Fatto
I.F. realizza un edificio in (OMISSIS) e ne aliena i singoli appartamenti; realizza, poi, sullâarea latistante allâedificio, dodici box per auto e li aliena a loro volta.
P.S., acquirente dâuno degli appartamenti, ritenendo che i box fossero stati realizzati a distanza dallâedificio inferiore a quella prescritta dal regolamento edilizio locale, conviene in giudizio I.F. onde sentirlo condannare alla demolizione dei box.
I.F. resiste alla domanda.
Il Tribunale di Nola accoglie parzialmente la domanda, disponendo che sette dei box vengano arretrati per la parte risultata non conforme alle disposizioni regolamentari in quanto realizzata a distanza inferiore ai 13,90 metri dallâedificio.
Avverso tale sentenza I.F. propone appello cui aderiscono, con appello incidentale ad adiuvandum, C.C. ed altri sei consorti, tutti acquirenti dei box, i quali, contestualmente, propongono anche appello incidentale autonomo inteso a far dichiarare comunque inopponibile nei loro confronti la sentenza resa tra il P. e lo I..
La Corte dâAppello di Napoli rigetta entrambi i gravami evidenziando, per quanto interessa in questa sede, come la situazione soggettiva fatta valere dagli acquirenti fosse, ex art. 111 c.p.c., dipendente da quella del venditore e non potesse essere utilmente invocata lâinopponibilitĂ per mancata trascrizione della domanda, ciò sulla considerazione che la previsione dellâart. 2653 c.c., n. 1, non troverebbe applicazione, secondo la prevalente giurisprudenza di legittimitĂ , nellâipotesi di domanda intesa a far valere il rispetto dei limiti legali della proprietĂ .
Inerte lo I., il C. e consorti impugnano anche tale sentenza con ricorso per Cassazione affidato a tre motivi, lâuno dei quali investe la questione della possibilitĂ di trascrivere la domanda intesa a far valere il rispetto delle distanze legali tra edifici, ai fini dellâopponibilitĂ della sentenza ai terzi successori a titolo particolare per atto tra vivi, evidenziando come la tesi da essi prospettata al Giudice di secondo grado fosse suffragata da altra giurisprudenza di legittimitĂ immotivatamente negletta nellâimpugnata sentenza.
Resiste il P. con controricorso.
La Seconda Sezione, riconosciuto il contrasto in ordine alla detta questione, ne ha rimesso la soluzione a queste Sezioni Unite.
Diritto
Con il primo motivo, i ricorrenti â denunziando violazione e falsa applicazione dellâart. 113 c.p.c., art. 873 c.c., art. 29 reg. edilizio, art. 14 preleggi, L. n. 122 del 1989, in generale, nonchè vizi di motivazione â rilevano che anche dalla consulenza risultava come i box fossero stati realizzati nella parte retrostante del cortile giĂ realizzato, onde il Giudice a quo avrebbe erroneamente ritenuto applicabile la norma regolamentare di cui allâart. 48, per la quale la distanza è di m. 13,90, anzichè quella speciale di cui al precedente art. 29, per la quale nel caso di cortili la distanza minima è di m. 8; che, inoltre, la L. n. 122 del 1989, applicabile nella specie in quanto meno restrittiva ed in assenza di giudicato (come precisato in memoria), pone una deroga al rispetto delle distanze legali relativamente ai parcheggi privati in vista dellâinteresse pubblico ad una migliore gestione delle aree di sosta.
Con il secondo motivo, i ricorrenti â denunziando violazione degli artt. 813, 949 e 2653 c.c., nonchè omessa motivazione â si dolgono che il Giudice a quo abbia affermato lâopponibllitĂ della sentenza impugnata ad essi terzi acquirenti, nonostante la domanda introduttiva del giudizio promosso dal P. nei confronti dello I. non fosse stata trascritta, sullâerroneo convincimento, apoditticamente motivato con riferimento ad una sola parte della giurisprudenza in materia non sottoposta a vaglio critico in relazione alla giurisprudenza contraria pur segnalatagli, che la detta domanda non fosse suscettibile di trascrizione.
Con il terzo motivo, i ricorrenti â denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 100 e 111 c.p.c. â si dolgono che il Giudice a quo non abbia ravvisato la natura strumentale della lite, tesa al raggiungimento di non meglio precisate utilitĂ diverse dalla riduzione in pristino degli immobili da parte del P., atteso che questi aveva alienato lâappartamento in corso di causa e che nellâatto pubblico sâera impegnato alla prosecuzione del giudizio con la precisazione che sarebbe andato a suo esclusivo favore âtutto ciò che la parte venditrice riceverĂ dal predetto giudizioâ, mentre âlâeventuale risultato di ripristino dellâoriginaria consistenza dei beni comuni andrĂ a beneficio dellâimmobile vendutoâ.
Il secondo dei riportati motivi è fondato ed, atteso lâoggetto degli altri, allâevidenza assorbente.
Come giĂ rilevato nellâordinanza di rimessione, lâindirizzo giurisprudenziale tradizionale, dal quale si escludeva la trascrittibilitĂ ex art. 2653 c.c., n. 1, delle domande dirette a far valere il rispetto dei limiti legali della proprietĂ , trova una delle sue prime compiute espressioni nella sentenza di questa Corte 05/05/1960, n. 1029, alle cui tesi si sono, in seguito, acriticamente adeguate, con varianti di scarso rilievo, nonostante le opinioni contrarie formulate al riguardo dalla maggioranza della dottrina, altre pronunzie (e pluribus, Cass. 18/02/1963, n. 392, 29/07/1963 n. 2141, 05/10/1963 n. 2260, 11/06/1965 n. 1185, 31/01/1969 n. 290, 22/04/1980 n. 2592).
Il richiamato indirizzo si basa su di une serie di considerazioni che, se pure non tutte suscettibili di puntuale censura, tuttavia, o perchè inesatte o perchè ininfluenti ai fini della soluzione del problema, non appaiono idonee e sufficienti a giustificare la conclusione cui è pervenuto.
Con lâiter argomentativo principale, si muove dalla premessa che le ipotesi di trascrizione, in quanto normativamente predeterminate, sono tassative; si rileva, poi, che le azioni intese a far valere le limitazioni legali al diritto di proprietĂ non si risolvono, neppure parzialmente, nĂŠ in unâazione di revindica, nĂŠ in una azione dâaccertamento, cosĂŹ della proprietĂ come della sussistenza (confessoria servitutis) o della insussistenza (negatoria servitutis) di un diritto reale di godimento, id est non sono riconducibili ad alcuna delle ipotesi espressamente regolate dallâart. 2653 c.c., n. 1, in quanto, in particolare, i detti limiti non sono servitĂš nĂŠ sono ad esse equiparabili, onde allâazione de qua non può essere riconosciuta natura di azione negatoria ex art. 949 c.c.; si conclude, quindi, con lâosservare che, in definitiva, non essendo espressamente prevista nella norma in esame la trascrizione, oltre che delle domande singolarmente menzionatevi, anche delle diverse domande intese a far valere una violazione dei limiti legali della proprietĂ , queste sarebbero insuscettibili di trascrizione, giacchè in nessun modo riconducibili alle ipotesi espressamente previste ed in ispecie allâazione negatoria.
Ă questâultima considerazione, in particolare, che non è esatta e che, pertanto, inficia di per sè la validitĂ dellâintero ragionamento, sebbene anche la prima considerazione, nella sua assolutezza, non resti immune da censura, come meglio in seguito.
La domanda con la quale lâattore fa valere, in proprio favore, i limiti che, ex lege, vincolano le facoltĂ ricomprese nellâaltrui diritto di proprietĂ denunziandone la violazione, non tende, infatti, ad uno sterile accertamento del regime vincolistico e della sua violazione, bensĂŹ â attraverso la contestazione del fatto posto in essere dal convenuto come illegittimamente impositivo sul fondo dellâattore dâun peso non consentito in ragione della sussistenza dei limiti legali e la consequenziale richiesta di condanna allâeliminazione di quanto realizzato o dâinibitoria di quanto si vorrebbe realizzare in violazione degli stessi â tende a salvaguardare il diritto di proprietĂ dellâattore dalla costituzione dâuna servitĂš avente ad oggetto una situazione di fatto realizzata in contrasto con altra tutelata dal limite violato e, quindi, lesiva del corrispondente diritto al mantenimento della detta situazione qua ante ed al suo ripristino, onde va qualificata come negatoria servitutis e rientra, pertanto, nella previsione dellâart. 2653 c.c., n. 1.
In altri termini, quando il proprietario di un immobile denuncia la violazione di un limite legale da parte del vicino, mira non giĂ a far accertare il diritto di proprietĂ o lâesistenza della tutela vincolistica di essa ma a far valere lâinesistenza di iura in re a carico della detta proprietĂ suscettibili di dar luogo a una servitĂš che esoneri il convenuto dal rispetto di tale limite legale, cioè esercita una negatoria servitutis (cfr. giĂ Cass. 07/07/1979 n. 3902).
In tale prospettiva, lâautomaticitĂ dei limiti legali e la loro reciprocitĂ , con la possibilitĂ da parte di qualsiasi terzo di conoscerli indipendentemente da uno specifico rapporto negoziale, è del tutto irrilevante, in quanto, come giĂ sopra evidenziato, lâoggetto del giudizio non è lâastratta esistenza del limite legale che si assume violato, ma lâinesistenza di una servitĂš che tale mancato rispetto giustifichi.
Dâaltra parte, la generale conoscibilitĂ dei limiti legali non può essere utilmente invocata in danno del terzo che abbia acquistato facendo affidamento, in buona fede, sulla conformitĂ a diritto, in ispecie alle normative edilizie dettate dai regolamenti locali, della situazione di fatto ove la costituzione della stessa non sia stata inibita dalla competente P.A., preposta al controllo del territorio in materia urbanistica ed edilizia ed, a maggior ragione, ove da questâultima sia stata consentita con il rilascio dâuna concessione, attesa la presunzione di legittimitĂ che assiste lâattivitĂ amministrativa, nel senso della conformitĂ alla normativa generale e/o locale in riferimento alla materia ricompresa nellâattribuzione di funzioni dellâorgano agente.
Per altro verso, la giurisprudenza tradizionale sostiene anche che, stante lâautomaticitĂ del limite legale e del suo sorgere e considerata anche la reciprocitĂ delle limitazioni stesse, attinenti alle singole situazioni in cui reciprocamente si trovano le proprietĂ immobiliari, sarebbe completamente inutile fissare il momento della produzione degli effetti della domanda e del giudizio in corso nei confronti del successore a titolo particolare del convenuto, non risultando necessario fissare il rapporto tra lâacquisto da parte di questâultimo e la domanda giudiziale proposta dallâattore, in quanto in questo campo, in realtĂ , acquisto nel vero senso della parola del diritto contestato non câè, dacchè non si acquista il diritto a far valere il limite legale, come non si acquista il limite stesso, che discende dalla situazione dei fondi e dalla normativa in materia, onde appare sufficiente la disposizione dellâart. 111 c.p.c., u.c..
Al riguardo è stato rilevato, in contrario, come detta tesi si basi su di una funzione sostanziale della trascrizione delle domande previste dallâart. 2653 c.c., n. 1, mentre, secondo la stessa giurisprudenza di questa S.C., gli effetti delle trascrizioni ex art. 1653 c.c., n. 1, hanno natura meramente processuale, giacchè, in difformitĂ dal disposto generale dellâart. 111 c.p.c., comma 4, prima ipotesi, per il quale la successione a titolo particolare nel diritto controverso determina lâefficacia nei confronti dellâavente causa della sentenza emessa in favore o contro il suo dante causa, ed in attuazione della deroga espressamente prevista dallo stesso art. 111 c.p.c., comma 4, seconda ipotesi, la sentenza sulla domanda trascritta è efficace nei confronti del successore a titolo particolare solo ove questi abbia trascritto il proprio acquisto successivamente alla trascrizione della domanda e viceversa; ondâè che lâeffetto dâutile opponibilitĂ della sentenza che accolga la domanda anche nei confronti dellâavente causa dal convenuto, il quale abbia trascritto il proprio titolo dâacquisto, si verifica solo ove la trascrizione della domanda medesima sia stata non solo a sua volta trascritta ma anche trascritta antecedentemente alla trascrizione del contrapposto titolo del terzo acquirente.
Si argomenta ancora, nella sentenza 04/04/1978 n. 1523, non potersi sostenere, in favore di chi costruisce non rispettando le distanze legali, lâacquisto, con il decorso del tempo necessario ad usucapire, del diritto di servitĂš attiva a carico del fondo del vicino â con la conseguenza che lâazione promossa da questâultimo affinchè sia rispettata la distanza legale debba essere considerata come diretta ad impedire la costituzione di tale servitĂš, id est, in definitiva, a negare lâesistenza di essa â dacchè un atto processuale teso ad impedire la produzione di un effetto infierĂŹ non potrebbe essere identificato con un atto processuale diretto a negare un effetto da altri vantato come esistente; riprendendo, poi, le mosse dalla differenza tra limiti legali e servitĂš, vi si ribadisce che, non affermandosi con lâazione per il rispetto dei limiti legali un proprio diritto reale sullâimmobile altrui nĂŠ negandosi un diritto reale altrui sullâimmobile proprio, la domanda, in quanto non intesa allâaccertamento positivo o negativo dâun diritto reale di godimento, non sarebbe equiparabile alla nega-toria, considerato anche che la libertĂ del fondo dellâ attore da vincoli correlati al fatto del convenuto non è materia nĂŠ dâazione nĂŠ dâeccezione, ma rappresenta il presupposto della domanda.
Ora, la prima delle riportate argomentazioni non tiene, evidentemente, conto del fatto, giĂ sopra sottolineato, che lâazione diretta al rispetto di un limite legale della proprietĂ tende, in effetti, non alla semplice affermazione dellâesistenza dâun limite legale violato dal proprietario del fondo finitimo a quello dellâattore, bensĂŹ ad impedire, al pari dellâactio negatoria tipica, non solo lâacquisto, con il decorso del tempo necessario per usucapire, ma anche lâesercizio attuale dâuna servitĂš di contenuto contrario al limite legale stesso.
Lâallegazione, poi, della libertĂ del fondo dellâattore da vincoli correlati al fatto posto in essere dal convenuto in funzione dellâazionata contestazione della legittimitĂ del fatto medesimo non rappresenta affatto un semplice presupposto della domanda, bensĂŹ lâoggetto stesso di essa, la cui causa petendi è la violazione dâuna situazione preesistente tutelata dalla normativa vincolistica ed il cui petitum immediato è la pronunzia richiesta, id est lâordine di restituzione in pristino o lâinibitoria, mentre il petitum mediato, che costituisce lâoggetto essenziale della domanda, è, appunto, la salvaguardia del diritto di proprietĂ dellâattore dalla costituzione dâuna servitĂš in favore del convenuto e ciò per mezzo dâunâazione che ha, evidentemente, tutte le caratteristiche dellâactio negatoria.
Ed è precisamente la sussumibilitĂ dellâazione de qua nel paradigma dellâactio negatoria ad inficiare lâidoneitĂ persuasiva della seconda delle riportate argomentazioni, con la quale, a ben vedere, non sâintende negare la trascrittibilitĂ ex art. 2653 c.c., n. 1, della stessa actio negatoria â che viene, anzi, implicitamente affermata, cosĂŹ come risulta essere giĂ data per acquisita da numerose decisioni in materia (Cass. 28/06/1960 n. 1693, 22/07/1963 n. 2033, 06/04/1966 n. 918, 11/10/1977 n. 4327, 04/04/1978 n. 1523 riprese da Cass. 10/01/1994 n. 213), compresa quella (Cass. 05/05/1960 n. 1029 in motivazione) precedentemente esaminata, e che non sembra piĂš allo stato revocabile in dubbio â ma lâestensibilitĂ della norma anche allâipotesi in esame in quanto nella stessa non espressamente prevista.
Tesi non condivisibile (e non condivisa da unâormai consolidato indirizzo giurisprudenziale: e pluribus, Cass. 01/03/2001 n. 2998, 26/01/2000 n. 867, 26/01/2000 n. 864, 14/06/1999 n. 5850, 18/12/1997 n. 12810, 14/12/1992 n. 13186, 27/05/1987 n. 4737, 06/05/1987 n. 4196), ove si ponga mente che, per quanto sopra evidenziato, allâazione intesa ad ottenere il rispetto dei limiti legali va riconosciuta natura di actio negatoria e che, sebbene anche questa non sia espressamente prevista dalla norma, nella quale è fatto riferimento al solo accertamento positivo, id est allâactio confessoria, non di meno, come pure si è evidenziato, non risulta essere piĂš in discussione che anche ad essa debba trovare applicazione la disciplina dellâart. 2653 c.c., n. 1.
Sebbene, infatti, non possa porsi in contestazione lâesigenza di rispettare il dettato dellâart. 12 preleggi, che, nellâimporre una gradualitĂ dâutilizzazione degli strumenti ermeneutici, pone al primo posto quello letterale, integrato da quello razionale riferito alla singola norma, va, tuttavia, anche considerato che la stessa disposizione consente, nellâipotesi di lacuna, il ricorso ai criteri della similitudine e dellâanalogia, ai quali segue quello sistematico, per il quale lâinterpretazione della singola disposizione va effettuata in relazione al complesso delle disposizioni in materia, poichĂŠ incivile est, nisi tota lege perspecta, una aliqua particula eius propostita, iudicare vel respondere (Celso: D. 1, 3, 24).
Ora, la ratio della normativa nella materia che ne occupa va ravvisata nellâinteresse del terzo avente causa a titolo particolare ad esser posto in grado, prima dellâacquisto del diritto di proprietĂ o dâun diritto reale di godimento su di un immobile, dâaver cognizione della contestazione sub iudice del diritto del proprio dante causa, ciò non meno che nellâinteresse dellâattore che quel diritto abbia contestato in sede giudiziaria ad esser posto in grado dâopporre anche al terzo avente causa, resosi acquirente nelle more del giudizio, lâesito a lui favorevole della controversia promossa nei confronti del dante causa.
Ed è in funzione di tale finalitĂ che il legislatore, nel formulare la disposizione dellâart. 111 c.p.c., comma 4, per la quale la sentenza pronunziata contro lâalienante spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare, ha fatto salve le norme sulla trascrizione, introducendo una deroga al principio generale che, in quanto tale, deve considerarsi tassativa, id est limitata ai soli casi espressamente disciplinati dalla normativa sulla trascrizione, ed ostativa, quindi, ad interpretazioni intese ad ampliare lâambito dâapplicazione della normativa stessa per il principio inclusio unius exclusio alterius; non di meno, non ne resta esclusa lâinterpretazione estensiva, o logica per similitudine, secondo il principio ubi eadem ratio ibi eadem dispositio, laddove il caso previsto e quello non previsto presentino caratteri comuni e questi siano specificamente quelli che hanno determinato la disciplina del caso previsto.
Nella specie, lâespressa previsione, nellâart. 2653 c.c., n. 1, della deroga in ordine alla confessoria servitutis comporta lâapplicazione della medesima deroga in favore anche della negatoria servitutis e delle azioni a questa equiparabili, come lâazione intesa a far valere i limiti legali, e ciò per lâevidente identitĂ degli elementi giuridicamente rilevanti nellâun caso come negli altri.
Entrambe le azioni de quibus vanno, infatti, ricomprese tra le domande dâaccertamento della proprietĂ , anchâesse espressamente menzionate nellâart. 2653 c.c., n. 1, dacchè, sebbene il risultato cui tendono sia lâaccertamento negativo dellâesistenza di diritti reali di godimento sulla cosa di proprietĂ dellâattore, mentre la norma risulta testualmente riferirsi alle sole domande dâaccertamento positivo, trattasi, tuttavia, di due a-spetti della medesima situazione, in quanto, come evidenziato da autorevole dottrina, anche lâaccertamento dellâinesistenza di diritti reali altrui si risolve necessariamente in un accertamento della pienezza del diritto di proprietĂ .
In considerazione delle ragioni sin ora esposte, si deve, dunque, concludere che le domande intese a far valere le violazioni ai limiti legali della proprietĂ non solo sono suscettibili di trascrizione ex art. 2653 c.c., n. 1, ma, anzi, devono essere trascritte perchè lâattore possa utilmente opporre la sentenza favorevole ottenuta nei confronti del convenuto anche al terzo acquirente dal convenuto stesso con atto trascritto successivamente alla trascrizione della domanda; sebbene possa sembrare superfluo, va, comunque, precisato che la raggiunta conclusione non trova campo ove con la domanda sia stato chiesto non la riduzione in pristino ma esclusivamente il risarcimento del danno, id est sia stata sperimentata non unâazione reale ma unâazione personale.
Per altro verso, come correttamente ritenuto da Cass. 23/12/1994 n. 11124 ma giĂ Cass. 28/06/1960 n. 1693, sulla scorta, dâaltronde, della prevalente dottrina, la trascrittibilitĂ della domanda intesa a far valere una violazione dei limiti legali della proprietĂ può essere ricondotta anche alla previsione dellâart. 2653 c.c., n. 5, per il quale devono essere trascritti gli atti e le domande intesi ad interrompere il corso dellâusucapione di beni immobili, specificando che lâeffetto, riguardo agli acquirenti i quali abbiano trascritto lâatto dâacquisto, non si verifica se non dalla data di trascrizione dellâatto o della domanda.
Al riguardo, lâindirizzo giurisprudenziale tradizionale aveva escluso lâestensibilitĂ della norma, non solo allâipotesi che ne occupa, id est alla domanda intesa a far valere i limiti legali considerata come atto interruttivo dellâusucapione del diritto del convenuto a mantenere una situazione realizzata in loro violazione a carico della proprietĂ dellâattore, ma agli stessi atti interruttivi dellâusucapione dei diritti reali di godimento in genere, affermando che la trascrizione prevista e disciplinata con la disposizione in esame atterrebbe agli atti interruttivi dellâusucapione limitatamente al solo diritto di proprietĂ sui beni immobili; ciò sulla considerazione che non sarebbe stata desumibile dallâart. 813 c.c., unâassoluta identitĂ di normativa tra proprietĂ e diritti reali di godimento, dacchè il legislatore, laddove aveva inteso stabilire un identico trattamento per gli acquirenti della proprietĂ di un immobile e per coloro che su di esso avessero acquistato soltanto diritti reali di godimento, lo aveva detto espressamente, come nellâart. 1158 c.c., comma 2 (Cass. 31/01/1969 n. 290; 04/04/1978 n. 1523; 22/04/1980 n. 2592).
In senso contrario si può, tuttavia, fondatamente osservare, in adesione alle richiamate sentenza e prevalente dottrina, come la riportata opinione non solo non adduca alcun argomento a giustificazione della ritenuta disparitĂ di disciplina della trascrizione degli atti interruttivi a seconda che si riferiscano allâusucapione della proprietĂ piuttosto che ai diritti reali di godimento, ma neppure trovi conforto nello stesso tenore letterale della norma, il cui testo, se nella prima parte può indurre a ravvisare un richiamo alla sola usucapione della proprietĂ , nella seconda parte, per il suo intrinseco carattere integrativo della precedente e per la genericitĂ nellâindicazione del genus dei diritti reali immobiliari, confermata dal significativo uso del plurale, non può rapportarsi se non allâusucapione anche dei diritti reali limitati; diversamente argomentando, tra lâaltro, si dovrebbe concludere con il ravvisare un insanabile contrasto tra le due parti della norma.
Dâaltra parte, a fronte al principio generale posto dallâart. 813 c.c. â secondo il quale le disposizioni concernenti i beni immobili si applicano anche ai diritti reali che hanno per oggetto beni immobili e alle relative azioni âsalvo che dalla legge risulti diversamenteâ â lâesclusione a determinati fini dellâequiparazione in tali termini operata dalla disposizione generale richiederebbe unâespressa previsione che, per contro, non si rinviene nella norma speciale in esame; in vero, il criterio sistematico vuole che, data una regola, le specificazioni diverse costituiscano eccezione e non assurgano esse stesse a regola, onde sono le norme che distinguono a certi effetti la proprietĂ dai diritti reali a costituire lâeccezione alla regola posta dallâart. 813 c.c. e non viceversa, quindi, laddove specifica menzione della distinzione non vi sia, è la regola generale dellâ equiparazione nella disciplina sostanziale e processuale tra diritto di proprietĂ ed altri diritti reali, posta dallâart. 813 c.c., a trovare applicazione.
Ne consegue anche che, posta la richiamata regola generale, lâespressa menzione, in alcune disposizioni, dei diritti reali limitati congiuntamente al diritto di proprietĂ (art. 1158 c.c., comma 2; art. 2653 c.c., n. 1) debba essere considerata come affermazione rafforzativa di tale principio e non come argomento per desumerne lâinapplicabilitĂ nelle ipotesi in cui analoga espressa menzione manchi.
In conclusione, può affermarsi che le domande intese ad ottenere il rispetto dei limiti legali della proprietĂ , in quanto dirette ad interrompere lâusucapione dâun diritto di contenuto contrario ai limiti violati, può essere trascritta ai sensi dellâart. 2653 c.c., n. 5.
A valere, in fine, per entrambe le ipotesi esaminate (art. 2653 c.c., nn. 3 e 5), la considerazione per cui la materia della trascrizione delle domande giudiziali â che giĂ come disciplinata con il R.D. 16 marzo 1942, n. 262, era intesa, per comune opinione di giurisprudenza e dottrina, quale forma di pubblicitĂ nellâinteresse dei terzi â non può ad oggi non essere interpretata anche alla luce degli âinderogabili doveri di solidarietĂ â per i quali, riconosciuti dallâart. 2 Cost., tra i principi regolatori fondamentali delle relazioni sociali, si pone a carico di ciascuna delle parti di qualsivoglia rapporto un dovere dâautoresponsabilitĂ , indipendente dallâesistenza di specifici obblighi contrattuali o da espresse previsioni normative, imponendole dâagire in guisa da preservare gli interessi dellâaltra ed, a maggior ragione, dâastenersi dallâostacolarne senza giustificato motivo lâesercizio dei diritti.
Per il che, lâesigenza di contemperare gli opposti interessi dellâattore e dellâavente causa dal convenuto non può, comunque, prescindere dalla pari esigenza dâinterpretare lâesaminata normativa nel senso di ritenere doverosa e, quindi, non solo consentita ma necessaria, la trascrizione della domanda intesa a far valere, con pretesa dâinibitoria e riduzione in pristino, una violazione dei limiti legali della proprietĂ , ciò al fine di preservare il terzo avente causa dal convenuto dal rischio dâacquistare inconsapevolmente un diritto suscettibile di menomazione nellâipotesi dâaccoglimento della domanda stessa.
In vero, se è principio pacifico che una determinata interpretazione debba essere pretermessa ove possa suscitare dubbi di costituzionalitĂ della norma, devesi ritenere che lâesigenza di tutela del diritto del proprietario leso dalla violazione dei limiti legali senza onere alcuno di trascrizione della domanda non possa essere legittimamente riconosciuta in quanto implica una lesione ingiustificata dellâanaloga esigenza di tutela del diritto dellâaspirante avente causa dal convenuto dâessere reso edotto circa la pendenza dâun giudizio al cui esito potrebbe risultare menomata, od anche totalmente elisa, lâampiezza del diritto che è in procinto dâacquistare dal convenuto medesimo.
Rapportate le sopra svolte considerazioni al caso concreto sottoposto al vaglio di queste SS.UU., devesi, dunque, concludere che, non essendo stata trascritta la domanda proposta dal P. nei confronti dello I., la sentenza resa, con la quale è stata accolta la domanda dellâattore e condannato il convenuto alla parziale demolizione delle opere realizzate in violazione delle distanze legali, non è opponibile agli aventi causa dal convenuto stesso.
Ne consegue la cassazione dellâimpugnata sentenza senza rinvio, limitatamente alla questione trattata che, ex art. 384 c.p.c., comma 1, seconda ipotesi, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, viene decisa nel merito nei termini di cui sopra.
Sussistono evidenti giusti motivi per compensare tra le odierne parti le spese dâentrambe le fasi del giudizio.
P.Q.M
LA CORTE Accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa senza rinvio in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, dichiara inopponibile ai ricorrenti la sentenza resa tra il P. e lo I. compensando tra le parti odierne le spese dâentrambe le fasi del giudizio.






