Fatto
L.G.M. ha convenuto il fratello L. C. innanzi al tribunale di Firenze chiedendone, ex art. 2932 c.c., la condanna al trasferimento in proprio favore dellâunitĂ immobiliare costituita da un appartamento al quarto ed ultimo piano dellâedificio sito alla via (OMISSIS) di quella cittĂ ed, in subordine, al risarcimento dei danni, sulla premessa: che per contratto preliminare 28.7.89, B.G. gli aveva promesso in vendita lâintero edificio al concordato prezzo di L. tre miliardi; che il 13.10.89 il nominato fratello gli aveva proposto di sostituirsi a lui nellâacquisto, promettendogli la cessione dellâunitĂ immobiliare in questione, a compenso della svolta attivitĂ di mediazione, ove quel preliminare, subordinato al mancato acquisto del medesimo intero immobile da parte della Sovrintendenza, avesse avuto esecuzione, â che, in seguito, acquistato definitivamente lâimmobile, il fratello, sottraendosi allâobbligazione assunta, aveva, invece, rifiutato di trasferirgli la proprietĂ della detta unitĂ immobiliare.
A tale domanda L.C. si è opposto eccependo, preliminarmente in rito, il proprio difetto di legittimazione passiva, per essere stato lâedificio acquistato in comunione di beni con la propria moglie, non convenuta in giudizio, e quindi, nel merito, sia lâinefficacia della propria dichiarazione 13.10.89, in quanto promessa unilaterale cui la legge non riconosceva tale effetto, sia la nullitĂ della dichiarazione stessa, non essendo la controparte iscritta allâalbo dei mediatori, sia, in fine, essere lâobbligazione assunta limitata al trasferimento del solo usufrutto e non della proprietĂ , come ex adverso preteso, giusta la contemporanea dichiarazione in tal senso sottoscritta dalla controparte nel medesimo contesto.
Accoltasi la domanda ex art. 2932 c.c. dallâadito tribunale con sentenza 11.7.00, questa L.C. ha impugnato con appello cui si è opposto L.G.M..
Decidendone con sentenza 28.9.02, la corte dâappello di Firenze ha accolto lâimpugnazione ed, in totale riforma della decisione di primo grado, ha rigettato entrambe le originarie domande, principale dâadempimento coattivo e subordinata di risarcimento, sulla considerazione in ordine alla prima â unico argomento rimesso alla decisione in questa sede â che lâeccezione riproposta dallâappellante, relativa alla mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della propria moglie comproprietaria in comunione dei beni dellâimmobile controverso, fosse infondata, in quanto lâazione ex art. 2932 c.c. può essere promossa anche solo nei confronti del promittente, pur essendo il bene promesso oggetto di comunione di beni con il coniuge dello stesso, ove lâattore intenda conseguire una pronunzia limitata al trasferimento della quota del promittente medesimo; che, tuttavia, dacchè nella specie lâoriginario attore non aveva limitato la pretesa alla sola quota dellâobbligato ma aveva chiesto il trasferimento dellâintera porzione immobiliare, costituente un unicum inscindibile del quale lâuno dei comproprietari non poteva disporre senza il consenso dellâaltro, il giudizio sarebbe stato da promuovere anche nei confronti di questâultimo e, ciò non essendosi fatto, la domanda andava, appunto, rigettata.
Avverso tale decisione L.G.M. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, cui resiste L.C. con controricorso, anche contestualmente proponendo ricorso incidentale condizionato, cui, a sua volta, il ricorrente principale resiste con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
Passata la causa in decisione, la 2^ Sezione Civile, esaminando il primo motivo del ricorso principale, con il quale è denunziato un vizio dellâimpugnata sentenza per non essersi ravvisata nella specie unâipotesi di litisconsorzio necessario, ha rilevato la sussistenza dâuna divergenza dâopinioni, nella giurisprudenza di legittimitĂ ed in seno alla stessa Sezione, in ordine alla necessitĂ o meno della partecipazione del coniuge in comunione dei beni al giudizio nel quale si chieda il trasferimento coattivo dâun immobile ricompreso nella comunione familiare; donde la trasmissione degli atti al Primo Presidente, che ha assegnato a queste Sezioni Unite la soluzione del segnalato contrasto.
Diritto
Preliminarmente, i due ricorsi, proposti avverso la medesima sentenza e tra loro connessi, vanno riuniti ex art. 335 c.p.c..
Va, poi, esaminata la questione sollevata dal controricorrente, con la memoria 27.12.06, relativamente alla ritenuta necessitĂ dâesaminare preliminarmente il terzo motivo del ricorso principale, con il quale lâimpugnata pronunzia è censurata nel capo in cui, decidendo della subordinata domanda risarcitoria, il giudice a quo ha escluso che dal rapporto inter partes, valutatene le varie possibili qualificazioni, potessero derivare gli effetti giuridici pretesi dallâoriginario attore; sostiene il controricorrente che, ove tale censura venisse disattesa, verrebbe meno lâinteresse alla decisione sulla necessitĂ o meno dellâintegrazione del contraddittorio nel giudizio di merito.
La questione, anche a voler prescindere dalla non consentita tardiva proposizione in memoria, va comunque disattesa, in quanto, attenendo al merito della controversia, è essa necessariamente condizionata alla previa soluzione della questione posta sullâintegritĂ del contraddittorio ab origine e non viceversa.
Con il motivo da esaminare in questa sede, si duole il ricorrente â denunziando violazione degli artt. 2932, 177, 184, 189 c.c., art. 354 c.p.c. â che il giudice a quo erroneamente abbia escluso la sussistenza del litisconsorzio necessario tra i coniugi in comunione dei beni nel giudizio ex art. 2932 c.c. che il promissario acquirente del bene oggetto di comunione, promessogli in vendita non da entrambi ma da uno soltanto dei coniugi comproprietari, abbia promosso nei soli confronti di questâultimo e, pur avendo riconosciuto che detta azione, ove intesa ad ottenere il trasferimento non della sola quota del promittente ma dellâintero bene, debba essere promossa nei confronti dâentrambi i coniugi, abbia tuttavia rigettato la domanda invece di rimettere la causa al primo giudice ex art. 354 c.p.c. per lâintegrazione del contraddittorio.
La censura è fondata: per la contestata esclusione del contraddittorio, oltre che per lâevidenziata contraddizione in termini.
La comunione ordinaria, quale regolata dagli artt. 1100 e 1116 c.c., si configura come comunione pro indiviso o proprietà plurima parziaria, nella quale il diritto di proprietà è unico ed ha ad oggetto il bene nella sua interezza e, tuttavia, il diritto di ciascuno dei partecipanti non ha per oggetto nÊ il bene nella sua interezza, nÊ una parte fisicamente individuata di esso, bensÏ una quota ideale, proporzionata al suo diritto di partecipazione, del quale costituisce la misura.
In tale situazione, la promessa di vendita di un bene in comunione (come hanno evidenziato queste SS.UU. con la sentenza 8.7.93 n. 7481) è, di norma, considerata dalle parti attinente al bene medesimo come un unicum inscindibile e non come somma delle singole quote che fanno capo a ciascuno dei comproprietari â salvo che lâunico documento predisposto per il detto negozio venga redatto in modo tale da farne risultare la volontĂ di scomposizione in piĂš contratti preliminari in base ai quali ognuno dei comproprietari sâimpegna esclusivamente a vendere la propria quota al promissario acquirente, con esclusione di forme di collegamento negoziale o di previsione di condizioni idonee a rimuovere la reciproca insensibilitĂ dei contratti stessi allâinadempimento di uno di essi â di guisa che i detti comproprietari costituiscono unâunica parte complessa e le loro dichiarazioni di voler vendere si fondono in unâunica volontĂ negoziale; onde, quando una di tali dichiarazioni manchi (o sia invalida), non si forma (o si forma invalidamente) la volontĂ di una delle parti del contratto preliminare, escludendosi, pertanto, in toto la possibilitĂ per il promissario acquirente dâottenere la sentenza costitutiva di cui allâart. 2932 c.c. nei confronti dei soli comproprietari promittenti, sullâassunto di una mera inefficacia del contratto stesso rispetto a quelli rimasti estranei, dacchè, da un lato, non è configurabile un interesse alla sua esecuzione parziale da parte del promissario acquirente (per mancanza del diritto su cui tale interesse si dovrebbe fondare) e, dallâaltro, il comproprietario promittente venditore che ha espresso il suo consenso (o lo ha espresso validamente) non oppone un semplice interesse contrario (giuridicamente apprezzabile o meno) allâavversa richiesta dâesecuzione parziale, ma invoca lâinsussistenza stessa del diritto vantato dalla controparte.
La situazione è diversa ove si verta in tema di comunione legale tra coniugi, quale regolata dagli artt. 177 e 197 c.c..
Fondamentale è stata, al riguardo, la ricostruzione che dellâistituto ha operato la Corte costituzionale con la sentenza 17.3.88 n. 311, nella quale si è evidenziata la netta distinzione tra comunione ordinaria e comunione legale tra coniugi, questa configurata come una proprietĂ plurima parziaria, per piĂš versi analoga alla classica communio ercto non cito, sulla considerazione:
che trattasi di comunione senza quote; che i coniugi non sono individualmente titolari di un diritto di quota, bensĂŹ solidalmente titolari, in quanto tali, di un diritto avente per oggetto i beni della comunione; che la quota non è un elemento strutturale, ma ha soltanto la funzione di stabilire la misura entro cui i beni della comunione possono essere aggrediti dai creditori particolari, la misura della responsabilitĂ sussidiaria di ciascuno dei coniugi con i propri beni personali verso i creditori della comunione, la proporzione in cui, sciolta la comunione, lâattivo e il passivo debbono essere ripartiti tra i coniugi od i loro eredi.
Configurazione cui consegue che, nei rapporti con i terzi, ciascun coniuge ha il potere di disporre dei beni della comunione e che il consenso dellâaltro, richiesto dal modulo dellâamministrazione congiuntiva adottato dallâart. 180 c.c., comma 2 per gli atti di straordinaria amministrazione, non è un negozio unilaterale autorizzativo, nel senso dâatto attributivo di un potere, ma piuttosto nel senso, secondo la nota teoria formulata dalla giuspubblicistica, di atto che rimuove un limite allâesercizio di un potere e requisito di regolaritĂ del procedimento di formazione dellâatto di disposizione, la cui mancanza, ove si tratti di bene immobile o mobile registrato, si traduce in un vizio del negozio, onde lâipotesi regolata dallâart. 184 c.c., comma 1 tecnicamente si riferisce non ad un caso dâacquisto inefficace perchè a non domino, bensĂŹ ad un caso dâacquisto a domino in base ad un titolo viziato.
Per il che, nella comunione legale tra coniugi, la mancanza del consenso dâuno dei condomini al negozio avente ad oggetto diritti reali su immobili o mobili registrati non determina, come nella comunione ordinaria, lâinvaliditĂ assoluta del negozio, ma solo la sua annullabilitĂ nello stabilito termine di prescrizione annuale (e tuttavia, come affermato nella massima CCos. 0010600, la prevista annullabilitĂ dellâatto non costituisce deroga al generale principio dâinefficacia degli atti di disposizione posti in essere da alienante non legittimato, onde da parte della dottrina anche si sostiene che lâatto posto in essere dal singolo coniuge è colpito dalla sanzione generale dellâinefficacia dellâatto compiuto dal non legittimato nei confronti del coniuge pretermesso, e che in favore di questâultimo si aggiunge la possibilitĂ dâesperire altresĂŹ lâazione speciale dâannullamento ex art. 184 c.c. al fine dâevitare di rimanere personalmente obbligato per lâinadempimento verso il terzo).
La riportata metodologia ricostruttiva dellâistituto non ha trovato larghi consensi in dottrina â dalla quale se nâè anche evidenziata lâincoerenza con la ratio della comunione legale, quale introdotta dalla novella n. 151/1975, come intesa al superamento della discriminazione del coniuge piĂš debole, insita nel precedente regime della separazione dei beni, ed alla maggiore tutela patrimoniale della famiglia â e tuttavia ha costituito la base delle pronunzie adottate in materia dalla successiva giurisprudenza di legittimitĂ che, non di meno, pur partendo da tale comune presupposto, sulla questione che ne occupa è pervenuta, come si è visto, a soluzioni diametralmente opposte.
In particolare, la recente Cass. 28.10.04 n. 20867 â ponendosi in consapevole contrasto con la prevalente giurisprudenza anteriore, in ordine alla quale rileva come lâinevitabile coinvolgimento nel giudizio ex art. 2932 c.c. del coniuge rimasto estraneo al preliminare vi fosse stato asserito in modo generico â sulla considerazione che i coniugi non sono individualmente titolari di un diritto di quota ma solidalmente titolari di un diritto avente per oggetto i beni della comunione, che nei rapporti con i terzi ciascun coniuge ha il potere di disporre dei beni della comunione, che lâazione ex art. 2932 c.c. non ha natura reale ma personale, perviene alla conclusione per cui in questâultima non sia ravvisabile unâipotesi di litisconsorzio necessario, non vertendosi in situazione sostanziale caratterizzata da un rapporto unico ed inscindibile con pluralitĂ di soggetti e non rivestendo, quindi, il coniuge rimasto estraneo al preliminare, del quale si chiede lâesecuzione in forma specifica, la qualitĂ di parte la cui presenza in giudizio sia condizione essenziale affinchè la sentenza non venga inutiliter data.
In realtĂ , di questâultimo asserto â che non costituisce affatto una logica conseguenza delle premesse, atteso anche il carattere di specialitĂ con il quale si pone la normativa regolatrice dellâistituto della comunione familiare â lâesaminata sentenza non fornisce dimostrazione alcuna, a differenza dai disattesi precedenti che, affatto generici al riguardo, la contraria opinione fondano su una pluralitĂ dâargomenti validi, condivisi ed integrati dalla prevalente dottrina.
Non appare, in vero, conclusiva la ragione â mutuata dalle remote Cass. 27.4.82 n. 2635 e 28.12.88 n. 7081 â addotta in considerazione della natura obbligatoria e non reale del preliminare.
Va, infatti, considerato che i richiamati precedenti pervenivano a tale affermazione in funzione della ritenuta esperibilitĂ dellâazione ex art. 2932 c.c. limitatamente alla quota del coniuge promittente venditore, tesi disattesa dalla giurisprudenza successiva, con espresso richiamo ai principi posti dal Giudice delle leggi con la richiamata sentenza 311/88, sulla considerazione dellâinconciliabilitĂ dellâingresso dâun estraneo nella comunione familiare con la natura e la disciplina peculiari dellâistituto (Cass. 2.2.95 n. 1252, 14.1.97 n. 284, 11.4.02 n. 5191, 19.3.03 n. 4033); dâaltro canto, stante il pacifico principio per cui, in tema dâesecuzione specifica dellâobbligo di concludere un contratto ex art. 2932 c.c., la sentenza che tenga luogo del contratto definitivo non concluso deve necessariamente riprodurre, nella forma del provvedimento giurisdizionale, il medesimo assetto dâinteressi assunto dalle parti quale contenuto del contratto preliminare, senza possibilitĂ di introdurvi modifiche (e pluribus, Cass. 29.3.06 n. 7273, 25.2.03 n. 2824, 7.8.02 n. 11874, in tema di comunione Cass. 1.3.95 n. 2319, 3 0.12.94 n. 11358, 8.7.93 n. 7481, 2.8.90 n. 7749 e, nello specifico, Cass. 19.5.88 n. 3483), una volta che il preliminare abbia avuto ad oggetto lâobbligazione di trasferire lâintero bene, neppure potrebbe il promissario acquirente agire per il trasferimento della sola quota del promittente venditore.
La tesi in discussione, dâaltronde, può giustificare, al piĂš, il difetto di legittimazione attiva del coniuge rimasto estraneo allâatto compiuto dallâaltro senza il suo consenso quando trattisi di diritti dâobbligazione, in quanto la comunione legale fra i coniugi, di cui allâart. 177 c.c., attiene agli âacquistiâ, id est agli atti implicanti lâeffettivo trasferimento della proprietĂ della res o la costituzione di diritti reali sulla medesima, non quindi i diritti di credito sorti dal contratto concluso da uno dei coniugi, i quali, per la loro stessa natura relativa e personale, pur se strumentali allâacquisizione di una res, non sono suscettibili di cadere in comunione (Cass. 1.4.03 n. 4959, 4.3.03 n. 3185, 13.12.99 n. 13941, 18.2.99 n. 1363, 27.1.95 n. 987, 11.9.91 n. 9513); ma tali ragioni, peraltro fortemente criticate in dottrina, non possono valere nel caso inverso, laddove, come meglio in seguito, lâobbligazione del coniuge che ha agito senza il consenso dellâaltro è fatta valere dal terzo e lâadempimento coattivo comporta lâaggressione al patrimonio familiare in generale ed al diritto di comproprietĂ del coniuge pretermesso in particolare.
Inoltre, dalla giurisprudenza e da parte della dottrina si è anche evidenziato come, stante il disposto dellâart. 184 c.c., comma 1, la categoria dei negozi immobiliari, per i quali è previsto il consenso congiunto dei coniugi, sia da identificare in base alla natura del bene sul quale cadono gli effetti del contratto, ricomprendendo, quindi, tanto i negozi ad effetti reali quanto quelli ad effetti obbligatori; come debbasi, ancora, fare riferimento al regime degli effetti, reale o personale che sia lâazione, ai fini dellâaffermazione o meno della necessitĂ del litisconsorzio (Cass. 31.3.06 n. 7698, 6.7.04 n. 12313, 14.5.03 n. 7404, 5.7.01 n. 9083, 1.7.97 n. 5895 SS.UU.).
Ă, piuttosto, evidente che lâessere ciascun coniuge titolare del bene per lâintero, e dellâintero poter disporre, non può implicare, di per sè, che debba escludersi la necessaria partecipazione dellâaltro coniuge al giudizio nel quale si discuta della traslazione del bene stesso, evento rispetto al quale non può negarsi lâinteresse ad interloquire del detto altro coniuge, pur sempre comproprietario del bene stesso.
Partire, infatti, dal presupposto che, al momento dellâintroduzione del giudizio ex art. 2932 c.c., il coniuge promittente venditore abbia giĂ efficacemente alienato il bene, cosĂŹ che il coniuge rimasto estraneo al negozio abbia perso, contestualmente alla stipulazione del preliminare, la propria contitolaritĂ sul bene e non possa fare ricorso se non allâazione dâannullamento, oltre ad essere in palese contrasto con la lettera dello stesso art. 184 c.c., comma 1, che prevede una possibilitĂ di convalida successiva inconciliabile con una giĂ intervenuta perdita della titolaritĂ del bene, implica una non condivisibile attribuzione a tale tipo di contratto dâun effetto traslativo, estraneo alla sua funzione ed alla sua natura, che non gli è riconosciuto neppure da quella parte della dottrina per la quale esso sarebbe configurabile come una sorta di vendita obbligatoria ed il definitivo come un semplice atto esecutivo o ripetitivo.
Vero è, per contro, che, stipulato il preliminare, nel momento in cui il coniuge promittente venditore si rende inadempiente e costringe il promissario acquirente allâazione dâesecuzione specifica, lâaltro coniuge, che non abbia partecipato al negozio nĂŠ vi abbia prestato altrimenti il proprio consenso, è ancora contitolare del bene e su di esso legittimato ad esercitare i suoi poteri dâamministrazione congiunta; atteso lâeffetto solo obbligatorio del preliminare, lâattivitĂ negoziale posta in essere dal coniuge promittente con lâimpegnarsi ad alienare non ha prodotto ancora lâeffetto di sottrarre il bene al patrimonio comune ed alla contitolaritĂ su di esso dâentrambi i comproprietari, onde il coniuge rimasto estraneo al preliminare è ancora titolare dâuna situazione giuridica inscindibile che lo rende litisconsorte necessario nel giudizio dâesecuzione specifica dellâobbligo di contrarre.
Ă, infatti, ancora sul piano degli effetti della promossa azione ex art. 2932 c.c. che occorre muoversi ai fini della soluzione del problema che ne occupa.
Come evidenziato dalla dottrina prevalente e da quella parte della giurisprudenza che si ritiene qui di confermare, ove dal preliminare scaturiscano controversie, non può disconoscersi al coniuge rimasto estraneo al negozio lâinteresse a partecipare ai relativi giudizi, in quanto, pur se non è rimasto personalmente obbligato e se non è corresponsabile assieme al coniuge stipulante, unico obbligato, tuttavia lâimpegno assunto da questâultimo e la responsabilitĂ personale del medesimo sono comunque tali da incidere sul patrimonio comune e sul tenore di vita della famiglia, giacchè, ex art. 189 c.c., espongono allâaltrui azione esecutiva non solo i beni del promittente ma anche quelli della comunione, essendo, infatti, la richiesta pronunzia ex art. 2932 c.c., o lâalternativa pronunzia risarcitoria quanto meno per responsabilitĂ precontrattuale, destinate ad incidere anche sul diritto del coniuge comproprietario o contitolare non stipulante e sulla consistenza del patrimonio familiare.
Ne consegue lâineludibile presenza in giudizio del coniuge rimasto estraneo al preliminare, dacchè, come questa Corte ha ripetutamente evidenziato, si ha litisconsorzio necessario, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, allorquando la decisione richiesta, indipendentemente dalla sua natura (di condanna, dâaccertamento o costitutiva), sia di per sè inidonea a spiegare i propri effetti, cioè a produrre un risultato utile e pratico, anche nei riguardi delle sole parti presenti, stante la natura plurisoggettiva e concettualmente unica ed inscindibile, sia in senso sostanziale, sia, alle volte, in senso solo processuale, del rapporto dedotto in giudizio, nel quale i nessi fra i diversi soggetti, e tra questi e lâoggetto comune, costituiscono un insieme unitario, con conseguente immutabilitĂ del rapporto medesimo ove non vi sia la partecipazione di tutti i suoi titolari (da ultimo, Cass. 7.3.06 n. 4890, 6.7.04 n. 12313, 23.9.03 n. 14102, 5.7.01 n. 9083, 11.4.00 n. 4593 e 1.7.97 n. 5895 a SS.UU.).
Per altro verso, la necessaria partecipazione del coniuge rimasto estraneo al preliminare va affermata anche in applicazione dellâart. 180 c.c., dal quale, coerentemente alla ratio della novella che riconosce quale principio informatore del diritto di famiglia la paritĂ di diritti e doveri tra i coniugi, si stabilisce che lâamministrazione dei beni della comunione spettano disgiuntamente a ciascuno di essi per gli atti dâordinaria amministrazione ma congiuntamente ad entrambi per quelli di straordinaria amministrazione e per la stipula dei contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento nonchè la rappresentanza in giudizio per gli atti ad essa relativi.
Un valido criterio discretivo tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione generalmente accolto è quello della normalitĂ dellâatto di gestione, che viene travalicata ove questo comporti un rischio di pregiudizio sulla consistenza del patrimonio o la possibilitĂ dâalterazione della sua struttura, per il che a determinare il discrimine non è tanto il contenuto, modesto o rilevante, dellâatto, quanto piuttosto la sua finalitĂ ed il suo effetto; onde può dirsi che, in linea di massima e rapportando comunque il criterio a ciascun singolo caso concreto, ove il negozio sia per sua natura intrinsecamente idoneo ad alterare la consistenza del patrimonio, a pregiudicarne le potenzialitĂ economiche, a sottrarne o modificarne elementi costitutivi, esso è di straordinaria amministrazione, mentre è di ordinaria amministrazione ove sia tendenzialmente idoneo a conservare la consistenza quantitativa del patrimonio pur se rischioso.
Alla luce di tale criterio, non si può non riconoscere carattere pregiudizievole al contratto anche solo ad efficacia obbligatoria, in quanto potenzialmente idoneo ad incidere sulla consistenza del patrimonio dello stipulante; in particolare, carattere siffatto va riconosciuto al contratto preliminare di vendita, che, come è stato evidenziato in dottrina ed in giurisprudenza, si pone quale momento originario dâuna serie obbligatoria consequenziale e successiva, il cui esito finale necessitato è il trasferimento della proprietĂ del bene promesso in vendita, sĂŹ che, in ragione dellâeffetto conclusivo della sequenza, tale contratto, che alla serie obbligatoria da inizio, va considerato atto eccedente lâordinaria amministrazione.
Anche il contratto preliminare può avere, dunque, una rilevanza pregiudizievole sulla consistenza patrimoniale della comunione e sulle condizioni di vita della famiglia, in considerazione dellâobbligazione assunta dal disponente, che pur vincola unicamente costui, e della responsabilitĂ dello stesso per lâinadempimento;
onde il contratto preliminare di vendita di bene immobile in regime di comunione legale costituisce negozio eccedente lâordinaria amministrazione e, per il richiamato espresso disposto dellâart. 180 c.c., comma 2, le azioni che da esso traggono origine richiedono la presenza in giudizio dâentrambi i coniugi.
In definitiva, per tutte le esposte ragioni, devesi ritenere che nellâazione ex art. 2932 c.c. promossa dal promissario acquirente, per lâadempimento in forma specifica o per i danni da inadempimento precontrattuale, nei confronti del promittente venditore che, coniugato in regime di comunione dei beni, abbia stipulato senza il consenso dellâaltro coniuge, questâultimo sia litisconsorte necessario; che, di conseguenza, ove il coniuge rimasto estraneo alla stipulazione del preliminare non sia stato convenuto in giudizio unitamente al coniuge stipulante e nei suoi confronti non sia stato integrato il contraddittorio, il giudizio svoltosi sia nullo e debba essere, pertanto, nuovamente celebrato a contraddittorio integro.
Nella specie, deve, dunque, essere dichiarata la nullitĂ delle sentenze di primo e di secondo grado, con conseguente rinvio della causa, ex art. 383 c.p.c., u.c., al Tribunale di Firenze il quale provvedere anche sulle spese, comprese quelle della presente fase del giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE riuniti i ricorsi, accoglie il primo motivo del principale, assorbiti gli altri e lâincidentale, cassa in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, al tribunale di Firenze.
CosĂŹ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 gennaio 2007.






