Cassazione civile, sez. unite, 12 giugno 2006, n.13523.
Componendo un contrasto di giurisprudenza, le Sezioni Unite hanno statuito che le domande intese a far valere le violazioni ai limiti legali della proprietà non solo sono suscettibili di trascrizione ai sensi dell’art. 2653, numero 1), cod. civ., ma, anzi, devono essere trascritte perché l’attore possa utilmente opporre la sentenza favorevole ottenuta nei confronti del convenuto anche al terzo acquirente dal convenuto stesso con atto trascritto successivamente alla trascrizione della domanda.
Cassazione civile, sez. unite, 12 giugno 2006, n.13523.





