Cassazione civile, sez. unite, 27 febbraio 2007, n. 4421

La S.C., intervenendo a sezioni unite, ha risolto il contrasto giurisprudenziale sorto in ordine alla sospensione del giudizio d’opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto, ex art. 63 delle disposizioni d’attuazione del codice civile, per la riscossione dei contributi condominiali in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea, in pendenza di altro giudizio d’impugnazione, proposto ex art. 1137 c.c., relativo alla delibera assembleare con cui è stato approvato il riparto delle spese.
Alcune recenti pronunce della S.C. hanno sostenuto l’esistenza di un rapporto oggettivo di pregiudizialità tra i giudizi di cui sopra, condizione necessaria ai fini della sospensione ex art. 295 c.p.c. (Cass. civile , sez. II, 11 febbraio 2005, n. 2759) potendo altrimenti verificarsi l’anomalia della conclusione con passaggio in giudicato di una statuizione sfavorevole all’opponente in ordine alla sussistenza del credito vantato nei suoi confronti dal condominio, a fronte dell’annullamento, all’esito del relativo giudizio d’impugnazione, della delibera che di tale credito è titolo costitutivo.
Pur tuttavia le S.U. hanno ritenuto di aderire ad altro e prevalente orientamento in base al quale «il condomino opponente non può far valere questioni attinenti alla validità della delibera condominiale, già impugnata in altro giudizio, ma solo questioni riguardanti l’efficacia della medesima.
Ciò in quanto le deliberazioni condominiali sono soggette ad impugnativa ai sensi del secondo comma dell’art. 1137 c.c. e tuttavia, per espressa previsione della medesima norma, restano non di meno vincolanti per i singoli condomini, nonostante l’esperita impugnazione, salvo il giudice di questa ne disponga la sospensione dell’efficacia esecutiva, tale delibera costituendo, infatti, ex lege titolo di credito in favore del condominio e, di per sé, prova idonea, ai fini di cui agli artt. 633 e 634 c.p.c., dell’esistenza di tale credito, sì da legittimare non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del condomino a pagare le somme nel giudizio d’opposizione che quest’ultimo proponga contro tale decreto, ed il cui ambito è, dunque, ristretto alla sola verifica dell’esistenza e dell’efficacia della deliberazione assembleare d’approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere».

Cassazione civile, sez. unite, 27 febbraio 2007, n. 4421