Cassazione civile, sez. unite, 24 agosto 2007, n. 17952
Componendo un contrasto di giurisprudenza, le Sezioni Unite hanno statuito che, nell’azione ex articolo 2932 Codice Civile, esperita dal promissario acquirente per i danni da inadempimento precontrattuale o per l’adempimento in forma specifica del preliminare di vendita stipulato da uno soltanto dei coniugi, senza il consenso o la partecipazione dell’altro ed avente ad oggetto un bene ricadente in comunione legale, occorra anche la presenza del coniuge rimasto estraneo al contratto, in qualità di litisconsorte necessario.
Al contrario, il giudizio celebrato in assenza del coniuge rimasto estraneo alla stipulazione del preliminare deve ritenersi nullo e pertanto l’azione va riproposta in primo grado ed a contraddittorio integro.
Di fondamentale rilievo ai fini della decisione la considerazione per cui, laddove dal preliminare scaturisca una controversia, deve riconoscersi al coniuge rimasto estraneo al negozio giuridico l’interesse a partecipare al giudizio in quanto, pur se non è rimasto personalmente obbligato e se non è corresponsabile assieme al coniuge stipulante, tuttavia l’impegno assunto da quest’ultimo e la responsabilità personale del medesimo sono comunque tali da incidere sul patrimonio comune e sul tenore di vita della famiglia.
Stante il disposto dell’art. 189 c.c. restano infatti esposti ad un’eventuale azione non solo i beni del coniuge promittente ma anche quelli della comunione, essendo, infatti, la pronunzia ex art. 2932 c.c., o l’alternativa pronunzia risarcitoria quanto meno per responsabilità precontrattuale, destinate ad incidere anche sul diritto del coniuge comproprietario o contitolare non stipulante e sulla consistenza del patrimonio familiare.
Cassazione civile, sez. unite, 24 agosto 2007, n. 17952





