Cassazione civile, sez. unite, 27 febbraio 2007, n. 4421
La S.C., intervenendo a sezioni unite, ha risolto il contrasto giurisprudenziale sorto in ordine alla sospensione del giudizio dâopposizione al decreto ingiuntivo ottenuto, ex art. 63 delle disposizioni dâattuazione del codice civile, per la riscossione dei contributi condominiali in base allo stato di ripartizione approvato dallâassemblea, in pendenza di altro giudizio dâimpugnazione, proposto ex art. 1137 c.c., relativo alla delibera assembleare con cui è stato approvato il riparto delle spese.
Alcune recenti pronunce della S.C. hanno sostenuto lâesistenza di un rapporto oggettivo di pregiudizialitĂ tra i giudizi di cui sopra, condizione necessaria ai fini della sospensione ex art. 295 c.p.c. (Cass. civile , sez. II, 11 febbraio 2005, n. 2759) potendo altrimenti verificarsi lâanomalia della conclusione con passaggio in giudicato di una statuizione sfavorevole allâopponente in ordine alla sussistenza del credito vantato nei suoi confronti dal condominio, a fronte dellâannullamento, allâesito del relativo giudizio dâimpugnazione, della delibera che di tale credito è titolo costitutivo.
Pur tuttavia le S.U. hanno ritenuto di aderire ad altro e prevalente orientamento in base al quale ÂŤil condomino opponente non può far valere questioni attinenti alla validitĂ della delibera condominiale, giĂ impugnata in altro giudizio, ma solo questioni riguardanti lâefficacia della medesima.
Ciò in quanto le deliberazioni condominiali sono soggette ad impugnativa ai sensi del secondo comma dellâart. 1137 c.c. e tuttavia, per espressa previsione della medesima norma, restano non di meno vincolanti per i singoli condomini, nonostante lâesperita impugnazione, salvo il giudice di questa ne disponga la sospensione dellâefficacia esecutiva, tale delibera costituendo, infatti, ex lege titolo di credito in favore del condominio e, di per sĂŠ, prova idonea, ai fini di cui agli artt. 633 e 634 c.p.c., dellâesistenza di tale credito, sĂŹ da legittimare non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del condomino a pagare le somme nel giudizio dâopposizione che questâultimo proponga contro tale decreto, ed il cui ambito è, dunque, ristretto alla sola verifica dellâesistenza e dellâefficacia della deliberazione assembleare dâapprovazione della spesa e di ripartizione del relativo onereÂť.
Cassazione civile, sez. unite, 27 febbraio 2007, n. 4421






