RITENUTO IN FATTO
1. L’avv. T.G. ha intimato alla spa C. Assicurazioni il pagamento di un suo credito per compensi professionali e la Società ha proposto opposizione, sostenendo di avere pagato il debito prima della notifica del precetto, sia pure al netto dell’acconto della ritenuta di imposta dovuta e da essa versato.
2. Il Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Roma, con ordinanza del 25 ottobre 2006, ha disposto la sospensione della procedura esecutiva.
3. L’avvocato T.G. ha impugnato l’ordinanza con istanza di regolamento della competenza e ne ha chiesto la cassazione.
L’intimata non ha svolto attività difensiva.
4. Richiesto di rendere le proprie conclusioni nella controversia, il Pubblico Ministero ha concluso chiedendo che il ricorso sia accolto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
5. La sospensione del processo è rimedio predisposto sia per il processo di cognizione, sia per quello esecutivo.
In entrambi i processi l’istituto consente di individuare i casi nei quali il processo deve o può essere sospeso e gli effetti del provvedimento di sospensione.
L’affinità, tuttavia, si ferma a questo aspetto generale, perchè i rispettivi provvedimenti presentano indicativi caratteri.
5.1. Un carattere della sospensione del processo di cognizione sta nella condizione di pregiudizialità/dipendenza dell’una causa rispetto all’altra, quanto alle situazioni sostanziali oggetto dei due processi (Cass. 26 gennaio 2007, n. 1740 e 15 ottobre 2004, n. 20320), sicchè la sospensione svolge la funzione di determinare l’arresto di una sequenza di atti processuali preordinati alla formazione di un provvedimento giurisdizionale e si giustifica con l’esigenza di evitare conflitti di giudicati: Cass. 9 giugno 2005, n. 12124.
I corrispondenti provvedimenti, emessi ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ., sono impugnabili mediante regolamento necessario di competenza, come dispone l’art. 42 cod. proc. civ., nel testo modificato dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 6. 5.2. Diversa si presenta la sospensione del processo esecutivo e l’impugnazione dei relativi provvedimenti.
La sospensione del processo esecutivo, quando è disposta dal giudice, ha natura cautelare (Cass. 28 febbraio 2006, n. 4507) e produce l’effetto indicato dall’art. 626 cod. proc. civ., secondo il quale nel tempo di questa sospensione non possono essere compiuti atti di quel processo, salvo diversa disposizione del Giudice dell’esecuzione.
5.3. La differenza delle due forme di sospensione si traduce in una diversità dei relativi strumenti di impugnazione.
Il provvedimento di sospensione del processo di cognizione, come indicato, può essere impugnato mediante regolamento di competenza contro l’ordinanza che la dispone, con il quale è sottoposto al controllo della Cassazione la legittima applicazione della norma dettata dall’art. 295 citato.
Contro il provvedimento di sospensione del processo esecutivo sono esperibili, secondo il regime normativo applicabile con riferimento alle sue applicazioni temporali, l’opposizione agli atti esecutivi, o il reclamo ex art. 669 terdecies cod. proc. civ..
5.4. La differenza delle due forme di sospensione e la specificità dei rispettivi rimedi comporta che quello del regolamento di competenza non può essere utilizzato per i provvedimenti di sospensione del processo esecutivo, neppure in applicazione analogica (sostanzialmente in questo senso, già Cass. 14 giugno 1999, n. 5882. 6. In questo processo l’ordinanza impugnata è un provvedimento di sospensione dell’esecuzione, come ha dichiarato il Giudice dell’esecuzione, il quale l’ha disposta dopo avere verificato che alcuna delle parti aveva iniziato la causa pregiudiziale tributaria dell’accertamento del debito di imposta davanti alle commissioni tributarie.
Il provvedimento si inserisce in un procedimento esecutivo: quindi, era impugnabile con il rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi disciplinata dall’art. 617 cod. proc. civ..
Se ne ricava che il regolamento di competenza proposto è inammissibile, poiché l’ordinanza del Giudice dell’esecuzione del tribunale di Roma è soggetta a regime di impugnazione diverso da quello proposto.
7. Alcuna pronuncia deve essere emessa sulle spese di questo giudizio, poiché l’intimata non ha svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione a sezioni unite dichiara inammissibile il ricorso.






