I sub 3), ha posto una sostanziale correlazione tra lâun dovere e lâaltro, risultando allâevidenza lâadempimento del primo condizionato di fatto a quello del secondo, quindi necessariamente correlati entrambi nella realizzazione della finalitĂ economico-sociale dellâistituto, perseguita con la regolamentazione dello stesso, prima autonoma e poi inserita con variazioni nella disciplina codicistica.
In secondo luogo, onde consentire il tempestivo adempimento del condizionante dovere di riscossione dei contributi condominiali, ha attribuito allâamministratore, con lâart. 63 disp. att. c.c., il potere di chiedere decreto ingiuntivo, al quale ha anche riconosciuto il carattere dellâimmediata esecutivitĂ , nei confronti dei condomini morosi in base allo stato di ripartizione approvato dallâassemblea senza neppure necessitĂ dâautorizzazione alcuna da parte del detto organo deliberante (e pluribus, Cass. 9 dicembre 2005, n. 27292, 5 gennaio 2000, n. 29, 29 dicembre 1999, n. 14665, 15 maggio 1998, n. 4900); correlativamente, nel riservare, con lâart. 1137 c.c., ad autonomo giudizio ogni controversia sullâinvaliditĂ delle deliberazioni assembleari, ha anche escluso che qualsivoglia questione al riguardo possa essere sollevata nellâambito dellâeventuale opposizione al provvedimento monitorio, lâoggetto di tale giudizio rimanendo, in tal modo, circoscritto allâaccertamento dellâidoneitĂ formale (validitĂ del verbale) e sostanziale (pertinenza della pretesa azionata alla deliberazione allegata) della documentazione posta a fondamento dellâingiunzione e della persistenza o meno dellâobbligazione dedotta in giudizio (Cass. 8 agosto 2000, n. 10427, 29 agosto 1994, n. 7569).
Ă, dunque, evidente come il sistema normativo in questione, che sâinserisce nella disciplina del condominio giĂ di per sĂŠ connotata da specialitĂ in ragione della necessitĂ dâuna distinta considerazione per il settore di vita sociale che rappresenta, sia da ricondurre a quella categoria di disposizioni che, nellâattribuire a sentenze, negozi, diritti, il carattere dellâimmediata esecutivitĂ , della necessaria realizzabilitĂ pur in pendenza di controversia, a tutela dâinteressi generali o particolari discrezionalmente ritenuti prevalenti e meritevoli dâautonoma considerazione rispetto alla disciplina comune propter aliquam utilitatem, si pongono con carattere derogatorio nei confronti del principio generale dâinesecutivitĂ del titolo ove impugnato con allegazione della sua originaria invaliditĂ assoluta (nullitĂ â inesistenza), quindi anche del principio, affermato dalla giurisprudenza piĂš sopra richiamata, per cui la pendenza del giudizio sulla contestazione della validitĂ del titolo giustifica la sospensione ex art. 295 c.p.c. del giudizio nel quale si discute dellâadempimento delle obbligazioni con quel titolo costituite.
Ă, dâaltra parte, significativo che il legislatore, nel garantire lâinteresse della collettivitĂ condominiale, considerato prevalente, non abbia, tuttavia, lasciato il singolo condomino del tutto privo di tutela, dacchĂŠ ha attribuito al giudice dellâimpugnazione della deliberazione il potere di sospendere lâesecutivitĂ della stessa; per il che, deve aggiungersi ulteriore considerazione in ordine allâillegittimitĂ , sotto il profilo in esame, di unâeventuale sospensione del giudizio dâopposizione al decreto ingiuntivo emesso ex art. 63 disp. att. c.c., giacchĂŠ, in tal caso, il giudice si arrogherebbe, di fatto, il potere di far venire meno, sia pure temporaneamente, quellâefficacia esecutiva espressamente conferita ex lege alla deliberazione, giĂ impugnata ex art. 1137 c.c., sulla quale può esclusivamente incidere, e del pari espressamente ex lege, il solo giudice dellâimpugnazione medesima.
In vero, il giudizio sul fumus boni iuris in ordine alla contestata validitĂ della deliberazione posta a base del provvedimento monitorio opposto si porrebbe, sia pure ai soli fini della pronunzia sulla sospensione, come giudizio incidentale nellâambito del giudizio dâopposizione, eppertanto, se nel giudizio espressamente predisposto dal legislatore per la valutazione della contestazione sulla validitĂ della deliberazione lâesecutivitĂ di questa non sia stata sospesa dal giudice competente valendosi del potere attribuitogli dallâart. 1137/II c.c. in ragione della proposta impugnazione, nessun potere di sospensione può comunque riconoscersi, nĂŠ ex art. 295 c.p.c. nĂŠ ex art. 337 c.p.c., al giudice del giudizio dâopposizione in relazione alla pretesa influenza su tale giudizio dellâesito del giudizio dâimpugnazione, la questione essendo giĂ stata esaminata e negativamente risolta dallâunico giudice cui è stata espressamente attribuita la competenza a deciderne.
A fronte delle evidenziate esigenze che hanno determinato la predisposizione dâuna disciplina speciale e derogatoria, non può che considerarsi recessiva la prevenzione dellâeventuale contrasto di giudicati che potrebbe, in ipotesi, verificarsi in seguito al rigetto, nellâun giudizio, dellâopposizione al decreto ingiuntivo ed allâaccoglimento, nellâaltro, dellâimpugnativa della delibera, le conseguenze del quale ben possono essere superate, sia in sede esecutiva ove i tempi lo consentano, facendo valere la sopravvenuta perdita dâefficacia del provvedimento monitorio come conseguenza della dichiarata invaliditĂ della delibera, sia in sede ordinaria mediante azione di ripetizione dellâindebito (Cass. 7 ottobre 2005, n. 19519, 7 luglio 1999, n. 7073, 3 maggio 1999, n. 4371).
In definitiva, per tutte le esposte considerazioni, va escluso che al giudice dellâopposizione al decreto ingiuntivo ottenuto ex art. 63/I disp. att. c.c. sia consentito di sospendere il giudizio in attesa della definizione del diverso giudizio dâimpugnazione, ex art. 1137 c.c., della deliberazione posta a base del provvedimento monitorio opposto.
Va, pertanto respinto lâesaminato secondo motivo del ricorso, rimesso alla decisione di queste Sezioni unite, e gli atti vanno trasmessi al Primo Presidente per lâassegnazione alla sezione semplice, competente a decidere sugli ulteriori motivi di ricorso e sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte respinge il secondo motivo del ricorso e dispone trasmettersi gli atti al Primo Presidente per lâassegnazione del ricorso alla sezione semplice per lâulteriore corso






