Cassazione Civile, sez. Unite, 19 ottobre 2007, n. 21860
A differenza della sospensione del processo di cognizione ex art. 295 c.p.c., lâordinanza di sospensione del processo di esecuzione non è suscettibile dâimpugnazione con regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c., neppure in via analogica.
La sospensione del processo esecutivo ha natura cautelare (Cass. 28 febbraio 2006, n. 4507) e produce lâeffetto indicato dallâart. 626 c.p.c., secondo il quale nel tempo di questa sospensione non possono essere compiuti atti di quel processo, salvo diversa disposizione del Giudice dellâesecuzione.
La sospensione del processo di cognizione si giustifica invece nel rapporto di pregiudizialitĂ o dipendenza di una causa rispetto allâaltra, per cui la sospensione soddisfa lâesigenza di evitare un conflitto di giudicati.
La differenza delle due forme di sospensione â specifica la Corte â si traduce in una diversitĂ dei relativi strumenti di impugnazione per cui contro il provvedimento di sospensione del processo esecutivo è esperibile, secondo il regime normativo attualmente vigente, il reclamo ex art. 669 terdecies (come previso dallâart. 624, 2 comma c.p.c.) e non anche il regolamento di necessario di competenza di cui allâart. 42 c.p.c..
Cassazione Civile, sez. Unite, 19 ottobre 2007, n. 21860






