SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
B.G. ha adito il T.A.R. Marche al fine: a) di impugnare il silenzio-rifiuto dell’Amministrazione comunale di Morrovalle sull’atto di diffida alla stipula del contratto di compravendita in suo favore dell’immobile descritto nella diffida stessa; b) di richiedere il risarcimento del danno (pari alla differenza tra il prezzo pagato e il valore odierno dell’area, oltre i frutti civili non percepiti) dovuto per il mancato godimento dell’area derivato dal comportamento omissivo della P.A..
Il Comune di Morrovalle, costituendosi, oltre a contestare le richieste del ricorrente nel merito (e a denunciare la violazione e falsa applicazione della L. n. 1034 del 1971, art. 21 bis della L. n. 241 del 1990, artt. 2 e segg., nonchè del D.Lgs. n. 80 del 1998, artt. 33 e 35, come modificato dalla L. n. 205 del 2000) ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (ex art. 41 c.p.c.) ed ha proposto, con ricorso del 10 giugno 2004, regolamento preventivo di giurisdizione.
Sostiene quell’Amministrazione la carenza di giurisdizione del giudice amministrativo con riferimento alla domanda contenente la richiesta di statuire l’obbligo di provvedere all’esecuzione del trasferimento del bene mediante stipula dell’atto di vendita; b) alla domanda di risarcimento del danno per mancato godimento della porzione immobiliare in questione (in ordine a quest’ultima domanda il Comune eccepisce il difetto dei presupposti previsti dal D.Lgs. n. 80 del 1968, art. 33 – come modificato dalla L. n. 205 del 2000 – che legittimano la giurisdizione del giudice amministrativo in tema di ristoro del danno). Rileva poi lo stesso Comune che la delibera che autorizzava la vendita di un bene era priva di rilevanza esterna, avendo solo una funzione preparatoria al successivo negozio da stipulare e come tale non era idonea né a trasferire la proprietà, né a far sorgere obbligazioni a suo carico.
All’istanza di regolamento di giurisdizione resiste il B. con controricorso.
Il Procuratore generale, nelle sue richieste scritte, ha chiesto il rigetto del ricorso con declaratoria della giurisdizione del giudice amministrativo.
Il ricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Collegio che di decisivo rilievo, ai fini della decisione della questione di giurisdizione, risulta la qualificazione della delibera consiliare di autorizzazione del sindaco a concludere contratto di compravendita immobiliare.
Sulla base di consolidata giurisprudenza di legittimità (vedi Cass. n. 7422/02 e n. 5179/04) ben può ritenersi che tale delibera configuri un atto interno e preparatorio alla formale stipula del contratto, dal quale il privato non può trarre pretesa alcuna di esecuzione specifica e coattiva e che anzi può essere posto nel nulla dalla P.A. con lo strumento di autotutela costituito dall’annullamento d’ufficio.
Ebbene, sul piano degli effetti giuridici la posizione soggettiva del privato, coerente con tale definizione dell’atto, e che allo stesso si riconnette, non può che essere quella di interesse legittimo, nel mentre, parallelamente, l’impugnazione del silenzio-rifiuto, come correttamente rilevato in controricorso, è di per sè inidonea a conseguire il risultato della esecuzione del mandato conferito al Sindaco, ma è tesa unicamente ad ottenere che l’Amministrazione si attivi e provveda in merito all’istanza contenuta nella diffida.
Sul punto, vale a dire con riferimento alla domanda principale avanzata dal B., non vi è dubbio, pertanto, che la giurisdizione, contrariamente all’assunto dell’amministrazione ricorrente, appartenga al giudice amministrativo.
Per quanto concerne poi la pretesa accessoria di risarcimento del danno, una volta che la Corte Costituzionale – con la sentenza n. 281/2004, alla fine della motivazione – ha chiarito che il giudice amministrativo ha il potere di riconoscere i diritti patrimoniali consequenziali (incluso il risarcimento del danno) in tutti i casi in cui sia munito di giurisdizione “tanto di legittimità quanto esclusiva”, risulta destituita di fondamento l’argomentazione contenuta in ricorso secondo cui solo nelle materie devolute alla giurisdizione esclusiva (alle quali non appartiene la causa) il giudice amministrativo può conoscere del risarcimento del danno (vedi, per tale profilo, la completa ed esauriente ricostruzione sistematica nella recentissima ordinanza di queste Sezioni Unite, la n. 13659 del 2006).
Alla stregua delle svolte argomentazioni, conformemente alle conclusioni del P.G., il ricorso va respinto, dichiarandosi la giurisdizione del giudice amministrativo.
Ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte, a sezioni unite, dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo e compensa le spese del presente giudizio.






